Non sussiste il “diritto al recupero” delle quote di affidamenti diretti infragruppo a cui il concessionario abbia scelto di non ricorrere

Redazione Scientifica
23 Luglio 2021

Dal quadro normativo esistente in materia di limiti agli affidamenti infragruppo si evince la sussistenza di un “obbligo di recupero” delle quote di lavori...

Dal quadro normativo esistente in materia di limiti agli affidamenti infragruppo si evince la sussistenza di un “obbligo di recupero” delle quote di lavori affidate dal concessionario alle società infragruppo in eccedenza rispetto alla percentuale di legge, ma non anche di un “diritto al recupero” delle quote di affidamenti diretti infragruppo a cui il concessionario abbia scelto di non ricorrere. L'impossibilità di riconoscere una simile forma di recupero si desume dalla circostanza che la legge si esprime nel senso di attribuire una facoltà ma non anche un obbligo nei confronti del concessionario, con la conseguenza che, se non viene utilizzata l'intera quota fissata per gli affidamenti infragruppo, il mancato esercizio della facoltà entro il termine in cui la legge ne riconosceva l'esistenza comporta l'estinzione del diritto ad esercitarla.

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