La moglie inizia a percepire la pensione, sussistono ancora i presupposti dell’assegno divorzile a carico dell’ex marito?
29 Luglio 2021
Massima
Il diritto alla pensione non può essere considerato come un evento futuro e incerto. È quindi consentito, alla parte che intende far valere il verificarsi di tale evento, depositare il ricorso per la modifica anche prima della sua realizzazione, in vista della realizzazione stessa durante il giudizio. Se la decisione interviene dopo che il predetto evento si è concretizzato, non vi sono motivi perché il giudice non ne debba tenere conto. Il caso
Tizio adiva il Tribunale di Pavia per ottenere la revoca dell'assegno divorzile a favore di Caia, precedentemente concordato davanti alla Corte di Appello di Milano nel 2016. Quale fatto nuovo sopravvenuto, Tizio deduceva che Caia, dal gennaio 2021, sarebbe divenuta titolare del diritto di percepire la pensione. Caia si opponeva a tale domanda evidenziando che, pur avendo maturato il relativo diritto da gennaio 2021, aveva deciso di continuare i versamenti contributivi volontari sino al luglio 2021, al fine di ottenere una pensione superiore. Il Tribunale di Pavia, in accoglimento della domanda del ricorrente, a modifica del decreto della Corte di Appello di Milano del 25 novembre 2016, ha dichiarato cessato l'obbligo di Tizio di versare l'assegno divorzile a Caia a partire dal mese di gennaio 2021, non ritenendo più sussistenti i relativi presupposti. La questione
Il Tribunale di Pavia ha dovuto valutare la sussistenza o meno di fatti nuovi sopravvenuti rispetto al precedente decreto della Corte di Appello di Milano, che, recependo un accordo delle parti, aveva disposto a favore di Caia un assegno divorzile pari a euro 500,00 mensili. Verificata l'esistenza di fatti nuovi, presupposto necessario per la domanda di revisione delle condizioni di divorzio, ha quindi dovuto verificare se permanessero o meno i presupposti di un assegno divorzile a favore della ex moglie e a carico dell'ex marito.
Le soluzioni giuridiche
Il Tribunale adito ha ritenuto che fossero intervenuti nuovi fatti, laddove la resistente, pur dopo l'instaurazione del giudizio, ma comunque prima della pronuncia del decreto, era divenuta titolare del trattamento pensionistico minimo, coincidente come importo all'assegno divorzile di cui la stessa chiedeva la conferma. Verificato il presupposto per l'ammissibilità della domanda di revisione, ha valutato nel merito la non sussistenza dei presupposti per il riconoscimento di un assegno divorzile e ha conseguentemente revocato detto obbligo in capo al ricorrente, con decorrenza dal gennaio 2021, momento in cui il fatto nuovo sopravvenuto, ossia la titolarità del diritto alla pensione, era intervenuto. Osservazioni
Il tribunale Pavese ha espresso il principio secondo il quale il diritto alla pensione non può essere considerato come un evento futuro e incerto, e ha così ritenuto che, alla parte che intende far valere il verificarsi di tale evento, debba essere consentito depositare il ricorso per la modifica anche prima della sua realizzazione, in vista della realizzazione stessa durante il giudizio. Se infatti l'evento si realizza prima della decisione, correttamente il giudice potrà tenerne conto. Ha poi precisato il giudice di merito che la scelta della resistente, certamente legittima, di attendere l'erogazione del trattamento pensionistico, che pacificamente era maturato, sino a un periodo successivo, versando nelle more contributi volontari aggiuntivi al fine di ottenere un importo mensile superiore, non può impedire di considerare quale elemento nuovo il diritto della ricorrente di avere una pensione. La titolarità di una pensione equivalente all'assegno divorzile prima percepito dovrebbe giustificare di per sé la revoca di detto assegno, in quanto il trattamento pensionistico va ad integrare i redditi propri del coniuge più debole nella stessa misura ritenuta congrua per l'assegno divorzile. Tuttavia, il tribunale di Pavia non si è limitato a tale considerazione ma ha altresì valutato ulteriori circostanze a sostegno della decisione di revocare l'obbligo del ricorrente di versare l'assegno divorzile. In particolare, si è dato atto di una solida relazione sentimentale della resistente che, seppur non sfociata in una convivenza more uxorio, aveva natura e durata tali da integrare una condizione di “famiglia di fatto”. Detta relazione durava infatti da nove anni, periodo addirittura superiore alla durata della convivenza matrimoniale con il ricorrente, e il compagno aveva altresì provveduto a finanziare la resistente con la somma di euro 70.000,00 per l'acquisto di un immobile. Tali circostanze hanno indotto il tribunale a ritenere che la nascita di questo nuovo nucleo familiare avesse interrotto il legame con la vita matrimoniale tra le due parti in causa, a nulla rilevando se nel frattempo la relazione si fosse interrotta o meno. Infine, il provvedimento qui commentato tiene in debito conto la complessiva capacità economica di Caia, proprietaria di due unità immobiliari, una adibita a propria abitazione e l'altra concessa in comodato gratuito alla figlia. Osserva correttamente il collegio che ben potrebbe Caia chiedere alla figlia il versamento di un canone di locazione per detto immobile, ovvero ospitare la stessa nella propria abitazione (analogamente a quanto fa il padre con l'altro figlio della coppia) e cedere in locazione a terzi l'immobile. |