Pesca - Pesca cooperative – Personale non imbarcato
02 Agosto 2021
SCHEMA DI SINTESI
Fonti di riferimento
c.c.n.l. 5 febbraio 2003 accordo 10 gennaio 2008 verbale 3 maggio 2021
Parti stipulanti AGCI-AGRITAL CONFCOOPERATIVE-FEDAGRIPESCA LEGACOOP AGROALIMENTARE e FAI-CISL FLAI-CGIL UILAPESCA
Decorrenza e durata Scadenza 31 dicembre 2021 Campo di applicazione Personale non imbarcato, dipendente da cooperative esercenti attività di pesca marittima, attività di maricoltura, acquacoltura e vallicoltura, che presta la propria opera negli uffici, negli ittiturismi, negli impianti a terra, negli impianti di allevamento ittico o molluschicolo in acque marittime, lagunari e valli da pesca.
INQUADRAMENTO DEL LAVORATORE
ASPETTI RETRIBUTIVI
Paga base
Una tantum
Ai lavoratori in forza al 3 maggio 2021 è corrisposto un importo forfetario uguale per tutti a titolo di una tantum pari ad € 165, erogato in due tranche: - € 100 con la retribuzione di maggio 2021; - € 65 con la retribuzione di ottobre 2021.
Scatti di anzianità Maturazione: 10 scatti triennali Importo: quadri € 41,32; liv. 1 € 36,15; liv. 2 € 33,57; liv. 3 € 30,99; liv. 4 € 28,41; liv. 5 € 25,82; liv. 6 € 24,27; liv. 7 € 20,66.
Provvigioni
Indennità Indennità di funzione quadri: 155 euro mensili, assorbibili al 50% da indennità similari, da eventuali superminimi individuali, nonché da elementi retributivi concessi con clausola espressa di assorbimento ovvero a titolo di acconto o di anticipazione sugli aumenti contrattuali. Indennità di cassa: 5% della paga base. Indennità di pernottamento: agli operai ai quali è richiesto il pernottamento in valle da pesca viene corrisposta un'indennità pari a 30 euro per singola notte.
Retribuzione ultramensile Tredicesima mensilità In occasione del Natale viene erogata una mensilità della retribuzione di fatto. Se il servizio prestato è inferiore all'anno spettano tanti dodicesimi della mensilità quanti sono i mesi interi di servizio prestato. Quattordicesima mensilità Il 1° luglio viene erogata una mensilità della retribuzione di fatto spettante al 30 giugno. Se il servizio prestato è inferiore all'anno spettano tanti dodicesimi della mensilità quanti sono i mesi interi di servizio prestato. RAPPORTO DI LAVORO
Prova Non disciplinato Orario di lavoro
Articolazioni dell'orario settimanale - 40 ore settimanali - 40 ore settimanali in regime di flessibilità (i permessi ROL sono pari a 64 ore) - 38,5 ore settimanali (con assorbimento di 56 ore dai permessi ROL) - 38 ore settimanali (con assorbimento di 72 ore dai permessi ROL). Flessibilità Le aziende possono realizzare orari flessibili nel limite massimo di 12 ore settimanali e di 144 annue. Per le ore prestate in eccedenza alle 40 settimanali compete la maggiorazione del 15%. Giorni festivi Festività nazionali: 25 aprile (anniversario della liberazione) 1° maggio (festa del lavoro) 2 giugno (proclamazione della Repubblica) Festività infrasettimanali: 1° gennaio 6 gennaio lunedì di Pasqua 15 agosto 1° novembre 8 dicembre 25 dicembre 26 dicembre, Santo Patrono del luogo ove si svolge l'attività.
Lavoro straordinario, notturno e festivo maggiorazioni Si considera straordinario il lavoro prestato oltre l'orario normale contrattuale. Il lavoro straordinario è compensato con le seguenti maggiorazioni da calcolare sulla quota oraria della normale retribuzione: - straordinario diurno (feriale e festivo), 30% - straordinario notturno (dalle 22 alle 6), 50%.
Ferie e permessi annui Ferie 26 giorni all'anno, fermo restando che la settimana lavorativa è sempre considerata di 6 giorni lavorativi dal lunedì al sabato. Riduzione orario di lavoro (ROL) 72 ore di permessi retribuiti che maturano annualmente per dodicesimi in relazione ai mesi interi di servizio prestato e possono essere fruiti fino al 30 giugno dell'anno successivo. Ex festività In sostituzione delle ex festività competono corrispondenti giornate di permesso retribuito. I permessi maturano annualmente per dodicesimi in relazione ai mesi interi di servizio prestato e possono essere fruiti fino al 30 giugno dell'anno successivo. Assenze Malattia e infortunio Conservazione del posto: 180 giorni nell'anno solare, trascorsi i quali viene concessa a richiesta dell'interessato un'aspettativa non retribuita per ulteriori 120 giorni. L'aspettativa non compete nei casi di malattia cronica o psichica. Trattamento economico: integrazione a carico azienda fino al 100% della retribuzione nei limiti del periodo di comporto.
Diritto allo studio I lavoratori che intendono frequentare corsi di studio presso istituti pubblici o legalmente riconosciuti possono usufruire di permessi retribuiti a carico del monte ore costituito presso ciascuna azienda in misura pari a 5 ore all'anno per ciascun dipendente. I permessi competono fino a un massimo di 150 ore per triennio fruibili anche in un solo anno purché le ore di frequenza al corso siano in rapporto di almeno 2:1 con quelle richieste come permesso. Le assenze contemporanee per la partecipazione ai corsi non possono superare il 2% dei dipendenti (nelle aziende che occupano da 30 a 49 dipendenti può esercitare il diritto un lavoratore nel corso dell'anno). Congedi per la formazione I lavoratori a tempo indeterminato che frequentano corsi di formazione e aggiornamento professionale possono usufruire di permessi retribuiti fino a 150 ore nell'arco del triennio utilizzabili anche in un solo anno. I permessi sono concessi: a un lavoratore nelle aziende da 5 a 15 dipendenti a tempo indeterminato, al 10% dei dipendenti nelle aziende di maggiori dimensioni. Il diritto ai congedi viene esteso ai lavoratori a tempo determinato secondo modalità definite dalla contrattazione di secondo livello. I lavoratori a tempo indeterminato con almeno 5 anni di anzianità di servizio presso la stessa azienda possono usufruire del congedo per la formazione ai sensi dell'art. 5, L. n. 53/2000, nei seguenti limiti: 1 lavoratore nelle aziende da 5 a 50 dipendenti; 2% dei lavoratori nelle aziende con più di 50 dipendenti. La possibilità di fruire del congedo formativo è estesa anche ai lavoratori a tempo determinato che abbiano almeno 7 anni di anzianità presso la stessa azienda, limitatamente a 1 lavoratore ogni 100 dipendenti o frazione. Lavoro a tempo parziale La durata della prestazione non può essere inferiore al 50% dell'orario settimanale a tempo pieno. In caso di part time verticale la durata minima è di 24 ore settimanali. Sono previsti i seguenti limiti percentuali alle assunzioni a tempo parziale, escluse le aziende fino a 3 dipendenti: - 50% nelle aziende che occupano fino a 8 dipendenti a tempo pieno; - 30% nelle aziende che occupano fino a 15 dipendenti a tempo pieno. È demandata alla contrattazione di secondo livello la definizione dei limiti per le aziende di maggiori dimensioni. Eventuali prestazioni supplementari, ammesse a fronte di eccezionali esigenze organizzative, non possono eccedere mensilmente il 15% dell'orario concordato. Contratto a tempo determinato Il contratto a tempo determinato per le ipotesi previste dal testo contrattuale non può interessare più del 10% dei lavoratori occupati a tempo indeterminato nell'unità produttiva. Nelle unità fino a 30 dipendenti possono comunque essere assunti a tempo determinato 3 lavoratori. Apprendistato professionalizzante Il contratto di apprendistato riguarda le qualifiche relative ai livelli 4, 5, 6. La durata dell'apprendistato è di 24 mesi per i livv. 4 e 5 (impiegati), di 30 mesi per i livv. 5 e 6 (operai). La retribuzione è commisurata alle seguenti aliquote percentuali: 80% per la prima metà del periodo, 90% per la seconda metà del periodo.
Lavoro a domicilio Non disciplinato Somministrazione di lavoro Non disciplinato Lavoro stagionale Non disciplinato Lavoro intermittente Non disciplinato Telelavoro Non disciplinato Estinzione del rapporto Preavviso Il periodo di preavviso decorre dal 1° o dal 16° giorno del mese ed ha le seguenti durate, sia in caso di licenziamento che di dimissioni:
Trattamento di fine rapporto La retribuzione annua da prendere a base è quella stabilita dalla legge con esclusione delle somme corrisposte a titolo di: - rimborso spese; - una tantum occasionale; - gratificazione straordinaria non contrattuale; - compenso per lavoro straordinario e festivo; - indennità sostitutiva del preavviso; - indennità sostitutiva delle ferie; - indennità di trasferta e diaria non continuativa; - quota esente Irpef dell'indennità di trasferta continuativa; - prestazione in natura se è previsto un corrispettivo a carico del lavoratore. Inoltre non concorrono al calcolo gli elementi espressamente esclusi dalla contrattazione integrativa. PREVIDENZA COMPLEMENTARE E ASSISTENZA INTEGRATIVA
Previdenza complementare Fondo Filcoop Finanziamento La contribuzione è così articolata: a) un contributo dell'1% della retribuzione utile per il calcolo del tfr, a carico del datore di lavoro; b) un contributo dell'1% della retribuzione utile per il calcolo del tfr, a carico del lavoratore; c) 100% del tfr per i lavoratori assunti successivamente al 28 aprile 1993; d) 2% della retribuzione utile per il calcolo del tfr per i lavoratori assunti in precedenza. Assistenza integrativa Fondo Filcoop sanitario Finanziamento La contribuzione è pari a 52 euro all'anno, da suddividere in parti uguali tra azienda e lavoratore. MATERIE DEMANDATE ALLA CONTRATTAZIONE DI SECONDO LIVELLO
Possono essere concordate norme riguardanti: - eventuali qualifiche specifiche presenti all'interno dell'azienda; - altre materie espressamente demandate dal c.c.n.l.
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