Pesca - Pesca cooperative – Personale non imbarcato

02 Agosto 2021

La Scheda sintetizza gli elementi principali del CCNL 5 febbraio 2003, applicabile ai dipendenti del settore, illustrando l'inquadramento del lavoratore, gli aspetti retributivi, la disciplina del rapporto di lavoro e la previdenza, nonché le materie demandate alla contrattazione di secondo livello.

SCHEMA DI SINTESI

Fonti di riferimento

c.c.n.l. 5 febbraio 2003

accordo 10 gennaio 2008

verbale 3 maggio 2021

Parti stipulanti

AGCI-AGRITAL

CONFCOOPERATIVE-FEDAGRIPESCA

LEGACOOP AGROALIMENTARE

e

FAI-CISL

FLAI-CGIL

UILAPESCA

Decorrenza e durata

Scadenza 31 dicembre 2021

Campo di applicazione

Personale non imbarcato, dipendente da cooperative esercenti attività di pesca marittima, attività di maricoltura, acquacoltura e vallicoltura, che presta la propria opera negli uffici, negli ittiturismi, negli impianti a terra, negli impianti di allevamento ittico o molluschicolo in acque marittime, lagunari e valli da pesca.


INQUADRAMENTO DEL LAVORATORE

Livello

Declaratoria

Quadri

Prestatori di lavoro subordinato, esclusi i dirigenti, che svolgano con carattere continuativo funzioni direttive loro attribuite di rilevante importanza per lo sviluppo e l'attuazione degli obiettivi dell'impresa nell'ambito di strategie e programmi aziendali definiti, in organizzazioni di adeguata dimensione e struttura anche decentrata e quindi:

- abbiano poteri di discrezionalità decisionale e responsabilità gestionali anche nella conduzione e nel coordinamento di risorse e persone, in settori o servizi di particolare complessità operativa;

ovvero

- siano preposti, in condizioni di autonomia decisionale, responsabilità ed elevata professionalità di tipo specialistico, alla ricerca ed alla definizione di progetti di rilevante importanza per lo sviluppo e l'attuazione degli obiettivi dell'impresa, verificandone la fattibilità economico-tecnica, garantendo adeguato supporto sia nella fase di impostazione sia in quella di sperimentazione e realizzazione, controllandone la regolare esecuzione e rispondendo dei risultati.

1° livello

Lavoratori con funzioni ad alto contenuto professionale anche con responsabilità di direzione esecutiva, che sovrintendono alle unità produttive o ad una funzione organizzativa con carattere di iniziativa e di autonomia operativa nell'ambito delle responsabilità ad essi delegate.

2° livello

Lavoratori di concetto che svolgono compiti operativamente autonomi e/o con funzioni di coordinamento e controllo, nonché personale che esplica la propria attività con carattere di creatività nell'ambito di una specifica professionalità tecnica e/o scientifica.

3° livello

Lavoratori che svolgono mansioni di concetto o prevalentemente tali che comportano particolari conoscenze tecniche ed adeguata esperienza, e lavoratori specializzati che, in condizioni di autonomia operativa nell'ambito delle proprie mansioni, svolgono lavori che comportano una specifica ed adeguata capacità professionale acquisita mediante approfondita preparazione teorica e tecnico-pratica comunque conseguita.

4° livello

Lavoratori che eseguono compiti operativi anche di vendita e relative operazioni complementari, nonché i lavoratori adibiti ai lavori che richiedono specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità tecnico-operative.

5° livello

Lavoratori che eseguono lavori qualificati per la cui esecuzione sono richieste normali conoscenze e adeguate capacità tecnico pratiche, comunque conseguite.

6° livello

Lavoratori che compiono lavori che richiedono il possesso di semplici conoscenze pratiche.

7° livello

Lavoratori che svolgono mansioni di pulizia o equivalenti.


ASPETTI RETRIBUTIVI

Divisore orario: 173 (40 ore settimanali), 169 (39 ore settimanali), 165 (38 ore settimanali)

Divisore giornaliero: 26

Retribuzione normale: paga base conglobata, scatti di anzianità, altri elementi individuati dalla contrattazione collettiva.

Retribuzione di fatto: comprende, oltre alle voci della retribuzione normale, altri elementi retributivi aventi carattere continuativo ad esclusione dei rimborsi di spese, dei compensi per lavoro straordinario, delle gratificazioni straordinarie o una tantum, dell'eventuale superminimo nazionale no n assorbibile e di ogni elemento espressamente escluso dalle parti dal calcolo di singoli istituti contrattuali ovvero escluso dall'imponibile contributivo a norma di legge.

Paga base

Livelli

Dal 1° gennaio 2021

7

1.357,15

6

1.479,24

5

1.547,16

4

1.628,58

3

1.750,73

2

1.900,02

1

2.062,87

Quadro

2.198,59

Una tantum

Ai lavoratori in forza al 3 maggio 2021 è corrisposto un importo forfetario uguale per tutti a titolo di una tantum pari ad € 165, erogato in due tranche:

- € 100 con la retribuzione di maggio 2021;

- € 65 con la retribuzione di ottobre 2021.

Scatti di anzianità

Maturazione: 10 scatti triennali

Importo: quadri € 41,32; liv. 1 € 36,15; liv. 2 € 33,57; liv. 3 € 30,99; liv. 4 € 28,41; liv. 5 € 25,82; liv. 6 € 24,27; liv. 7 € 20,66.

Provvigioni

Indennità

Indennità di funzione quadri: 155 euro mensili, assorbibili al 50% da indennità similari, da eventuali superminimi individuali, nonché da elementi retributivi concessi con clausola espressa di assorbimento ovvero a titolo di acconto o di anticipazione sugli aumenti contrattuali.

Indennità di cassa: 5% della paga base.

Indennità di pernottamento: agli operai ai quali è richiesto il pernottamento in valle da pesca viene corrisposta un'indennità pari a 30 euro per singola notte.

Retribuzione ultramensile

Tredicesima mensilità

In occasione del Natale viene erogata una mensilità della retribuzione di fatto.

Se il servizio prestato è inferiore all'anno spettano tanti dodicesimi della mensilità quanti sono i mesi interi di servizio prestato.

Quattordicesima mensilità

Il 1° luglio viene erogata una mensilità della retribuzione di fatto spettante al 30 giugno.

Se il servizio prestato è inferiore all'anno spettano tanti dodicesimi della mensilità quanti sono i mesi interi di servizio prestato.


RAPPORTO DI LAVORO

Prova

Non disciplinato

Orario di lavoro

Articolazioni dell'orario settimanale

- 40 ore settimanali

- 40 ore settimanali in regime di flessibilità (i permessi ROL sono pari a 64 ore)

- 38,5 ore settimanali (con assorbimento di 56 ore dai permessi ROL)

- 38 ore settimanali (con assorbimento di 72 ore dai permessi ROL).

Flessibilità

Le aziende possono realizzare orari flessibili nel limite massimo di 12 ore settimanali e di 144 annue.

Per le ore prestate in eccedenza alle 40 settimanali compete la maggiorazione del 15%.

Giorni festivi

Festività nazionali:

25 aprile (anniversario della liberazione)

1° maggio (festa del lavoro)

2 giugno (proclamazione della Repubblica)

Festività infrasettimanali:

1° gennaio

6 gennaio

lunedì di Pasqua

15 agosto

1° novembre

8 dicembre

25 dicembre

26 dicembre,

Santo Patrono del luogo ove si svolge l'attività.

Lavoro straordinario, notturno e festivo maggiorazioni

Si considera straordinario il lavoro prestato oltre l'orario normale contrattuale.

Il lavoro straordinario è compensato con le seguenti maggiorazioni da calcolare sulla quota oraria della normale retribuzione:

- straordinario diurno (feriale e festivo), 30%

- straordinario notturno (dalle 22 alle 6), 50%.



Ferie e permessi annui

Ferie

26 giorni all'anno, fermo restando che la settimana lavorativa è sempre considerata di 6 giorni lavorativi dal lunedì al sabato.

Riduzione orario di lavoro (ROL)

72 ore di permessi retribuiti che maturano annualmente per dodicesimi in relazione ai mesi interi di servizio prestato e possono essere fruiti fino al 30 giugno dell'anno successivo.

Ex festività

In sostituzione delle ex festività competono corrispondenti giornate di permesso retribuito.

I permessi maturano annualmente per dodicesimi in relazione ai mesi interi di servizio prestato e possono essere fruiti fino al 30 giugno dell'anno successivo.

Assenze

Malattia e infortunio

Conservazione del posto: 180 giorni nell'anno solare, trascorsi i quali viene concessa a richiesta dell'interessato un'aspettativa non retribuita per ulteriori 120 giorni. L'aspettativa non compete nei casi di malattia cronica o psichica.

Trattamento economico: integrazione a carico azienda fino al 100% della retribuzione nei limiti del periodo di comporto.

Diritto allo studio

I lavoratori che intendono frequentare corsi di studio presso istituti pubblici o legalmente riconosciuti possono usufruire di permessi retribuiti a carico del monte ore costituito presso ciascuna azienda in misura pari a 5 ore all'anno per ciascun dipendente. I permessi competono fino a un massimo di 150 ore per triennio fruibili anche in un solo anno purché le ore di frequenza al corso siano in rapporto di almeno 2:1 con quelle richieste come permesso. Le assenze contemporanee per la partecipazione ai corsi non possono superare il 2% dei dipendenti (nelle aziende che occupano da 30 a 49 dipendenti può esercitare il diritto un lavoratore nel corso dell'anno).

Congedi per la formazione

I lavoratori a tempo indeterminato che frequentano corsi di formazione e aggiornamento professionale possono usufruire di permessi retribuiti fino a 150 ore nell'arco del triennio utilizzabili anche in un solo anno. I permessi sono concessi: a un lavoratore nelle aziende da 5 a 15 dipendenti a tempo indeterminato, al 10% dei dipendenti nelle aziende di maggiori dimensioni. Il diritto ai congedi viene esteso ai lavoratori a tempo determinato secondo modalità definite dalla contrattazione di secondo livello.

I lavoratori a tempo indeterminato con almeno 5 anni di anzianità di servizio presso la stessa azienda possono usufruire del congedo per la formazione ai sensi dell'art. 5, L. n. 53/2000, nei seguenti limiti: 1 lavoratore nelle aziende da 5 a 50 dipendenti; 2% dei lavoratori nelle aziende con più di 50 dipendenti. La possibilità di fruire del congedo formativo è estesa anche ai lavoratori a tempo determinato che abbiano almeno 7 anni di anzianità presso la stessa azienda, limitatamente a 1 lavoratore ogni 100 dipendenti o frazione.

Lavoro a tempo parziale

La durata della prestazione non può essere inferiore al 50% dell'orario settimanale a tempo pieno. In caso di part time verticale la durata minima è di 24 ore settimanali.

Sono previsti i seguenti limiti percentuali alle assunzioni a tempo parziale, escluse le aziende fino a 3 dipendenti:

- 50% nelle aziende che occupano fino a 8 dipendenti a tempo pieno;

- 30% nelle aziende che occupano fino a 15 dipendenti a tempo pieno.

È demandata alla contrattazione di secondo livello la definizione dei limiti per le aziende di maggiori dimensioni.

Eventuali prestazioni supplementari, ammesse a fronte di eccezionali esigenze organizzative, non possono eccedere mensilmente il 15% dell'orario concordato.

Contratto a tempo determinato

Il contratto a tempo determinato per le ipotesi previste dal testo contrattuale non può interessare più del 10% dei lavoratori occupati a tempo indeterminato nell'unità produttiva.

Nelle unità fino a 30 dipendenti possono comunque essere assunti a tempo determinato 3 lavoratori.

Apprendistato professionalizzante

Il contratto di apprendistato riguarda le qualifiche relative ai livelli 4, 5, 6. La durata dell'apprendistato è di 24 mesi per i livv. 4 e 5 (impiegati), di 30 mesi per i livv. 5 e 6 (operai). La retribuzione è commisurata alle seguenti aliquote percentuali: 80% per la prima metà del periodo, 90% per la seconda metà del periodo.

Lavoro a domicilio

Non disciplinato

Somministrazione di lavoro

Non disciplinato

Lavoro stagionale

Non disciplinato

Lavoro intermittente

Non disciplinato

Telelavoro

Non disciplinato

Estinzione del rapporto

Preavviso

Il periodo di preavviso decorre dal 1° o dal 16° giorno del mese ed ha le seguenti durate, sia in caso di licenziamento che di dimissioni:

Livelli

Anzianità di servizio / Durata (giorni)

fino al 5° anno

dal 6° al 10° anno

oltre il 10° anno

Q – 1

60

90

120

2 – 3

30

45

60

4 – 5

20

30

45

6 – 7

15

20

20

Trattamento di fine rapporto

La retribuzione annua da prendere a base è quella stabilita dalla legge con esclusione delle somme corrisposte a titolo di:

- rimborso spese;

- una tantum occasionale;

- gratificazione straordinaria non contrattuale;

- compenso per lavoro straordinario e festivo;

- indennità sostitutiva del preavviso;

- indennità sostitutiva delle ferie;

- indennità di trasferta e diaria non continuativa;

- quota esente Irpef dell'indennità di trasferta continuativa;

- prestazione in natura se è previsto un corrispettivo a carico del lavoratore.

Inoltre non concorrono al calcolo gli elementi espressamente esclusi dalla contrattazione integrativa.


PREVIDENZA COMPLEMENTARE E ASSISTENZA INTEGRATIVA

Previdenza complementare

Fondo

Filcoop

Finanziamento

La contribuzione è così articolata:

a) un contributo dell'1% della retribuzione utile per il calcolo del tfr, a carico del datore di lavoro;

b) un contributo dell'1% della retribuzione utile per il calcolo del tfr, a carico del lavoratore;

c) 100% del tfr per i lavoratori assunti successivamente al 28 aprile 1993;

d) 2% della retribuzione utile per il calcolo del tfr per i lavoratori assunti in precedenza.

Assistenza integrativa

Fondo

Filcoop sanitario

Finanziamento

La contribuzione è pari a 52 euro all'anno, da suddividere in parti uguali tra azienda e lavoratore.


MATERIE DEMANDATE ALLA CONTRATTAZIONE DI SECONDO LIVELLO

Possono essere concordate norme riguardanti:
- turni e nastri orari, distribuzione di lavoro attraverso uno o più regimi di orario turni continui, turni spezzati, fasce differenziate;
- forme di flessibilità;
- diritto allo studio e formazione professionale;
- mobilità;
- trasporti;
- part-time;
- contratti a termine, secondo le previsioni e nei limiti previsti nel c.c.n.l.;
- occupazione;
- tutela della salute e dell'integrità fisica dei lavoratori, ambiente, sicurezza nei luoghi di lavoro;
- modalità di svolgimento dell'attività dei patronati;

- eventuali qualifiche specifiche presenti all'interno dell'azienda;

- altre materie espressamente demandate dal c.c.n.l.


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