Interruzione della procedura di project financing: obblighi della P.A.

Simone Abrate
30 Luglio 2021

L'Amministrazione che decida di non portare a termine la procedura di project financing deve comunque rispettare le regole di correttezza e buona fede, esplicitando le ragioni a supporto della ragionevolezza della scelta fatta, soprattutto nel caso in cui la procedura abbia raggiunto un certo grado di sviluppo con l'approvazione della proposta del promotore e sia stata indetta la successiva gara “a valle”.

Il caso. Un operatore economico ha dato impulso a una procedura di project financing a iniziativa privata ex art. 183, comma 15, del D.Lgs. n. 50/2016. L'Amministrazione ha dichiarato fattibile e di pubblico interesse la proposta ed individuato l'operatore economico quale soggetto promotore, avviando la “gara a valle”. Successivamente, l'Amministrazione ha revocato la determina a contrarre ed annullato la procedura di gara in corso sul rilievo di “nuove ipotesi di sviluppo industriale e commerciale” ed in particolare della possibilità di gestire in house il medesimo servizio oggetto della proposta di finanza di progetto.

La soluzione del TAR Lazio. Il TAR Lazio ha dapprima ribadito che il Project Financing ha natura tipicamente discrezionale, potendo sempre l'Amministrazione, anche dopo aver dichiarato di pubblico interesse una proposta di realizzazione di lavori pubblici ed individuato il promotore privato, decidere di non dar corso all'ulteriore fase della procedura per l'affidamento della concessione, se non più rispondente agli obiettivi inizialmente posti dall'Ente alla base del Project Financing. Tuttavia, qualora la procedura abbia raggiunto un certo grado di sviluppo con la presentazione all'Amministrazione intimata di una proposta, la dichiarazione di fattibilità e di pubblico interesse, l'individuazione del soggetto promotore, l'adozione di una delibera a contrarre per l'attivazione di una procedura di gara aperta per partenariato pubblico privato, l'indizione di una procedura aperta di gara, ne consegue che la decisione di interrompere la procedura deve essere suffragata da una motivazione che evidenzi la ragionevolezza e non illogicità della scelta e sia supportata da idonee evidenze documentali (es. il reperimento di fondi per la gestione in house) e non da mere affermazioni.

Ed invero, l'atto di autotutela deve indicare i vantaggi, in termini economici, organizzativi o funzionali che sarebbero derivati da tale mutamento di orientamento amministrativo con l'atto di revoca della delibera a contrarre e annullamento della procedura di project financing.

Dall'altro lato, il soggetto individuato come promotore non può pretendere la conclusione positiva del procedimento sulla base di un ingenerato affidamento. Tuttavia, quest'ultimo, potrà semmai far valere la responsabilità precontrattuale della P.A. per violazione delle regole di correttezza e buona fede nell'ipotesi in cui, stante la legittimità della decisione di non portare a termine la procedura, emerga che l'Amministrazione abbia tenuto un comportamento contrario alle suddette regole e violativo del diritto ad autodeterminarsi correttamente nell'esercizio dell'attività negoziale.

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