Comunicazione interdittiva antimafia illegittima a seguito di condanna per truffa aggravata ai danni dello Stato

Redazione Scientifica
02 Agosto 2021

È illegittimo l'art. 24, comma 1, lett. d), d.l. n. 113/2018, convertito in l. n. 132/2018, che ha aggiunto la truffa aggravata di cui all'art. 640-bis c.p. ai delitti dell'art. 51, comma 3-bis, c.p.p. per i quali la condanna, anche non definitiva, purché confermata in appello, fa scattare la comunicazione interdittiva antimafia.

È illegittimo l'art. 24, comma 1, lett. d), d.l. n. 113/2018, convertito in l. n. 132/2018, che ha aggiunto la truffa aggravata di cui all'art. 640-bis c.p. ai delitti dell'art. 51, comma 3-bis, c.p.p. per i quali la condanna, anche non definitiva, purché confermata in appello, fa scattare la comunicazione interdittiva antimafia.

Illegittimo far derivare dalla condanna per il reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche l'incapacità ad avere rapporti con le PA.

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 178/2021, dispone che, a differenza dei reati più gravi di cui all'art. 51 c.p.p., il delitto non ha natura associativa, non richiede la presenza di un'organizzazione e è punito con pene più lievi. Si tratta di una misura sproporzionata rispetto al contrasto all'attività mafiosa, tale da provocare danni elevati alla libertà di iniziativa economica.

La Corte dichiara dunque illegittimo l'art. 24, comma 1, lett. d), d.l. n. 113/2018, convertito in l. n. 132/2018, che ha aggiunto la truffa aggravata di cui all'art. 640-bis c.p. ai delitti dell'art. 51, comma 3-bis, c.p.p. per i quali la condanna, anche non definitiva, purché confermata in appello, fa scattare la comunicazione interdittiva antimafia.

I Giudici hanno ribadito che quello dell'art. 640-bis c.p. è già considerato una sorta di “reato spia” per l'applicazione delle misure di prevenzione antimafia e dell'informativa antimafia, in base all'art. 84, comma 4, codice antimafia. E poi gli artt. 32-ter e 32-quater c.p. consentono di aggiungere alla pena principale anche quella accessoria dell'incapacità a contrattare con la PA.

Conseguentemente, l'illegittimità costituzionale è stata estesa all'inserimento «del delitto di truffa ai danni dello Stato o di un altro ente pubblico, tra i reati produttivi dei medesimi effetti interdittivi. Si tratta, infatti, di un reato punito con pene più lievi rispetto alla truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, riguardo al quale, dunque, la scelta legislativa risulta ancora più sproporzionata ed eccessiva».

Fonte: Diritto e Giustizia