Chiarimenti ed interpretazione della legge di gara

Simone Abrate
30 Luglio 2021

I chiarimenti non sono vincolanti per la commissione giudicatrice, in quanto non sono idonei a modificare la disciplina di gara ampliandone il contenuto rispetto alle originarie previsioni. Le uniche fonti della procedura di gara sono infatti costituite dal bando di gara, dal capitolato e dal disciplinare, unitamente agli eventuali allegati, mentre i chiarimenti auto-interpretativi della stazione appaltante non possono né modificarle, né integrarle, né rappresentarne un'inammissibile interpretazione autentica.

Il caso. La ricorrente ha impugnato l'aggiudicazione di una gara pubblica, deducendo che l'ammissione della relativa offerta è derivata da una non corretta applicazione della legge di gara, per aver la Commissione giudicatrice erroneamente dato rilievo ad un chiarimento con portata modificativa della medesima lex specialis.

La soluzione del TAR Piemonte. Il TAR Piemonte ha preliminarmente accertato la conformità dell'offerta dell'aggiudicataria alla legge di gara.

Quanto all'interpretazione dei bandi di gara, il Collegio ha ribadito che essa deve essere improntata a favorire la massima partecipazione in particolare in presenza di clausole ambigue ma che, al contempo, è necessario dare prevalenza alle espressioni letterali, se chiare, contenute nel bando.

L'applicazione del criterio letterale esclude ogni ulteriore procedimento ermeneutico per rintracciare pretesi significati ulteriori e preclude ogni un'estensione analogica intesa ad evidenziare significati inespressi e impliciti, che rischierebbe di vulnerare l'affidamento dei partecipanti.

Di riflesso, i chiarimenti forniti non possono considerarsi vincolanti per la Commissione giudicatrice poiché essi non sono idonei a modificare la disciplina di gara ampliandone il contenuto rispetto alle originarie previsioni.

In tema di gare d'appalto le uniche fonti della procedura di gara sono infatti costituite dal bando di gara, dal capitolato e dal disciplinare, unitamente agli eventuali allegati e i chiarimenti auto-interpretativi della stazione appaltante non possono né modificarle, né integrarle, né rappresentarne un'inammissibile interpretazione autentica; esse fonti devono essere interpretate e applicate per quello che oggettivamente prescrivono, senza che possano acquisire rilevanza atti interpretativi postumi della stazione appaltante (Con. St., Sez. VI, 15 dicembre 2014, n. 6154; Sez. V, 31 ottobre 2012, n. 5570 e 13 luglio 2010, n. 4526; più di recente, Cons. St., Sez. V, 17 gennaio 2018, n. 279).

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.