È legittima la clausola del disciplinare che prescrive il possesso di determinate certificazioni aggiuntive rispetto a quelle minime previste dalla legge

Redazione Scientifica
23 Luglio 2021

La circostanza che per i servizi oggetto di gara (nella specie di vigilanza) la normativa di rango primaria già preveda, per altro tra i requisiti minimi, il possesso...

La circostanza che per i servizi oggetto di gara (nella specie di vigilanza) la normativa di rango primaria già preveda, per altro tra i requisiti minimi, il possesso di una determinata certificazione di qualità (UNI 10891), non preclude alla stazione appaltante di richiedere nella lex specialis ai concorrenti il possesso di ulteriori certificazioni di qualità, qualora in considerazione del contenuto di quest'ultime ciò risulti costituire concreta e corretta applicazione dei principi di imparzialità e buon andamento cui deve essere ispirata l'azione della pubblica amministrazione per curare gli interessi pubblici ad essa affidati dalla legge. Invero, la previsione del punteggio attribuibile alle ulteriori certificazioni di qualità piuttosto che alterare in negativo, restringendolo, il confronto concorrenziale, lo esalta consentendo la scelta del contraente sul concorrente che abbia standard qualitativi obiettivamente superiori, così garantendo nel miglior modo possibile il corretto perseguimento dell'interesse pubblico.

Come si evince dalla piana lettura dell'art. 87 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (“Certificazioni della qualità”), il legislatore non ha indicato le condizioni alle quali le amministrazioni aggiudicatrici debbono attenersi nel richiedere ai partecipanti alle procedure di gara le certificazioni, ma si è limitato a prescrivere che le norme prese a riferimento siano quelle dei sistemi di garanzia delle qualità basate sulle norme europee e – soprattutto – che il rispetto di tali qualità sia certificato da organismi accreditati, ivi inclusi gli organismi certificatori accreditati che operano in altri Stati membri. La norma ammette altresì altre prove relative all'impiego di misure equivalenti di garanzia della qualità, qualora gli operatori economici interessati non abbiano la possibilità di ottenere tali certificati entro i termini richiesti per motivi loro non imputabili, a condizione che essi dimostrino che le misure di garanzia della qualità proposte soddisfano le norme di garanzia della qualità richieste (comma 1), contemplando anche una previsione analoga al comma 2 per le certificazioni di qualità ambientale.

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