Redazione scientifica
29 Luglio 2021

L'eventuale nullità dell'interrogatorio di convalida produce un riflesso diretto sul provvedimento di convalida, in quanto incide sul presupposto processuale di esso ex art. 391, comma 3, c.p.p. ed un riverbero solo indiretto sul provvedimento coercitivo, imponendo la celebrazione dell'interrogatorio di garanzia entro 5 giorni dall'esecuzione della custodia a norma dell'art. 294, comma 1, c.p.p. (che prescrive al giudice di procedere all'interrogatorio “se non vi ha proceduto nel corso dell'udienza di convalida dell'arresto o del fermo”), dovendosi equiparare l'interrogatorio nullo all'interrogatorio non celebrato.

«L'eventuale nullità dell'interrogatorio di convalida produce un riflesso diretto sul provvedimento di convalida, in quanto incide sul presupposto processuale di esso ex art. 391, comma 3, c.p.p. ed un riverbero solo indiretto sul provvedimento coercitivo, imponendo la celebrazione dell'interrogatorio di garanzia entro 5 giorni dall'esecuzione della custodia a norma dell'art. 294, comma 1, c.p.p. (che prescrive al giudice di procedere all'interrogatorio “se non vi ha proceduto nel corso dell'udienza di convalida dell'arresto o del fermo”), dovendosi equiparare l'interrogatorio nullo all'interrogatorio non celebrato».

Il Tribunale di Trento dichiarava inammissibile la

richiesta di riesame

proposta da un imputato straniero avverso la pronuncia del GIP dello stesso Tribunale, applicativa della misura degli arresti

domiciliari

.

L'accusato ricorre in Cassazione deducendo la

violazione di legge processuale

, in quanto il Tribunale del riesame avrebbe erroneamente valutato l'

eccezione di nullità

dell'

udienza

ex art. 309 c.p.p.,

celebrata in aula virtuale Teams

. Infatti, secondo il decreto di fissazione dell'udienza di convalida dell'arresto dell'indagato, prima dell'inizio dell'udienza da remoto, il difensore avrebbe avuto a disposizione 15 minuti per poter conferire con il proprio assistito, con la precisazione che «il sistema non garantisce, allo stato, la

riservatezza della conversazione

», con conseguente nullità dell'interrogatorio di convalida e del provvedimento della misura.

La doglianza è inammissibile. Infatti, secondo la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 26605/2019, «le misure coercitive applicate contestualmente al provvedimento di convalida del fermo o dell'arresto, pur se collegate con la misura precautelare, non sono con la stessa in rapporto di connessione essenziale, sicchè la nullità della convalida non si estende all'ordinanza impositiva delle misure coercitive, né sulla possibilità di disporle incide la mancata convalida».

E con la sentenza n. 6761/2013 è stato affermato che «la nullità dell'interrogatorio di garanzia in sede di udienza di convalida dell'arresto non determina la nullità dell'ordinanza che dispone la misura della custodia cautelare in carcere, siccome questa è provvedimento distinto ed autonomo rispetto a quello di convalida, ma determina esclusivamente la necessità di compiere un valido

interrogatorio

nel termine previsto dall'art. 294 c.p.p., a pena di inefficacia della misura».

Ne consegue che «l'eventuale nullità dell'interrogatorio di convalida produce un riflesso diretto sul provvedimento di convalida, in quanto incide sul presupposto processuale di esso ex art. 391, comma 3, c.p.p. ed un riverbero solo indiretto sul provvedimento coercitivo, imponendo la celebrazione dell'interrogatorio di garanzia entro 5 giorni dall'esecuzione della custodia a norma dell'art. 294, comma 1, c.p.p. (che prescrive al giudice di procedere all'interrogatorio “se non vi ha proceduto nel corso dell'udienza di convalida dell'arresto o del fermo”), dovendosi equiparare l'interrogatorio nullo all'interrogatorio non celebrato. Dall'omessa celebrazione di un valido interrogatorio di garanzia discenderà l'

inefficacia

sopravvenuta della misura

, ai sensi del combinato disposto dagli artt. 294 e 302 c.p.p., da far valere proponendo al giudice procedente una richiesta di scarcerazione per inefficacia sopravvenuta della misura».

Per tutti questi motivi, la S.C. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

(Fonte: Diritto e Giustizia)

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