Inapplicabile il c.d. decreto Ristori se il PM firma digitalmente il ricorso ma lo deposita in forma cartacea

Redazione scientifica
29 Luglio 2021

Il ricorso sottoscritto digitalmente ma depositato su supporto cartaceo, presso la cancelleria del Tribunale del riesame, da parte del PM, è inammissibile, in quanto costituisce una modalità non riconosciuta nel processo penale telematico.

Il ricorso sottoscritto digitalmente ma depositato su supporto cartaceo, presso la cancelleria del Tribunale del riesame, da parte del PM, è inammissibile, in quanto costituisce una modalità non riconosciuta nel processo penale telematico.

Il Tribunale di Bologna accoglieva l'appello ex art. 310 c.p.p. presentato da un imputato avverso l'ordinanza emessa dal GUP dello stesso Tribunale, che aveva rigettato la richiesta di revoca della misura cautelare del divieto di dimora.

Il PM ricorre in Cassazione, lamentandosi del fatto che il Tribunale cautelare non si sarebbe confrontato con gli elementi prospettati dal PM e indicati dal GIP, tra cui i rapporti dell'accusato con la ‘ndrangheta.

Ma il ricorso è inammissibile, poiché proposto con

modalità non consentite dalla legge

. Infatti, il PM avrebbe

sottoscritto digitalmente il

suddetto

ricorso

, ma l'avrebbe fatto

depositare

, da un incaricato,

in forma cartacea

presso la cancelleria del Tribunale del riesame.

L'art. 24, d.l. n. 137/2020 (c.d. “decreto Ristori”) ha introdotto varie novità in tema di deposito telematico degli atti del processo penale, prevedendo che «il deposito degli atti con valore legale mediante posta elettronica certificata inserita nel Registro generale degli indirizzi di posta elettronica certificata di cui all'art. 7 del decreto del Ministro della giustizia n. 44/2011 “deve essere effettuato presso gli

indirizzi PEC degli uffici giudiziari destinatari

ed indicati in apposito provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati e pubblicato sul Portale dei servizi telematici” (art. 24, comma 4)».

Nel caso di specie, l'atto non è stato depositato mediante PEC, ma su supporto cartaceo (quindi si è in presenza di un “normale” ricorso per cassazione”, firmato però digitalmente; modalità non riconosciuta nel processo penale telematico), escludendo, così, l'applicabilità dell'art. 24, d.l. n. 137/2020.

Per questi motivi il S.C. dichiara inammissibile il ricorso.

(Fonte: Diritto e Giustizia)

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