È possibile la sostituzione della mandante anche in fase di gara

Redazione Scientifica
02 Luglio 2021

Il comma 19-ter dell'art. 48 del d.lgs. n. 50/2016 contempla oggi la possibilità per la mandataria di sostituire la mandante anche “in fase di gara”, qualora...

Il comma 19-ter dell'art. 48 del d.lgs. n. 50/2016 contempla oggi la possibilità per la mandataria di sostituire la mandante anche “in fase di gara”, qualora si verifichino le “modifiche soggettive” del raggruppamento tassativamente indicate nei commi 17 e 18 (oltre che nel comma 19) dell'art. 48 citato. Tuttavia, in caso di “perdita” dei requisiti di cui all'art. 80 del d.lgs. n. 50/2016 e nei “casi previsti dalla normativa antimafia”, i commi 17 e 18 limitano la possibilità di sostituire la mandante soltanto qualora tali ipotesi si realizzino “in corso di esecuzione” del contratto. Il comma 19-ter, nel richiamare i commi 17 e 18 (oltre che il comma 19), limita quindi la disciplina ivi prevista unicamente alle “modifiche soggettive ivi contemplate” con ciò escludendo l'estensione del richiamo alla diversa fattispecie della “perdita” dei requisiti di cui all'art. 80 del d.lgs. n. 50/2016 e dei “casi previsti dalla normativa antimafia”.

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