Risoluzione di un precedente contratto di appalto e grave illecito professionale

Redazione Scientifica
22 Luglio 2021

La risoluzione del contratto di appalto affidato a seguito di procedura ad evidenza pubblica va dichiarata dalla Stazione appaltante...

La risoluzione del contratto di appalto affidato a seguito di procedura ad evidenza pubblica va dichiarata dalla Stazione appaltante con apposito provvedimento, da adottarsi da parte degli organi competenti secondo il rispettivo ordinamento, attualmente ai sensi dell'art. 108 del d.lgs. n. 50 del 2016 e, nel vigore del d.lgs. n. 163 del 2006, ai sensi dell'art.136 (che si sarebbe dovuto applicare al contratto stipulato nel 2015).

L'originaria lett. c) dell'art. 80, comma 5, del d.lgs. n. 50 del 2016, esemplificando i gravi illeciti professionali rilevanti ai fini dell'esclusione, includeva tra questi ultimi “le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio […]”.

A seguito delle modifiche apportate all'art. 80, comma 5, da ultimo con l'art. 5 del d.l. 14 dicembre 2018, convertito dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, è stata introdotta, tra l'altro, la menzionata lettera c-ter), che prevede, quale distinta fattispecie di esclusione, le gravi carenze esecutive che abbiano causato la risoluzione per inadempimento di un precedente contratto di appalto, senza richiedere la definitività di quest'ultima (cioè la non contestazione da parte dell'appaltatore o la conferma giudiziale della risoluzione), come era nel testo originario dell'art. 80, comma 5, lett. c).

Tuttavia la modifica non consente di prescindere da un provvedimento di risoluzione contrattuale riferito al precedente contratto di appalto, dal momento che la Stazione appaltante, pur nell'esercizio di poteri di autotutela contrattuale, ha l'onere di manifestare formalmente la propria determinazione di risoluzione del contratto nei confronti dell'appaltatore, al fine di dare conto in via definitiva delle carenze esecutive riscontrate ed, ove preceduta da diffida ad adempiere, al fine di far constare l'inutile decorso del termine assegnato per l'adempimento.

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