Il TAR ribadisce la definizione di offerta condizionata e di offerta alternativa

Redazione Scientifica
12 Luglio 2021

Secondo la consolidata giurisprudenza, ricorre l'offerta condizionata nel caso in cui l'offerente subordini il proprio impegno contrattuale ad uno schema ...

Secondo la consolidata giurisprudenza, ricorre l'offerta condizionata nel caso in cui l'offerente subordini il proprio impegno contrattuale ad uno schema modificativo rispetto a quello proposto dalla stazione appaltante: in tal caso l'offerta va dichiarata inammissibile, atteso che le regole che informano la materia degli appalti pubblici esigono, a tutela della par condicio e della certezza dei rapporti giuridici (funzionali alla corretta esecuzione dell'appalto), la perfetta conformità tra il regolamento predisposto dalla stazione appaltante e l'offerta presentata dal candidato. Detta conformità non sussiste allorquando il concorrente subordini appunto la sua adesione al contratto a condizioni non univoche ed estranee all'oggetto del procedimento o ad elementi non previsti nelle norme di gara o al capitolato» (Consiglio di Stato, V, 21 maggio 2020, n. 3226). In altre parole, l'offerta può dirsi condizionata allorquando la ditta non si impegni in termini immediati all'assunzione dell'obbligazione che è oggetto di gara, ma accetti di subordinare l'assunzione dell'obbligo al verificarsi di un evento futuro e incerto.

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