Qualificazione del consorzio stabile nell’appalto di servizi: differenze rispetto all’appalto di lavori

26 Luglio 2021

Nell'appalto di servizi, la qualificazione del consorzio stabile si ottiene sommando i requisiti posseduti dalle imprese designate come esecutrici in sede di gara: ciò perché l'art. 47, co. 2, d.lgs. n. 50/2016, a sua volta, prevede come i consorzi stabili possano utilizzare sia i requisiti di qualificazione maturati in proprio sia quelli posseduti dalle singole imprese consorziate designate per l'esecuzione delle prestazioni, a differenza dell'appalto di lavori ove il consorzio stabile consegue una qualificazione propria tramite il rilascio da parte di un organismo di attestazione di un proprio certificato Soa, nel quale vengono sommate le categorie e classifiche possedute dalle consorziate anche non esecutrici.

Il caso. La controversia investe una procedura a evidenza pubblica per l'affidamento del servizio di pulizia e di sanificazione, aggiudicato a una società consortile per azioni in RTI con un Consorzio stabile con consorziata esecutrice.

La seconda in classifica impugnava il provvedimento di aggiudicazione e gli atti di gara deducendo, in particolare, la violazione dell'art. 47, d.lgs. n. 50/2016 e del disciplinare, in quanto, il consorzio stabile mandante era sprovvisto di un requisito per la partecipazione al Lotto aggiudicato che era rinvenibile, invece, solo in capo alla mandataria. Tale carenza – secondo la ricorrente – avrebbe dovuto condurre alla esclusione del RTI aggiudicatario per mancanza di un requisito di idoneità professionale, ai sensi dell'art. 83, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 50/2016, come tale non sostituibile per “avvalimento”, fermo restando che a ciò non avrebbe potuto sopperire l'indicazione della consorziata esecutrice in quanto l'utilizzo in tal senso è limitato solo ai requisiti di capacità economica e tecnica. Inoltre, nel caso di specie, il RTI aggiudicatario non avrebbe potuto invocare il c.d. “cumulo alla rinfusa”, ovverosia la possibilità per il consorzio stabile di concorrere utilizzando “requisiti di qualificazione” propri o della consorziata esecutrice. Quest'ultima possibilità, infatti, sarebbe stata esclusa dall'attuale formulazione dell'art. 47, comma 2, del Codice dei contratti pubblici, come da Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 5/2021. Infine – per quanto qui rileva – il disciplinare di gara, che richiamava la possibilità di indicare la consorziata esecutrice come possidente del requisito di idoneità professionale, sarebbe elusivo della predetta disposizione di legge.

Con sentenza n. 8752/2021, il TAR Lazio – sede di Roma ha rigettato il ricorso della seconda classificata, ritenendo corretto l'operato della stazione appaltante e legittima la previsione del disciplinare gravata.

Requisiti di partecipazione per i consorzi stabili in caso di appalti di servizi e forniture. Nel rigettare le censure della ricorrente, il TAR ha rilevato, anzitutto, come lo stesso disciplinare di gara disponesse che i requisiti di idoneità contestati potessero essere detenuti “alternativamente” dal consorzio stabile “o” dalla consorziata esecutrice.

In particolare il giudice ha osservato come la lex secialis fosse chiara nel prevedere che il requisito di idoneità professionale contestato, relativo alla fascia di classificazione, dovesse essere proprio di ciascuna delle imprese raggruppate, in maniera tale che la somma dei singoli importi di classificazione risultasse pari o superiore all'importo della fascia di classificazione per lo specifico lotto di partecipazione e che, nel caso di specie, la mandante aveva indicato come consorziata “esecutrice” un'impresa in possesso della fascia di classificazione richiesta che, sommata a quella della mandataria, portava a un importo di classificazione superiore a quello richiesto per il Lotto.

Tale previsione di gara, secondo il primo giudice, non si pone in contrasto con l'art. 47, co. 2 e 2-bis, d.lgs. n. 50/2016. Infatti, le disposizioni citate – che richiedono la verifica dell'effettiva esistenza dei requisiti speciali di gara – comportano che è l'effettivo possesso da parte della singola consorziata designata per “l'esecuzione della prestazione” che, negli appalti di servizi e forniture, comprova il possesso del requisito richiesto, senza che sia individuabile alcuna differenza tra requisiti di idoneità e di partecipazioni. Ai fini della partecipazione alla gara, la struttura della consorziata non può essere scissa da quella del consorzio, sicché è la consorziata esecutrice a necessitare dei requisiti richiesti (Cons. Stato, Ad. Plen. n. 5/2021).

A differenza degli appalti di lavori – ove il consorzio stabile consegue una qualificazione propria tramite il rilascio da parte di un organismo di attestazione di un proprio certificato Soa, nel quale vengono sommate le categorie e classifiche possedute dalle consorziate anche non esecutrici – negli appalti di servizi i consorzi stabili possono utilizzare sia i requisiti di qualificazione maturati in proprio sia quelli posseduti dalle singole imprese consorziate designate per l'esecuzione.

Nel caso di specie, secondo il TAR, non si sarebbe dato luogo all'applicazione del c.d. “cumulo alla rinfusa” dei requisiti delle singole consorziate, dato che il consorzio stabile mandante ha designato come impresa esecutrice una consorziata in possesso del requisito in questione, nel rispetto della normativa vigente e della clausola della legge speciale.