I cd. esodati o salvaguardati sono coloro che maturano la pensione dal 2012 in avanti in base ai requisiti previsti dalla disciplina previgente, anche se la decorrenza è quella mobile posticipata. Ai requisiti pensionistici ante 2012 si devono comunque applicare, dal 2013, gli incrementi per la speranza di vita ex D.L. n. 78/2010 (convertito con Legge n. 122/2010), che ha previsto dal 2013 il progressivo innalzamento dei requisiti per l'accesso alla pensione sia di vecchiaia che anticipata, consentendo di sterilizzare gli effetti dell'allungamento della vita media della popolazione.
Inquadramento
Con il termine “Esodati” o “Salvaguardati” si fa riferimento agli assicurati che, in presenza di una riforma pensionistica che inasprisce i requisiti della disciplina pregressa, riescono a conservare il diritto di accedere alla pensione facendo riferimento ai precedenti requisiti, purché in possesso di determinate condizioni.
Le previsioni introdotte dal legislatore sono riferite agli assicurati che:
nell'ambito delle risorse stanziate dall'art. 24, co. 14 e 15, D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla L. n. 214/2011, nonché ai requisiti previsti, possono andare in pensione di vecchiaia o anzianità in base ai requisiti in vigore fino al 31 dicembre 2011;
nell'ambito delle categorie individuate dalla Legge n. 122/2010, e che hanno maturato la pensione nel corso del 2011, possono andare in pensione con le decorrenze fisse precedenti al 2011, anziché con la finestra mobile posticipata.
L'INPS, con il Messaggio n. 6645/2013, ha precisato che le condizioni per accedere al pensionamento con le regole previgenti la Legge n. 214/2011 devono permanere fino al momento di decorrenza della pensione, compreso il periodo necessario per l'apertura della c.d. finestra mobile, posticipata di 12 o 18 mesi rispetto alla maturazione del diritto alla pensione.
Pertanto per coloro che hanno cessato il rapporto di lavoro e per i prosecutori volontari, la condizione di non avere ripreso l'attività lavorativa dopo la cessazione o dopo l'autorizzazione ai contributi volontari deve permanere fino alla decorrenza della pensione (INPS, Messaggio n. 6645/2013).
In evidenza: finestre mobili
Il Decreto Legge n. 78/2010, convertito in Legge n. 122/2010, ha introdotto a partire dal 2011 le cd. finestre mobili, in base alle quali l'assegno pensionistico decorre trascorsi 12 mesi, oppure 18 se lavoratori autonomi, dalla data di perfezionamento dei requisiti utili al trattamento di quiescenza.
La salvaguardia pensionistica spetta, quindi, a determinati soggetti con i criteri enei limiti delle risorse stabilite da Decreto Ministeriale, anche se i requisiti per l'accesso al pensionamento vengono maturati successivamente al 31 dicembre 2011 (art. 24, co. 14 e 15, L. n. 214/2011 – Decreto 1 giugno 2012) e nel numero massimo individuato dai vari decreti interministeriale che l'INPS deve monitorare in base alle domande ricevute e fissate.
Ottava salvaguardia
Con la Legge n. 232/2016 (Legge di Bilancio 2017) si realizza l'ottavo intervento di salvaguardia in relazione ai nuovi requisiti introdotti dalla riforma pensionistica del 2011 (interventi a favore dei cd. esodati).
L'intervento opera sostanzialmente attraverso l'incremento dei contingenti di categorie già oggetto di precedenti salvaguardie, attraverso il prolungamento del termine da 36 a 84 mesi successivi all'entrata in vigore della riforma pensionistica, entro il quale i soggetti devono maturare i requisiti previsti per il pensionamento nel regime previgente.
L'ottava salvaguardia intende concludere definitivamente il processo di transizione verso i nuovi requisiti stabiliti dalla riforma pensionistica del 2011, disponendo la soppressione del cd. Fondo esodati istituito nel 2012 e il conseguente utilizzo delle residue risorse in esso contenute per concorrere a finanziare gli interventi in materia pensionistica previsti dal disegno di Legge di Bilancio.
Con tale disposizione, viene aumentato, da 27.700 a 30.700, il numero dei soggetti beneficiari della salvaguardia.
In particolare, l'incremento di 3.000 unità riguarda la categoria dei lavoratori collocati in mobilità o in trattamento speciale edile a seguito di accordi governativi o non governativi, stipulati entro il 31 dicembre 2011 (o, nel caso di lavoratori provenienti da aziende cessate o interessate dall'attivazione, precedente alla data di licenziamento, di procedure concorsuali, anche in mancanza dei predetti accordi), che perfezionano, entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità o del trattamento speciale edile, i requisiti vigenti prima della data di entrata in vigore della riforma pensionistica, per i quali il termine entro il quale devono aver cessato l'attività lavorativa è posticipato al 31 dicembre 2014, in luogo del 31 dicembre 2012, previsto dal disegno di legge.
Profili di tutela ammessi
Il comma 214 della Legge n. 232/2016 prevede cinque macroprofili di tutela mutuati dall'ottava salvaguardia: mobilità, autorizzati ai volontari, cessati dal servizio con accordi o senza con il datore di lavoro, in congedo straordinario per assistere figli con disabilità gravi, con contratto a tempo determinato.
Nella tabella di seguito si riepilogano i requisiti e le condizioni per l'accesso con le nuove disposizioni per complessivi 30.700 soggetti:
Profilo
Condizioni
Mobilità
(limite: 11 mila soggetti)
Lavoratori collocati in mobilità o in trattamento speciale edile ai sensi degli artt. 4, 11 e 24, Legge n. 223/1991, o ai sensi dell'art. 3, D.L. n. 299/1994, a seguito di accordi governativi o non governativi, stipulati entro il 31 dicembre 2011, ovvero da aziende cessate o interessate dall'attivazione delle vigenti procedure concorsuali quali il fallimento, il concordato preventivo, la liquidazione coatta amministrativa, l'amministrazione straordinaria o l'amministrazione straordinaria speciale, previa esibizione della documentazione attestante la data di avvio della procedura concorsuale, anche in mancanza dei predetti accordi.
Nota: in merito a detti lavoratori, il comma 216 della Legge di Bilancio 2017, dispone che siano riaperti a domanda i termini dei versamenti relativi ai dodici mesi successivi alla fine del periodo di fruizione dell'indennità di mobilità.
Maturazione del diritto a pensioneentro 36 mesi successivi alla data di scadenza dell'indennità di mobilità o del TSE (a prescindere dalla decorrenza della pensione) anche mediante il versamento di contributi volontari
Cessazione del rapporto di lavoro entro il 31.12.2014
Prosecutori volontari* (limite: 10.400 soggetti)
Lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione anteriormente al 4 dicembre 2011, i quali possano far valere almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile alla data del 6 dicembre 2011, anche se hanno svolto, successivamente alla data del 4 dicembre 2011, qualsiasi attività, non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato (max. 9.200 soggetti).
Maturazione della decorrenza della pensione entro il 6.1.2019 (considerando la finestra mobile)
Lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione anteriormente al 4 dicembre 2011, ancorché al 6 dicembre 2011 non abbiano un contributo volontario accreditato o accreditabile alla predetta data, a condizione che abbiano almeno un contributo accreditato derivante da effettiva attività lavorativa nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2007 e il 30 novembre 2013 e che alla data del 30 novembre 2013 non svolgano attività lavorativa riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato (max. 1.200 soggetti).
Maturazione della decorrenza della pensione entro il 6.1.2018 (considerando la finestra mobile)
Cessati dal Servizio*
(limite: 7.800 soggetti)
Lavoratori il cui rapporto di lavoro si è risolto entro il 30.6.2012 in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli artt. 410, 411 e 412-ter c.p.c., ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale entro il 31.12.2011, ancorché abbiano svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato.
Maturazione della decorrenza della pensione entro il 6.1.2019 (considerando la finestra mobile)
Lavoratori il cui rapporto di lavoro si è risolto dopo il 30.6.2012 ed entro il 31.12.2012 in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter c.p.c., ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale entro il 31.12.2011, anche se hanno svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato.
Lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato per risoluzione unilaterale, nel periodo compreso tra il l.1.2007 ed il 31.12.2011, anche se hanno svolto, successivamente alla data di cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato.
Congedo Assistenza Disabili*
(limite: 700 soggetti)
Lavoratori che, nel corso dell'anno 2011, risultano essere in congedo ai sensi dell'articolo 42, co. 5, D.Lgs. n. 151/2001 a condizione che il congedo risulti attribuito per assistere figli con disabilità grave.
Maturazione della decorrenza della pensione entro il 6.1.2019 (considerando la finestra mobile)
Tempo determinato*
(limite: 800 soggetti)
Lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato e i lavoratori in somministrazione con contratto a tempo determinato, non rioccupati a tempo indeterminato, con esclusione del settore agricolo e dei lavoratori con qualifica di stagionali, cessati dal lavoro tra il 1.1.2007 ed il 31.12.2011
Maturazione della decorrenza della pensione entro il 6.1.2018 (considerando la finestra mobile)
* La maturazione del diritto alla pensione o alla sua decorrenza deve essere sempre valutata con riferimento alla disciplina ante-Fornero.
Istanza di accesso al beneficio
Gli interessati per accedere alla misure, dovranno presentare istanza di accesso all'Ispettorato Territoriale del Lavoro, a pena di decadenza, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della norma, ovvero a partire dal 1° gennaio 2017 ed entro il 2 marzo 2017 sulla base delle indicazioni fornite nella Circolare del Ministero del Lavoro 29 dicembre 2016, n. 41.
Si sottolinea che chi godrà della salvaguardia non subirà alcuna penalità sulla pensione, fermo restando che le anzianità contributive maturate successivamente al 2011 saranno calcolate con il sistema contributivo.
L'INPS provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento inoltrate dai lavoratori che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze, sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro, e provvede a pubblicare nel proprio sito Internet, in forma aggregata al fine di rispettare le vigenti disposizioni in materia di tutela dei dati personali, i dati raccolti a seguito dell'attività di monitoraggio, avendo cura di evidenziare le domande accolte, quelle respinte e le relative motivazioni.
Istanza di accesso da presentare entro il 2 marzo 2017
Categorie di Soggetti
Presentazione presso
Lavoratori di cui all'art. 1, co. 194, lett. b), c) e d), Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (trattasi di lavoratori cessati per accordi individuali o collettivi o risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro), i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del D.L. n. 201/2011, entro l'84° mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto legge.
Deve essere presentata presso l'Ispettorato Territoriale del Lavoro corrispondente alla Direzione Territoriale del Lavoro innanzi alla quale detti accordi sono stati sottoscritti (soggetti cessati in ragione di accordi ai sensi degli artt. 410, 411 e 412-ter c.p.c.).
Deve essere presentata presso l'Ispettorato Territoriale del Lavoro competente in base alla residenza del lavoratore (negli altri casi).
Lavoratori di cui all'art. 24, co. 14, lett. e-ter), D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, limitatamente ai lavoratori in congedo per assistere i figli con disabilità grave ai sensi dell'articolo 42, co. 5, D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente.
Deve essere presentata presso l'Ispettorato Territoriale del Lavoro competente in base alla residenza dell'istante.
Lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato e lavoratori in somministrazione con contratto a tempo determinato, cessati dal lavoro tra l'1.1.2007 ed il 31.12.2011, non rioccupati a tempo indeterminato, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del D.L. n. 201/2011, entro il 72° mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto legge.
Sono esclusi da tale categoria i lavoratori del settore agricolo e i lavoratori con qualifica di stagionali.
Deve essere presentata presso l'Ispettorato Territoriale del Lavoro competente in base alla residenza del lavoratore cessato.
Il quadro complessivo
Con la tabella seguente si rileva il quadro complessivo relativo alla situazione delle otto salvaguardie sino ad oggi approvate, comprensivo degli ultimi aggiornamenti INPS sulle pensioni certificate e liquidate.
Categorie di lavoratori
Art. 24, co. 14 e 15, D.L. n. 201/2011
D.M. 1 giugno 2012
Art. 22, co. 1, D.L. n. 95/2012
D.M. 8 ottobre 2012
Art. 1, co. 231 e ss., L. n. 228/2012
D.M. 22 aprile 2013
Artt. 11 e 11-bis, D.L. n. 102/2013
Art. 1, co. 194, Legge n. 147/2013
D.M. 14 febbraio 2014
Art. 2, L. n. 147/2014
L. n. 208/2015
Legge di Bilancio 2017
Lavoratori in mobilità ordinaria
25.590
19.741
2.560
5.500
6.300
11.000
Lavoratori in mobilità lunga (L. n. 223/1991)
3.460
Titolari di prestazioni straordinare a carico dei Fondi di solidarietà
17.710
1.600
Lav. autorizzati alla prosecuzione volontaria
10.250
7.400
8.440
10.900
12.000
9.000
10.400
Lavoratori con istituto dell'esonero dal servizio
950
Lavoratori che al 31/10/2011 erano in congedo per assistere figli disabili
150
2.500
1.800
2.000
700
Lavoratori cessati con accordi con l'azienda o per risoluzione unilaterale
6.890
6.000
5.130
2.500
6.100
8.800
6.000
7.800
Lav. a tempo determinato cessati tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011
4.000
3.000
800
Totale
65.000
34.741
16.130
5.000
17.000
32.100
26.300
30.700
Totale complessivo a seguito delle disposizione introdotte dalla Legge di Bilancio 2017
167.795*
Termine ultimo per invio domande
21.12.2012
21.05.2013
25.09.2013
27.02.2014
16.06.2014
05.01.2015
01.03.2016
02.03.2017
Pensioni certificate**
64.374
17.531
7.202
3.424
3.510
20.513
11.525
-
Pensioni liquidate**
56.463
13.662
7.141
3.410
3.474
17.000
5.466
-
* Limite numerico rideterminato dalla Legge di Bilancio 2017 attraverso il riciclo dei posti risultati in eccedenza con le precedenti salvaguardie la cui capienza, pertanto, non coincide con la somma dei lavoratori inclusi nei singoli profili di tutela.
** Aggiornamento al 10 settembre 2016 su fonte INPS
Il “salva esodati”
Il D.L. n. 4 /2019, convertito con modifiche dalla L. 26/2019, ha apportato una serie di novità in tema di pensioni anticipate, rispondendo tra l'altro alla necessità di tutti quei soggetti cosiddetti esodati che nel corso del tempo (dalla riforma Fornero ad oggi), hanno dovuto fare i conti con l'assenza di lavoro e della pensione a seguito dell'adesione a fuoriuscite dal lavoro anticipate ed un successivo innalzamento dell'età pensionabile, per il cui sostegno è intervenuto il Governo con una serie di interventi di salvaguardia che avevano però carattere di solidarietà in attesa del raggiungimento dei requisiti necessari per accedere alla pensione.
Il suddetto decreto, quindi, mette fine in un certo senso a quelle che erano disposizioni solidaristiche prevedendo delle soluzioni che consentiranno di accedere alla pensione anticipatamente rispetto ai termini ordinari:
-Quota 100;
-Pensione anticipata;
-Opzione donna.
La prima forma di pensione anticipata cosiddetta “Quota 100”, disciplinata dall'art. 14 D.L. 4/2019 e successive modifiche, prevede che il soggetto nel triennio 2019-2021 maturi due requisiti età anagrafica almeno pari a 62 anni e anzianità contributiva almeno pari a 38 anni (maturabile anche quale cumulo dei contributi versati presso altri enti previdenziali purché amministrate dall'INPS, di conseguenza restano escluse le casse privatizzate).
In tale caso i beneficiari, se che non raggiungono i requisiti “ordinari” per accedere alla pensione di vecchiaia, non potranno cumulare la pensione con eventuali altri redditi di lavoro dipendente o autonomo salvo che non si tratti di lavoro autonomo occasionale (limite di € 5.000 lordi annui).
Finestre "Quota 100"
Maturazione requisiti
Finestra
Entro il 31 dicembre 2018
1° aprile 2019
Dal 1° gennaio 2019
(lavoratori privati)
Dopo 3 mesi
Entro il 29 gennaio 2019
(lavoratori PA)
1° agosto 2019
Dopo il 29 gennaio 2019
(lavoratori PA)
Dopo 6 mesi
Eccezioni "Quota 100"
Dipendenti comparto scuola ed AFAM
Applicano le disposizioni di cui all'art. 59 c. 9 L. 449/1997 (in sede di prima applicazione, entro il 28 febbraio 2019, il relativo personale a tempo indeterminato può presentare domanda di cessazione dal servizio con effetti dall'inizio rispettivamente dell'anno scolastico o accademico)
Personale FFAA, Polizia, Corpo dei Vigili del fuoco , Guardia di finanza
Esclusi dalla norma
Pensione anticipata
L'art. 15 DL 4/2019, convertito con modifiche dalla L. 26/2019, ha apportato rilevanti modifiche all'art. 24 DL 201/2011 sostituendone il contenuto con uno nuovo.
Il nuovo comma 10, infatti, dispone che “A decorrere dal 1° gennaio 2019 e con riferimento ai soggetti la cui pensione è liquidata a carico dell'AGO e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché' della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, l'accesso alla pensione anticipata è consentito se risulta maturata un'anzianità contributiva di 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne. Il trattamento pensionistico decorre trascorsi tre mesi dalla data di maturazione dei predetti requisiti”.
In altri termini alla pensione anticipata potranno accedere tutti quei soggetti che a decorrere dal 1° gennaio 2019:
-hanno maturato un'anzianità contributiva di 42 anni e 10 mesi (uomini) e 41 anni e 10 mesi (donne);
-riscuotono la pensione a carico dell'AGO (Assicurazione generale obbligatoria) o forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché della gestione separata;
In ogni caso, il diritto decorrerà dopo 3 mesi dalla data di maturazione dei requisiti.
Quindi, a differenza della precedente versione, oltre alla data di vigenza della modifica si evidenzia che è stato eliminato l'aumento del requisito contributivo in base all'adeguamento all'attesa di vita. Il congelamento ha effetto fino al 2026.
Finestre "Pensione anticipata"
Maturazione requisiti
Finestra
Dal 1° gennaio 2019
1° aprile 2019
Dal 1° gennaio 2019
(lavoratori privati)
Dopo 3 mesi
Opzione donna
L'art. 16 DL 4/2019 ripropone la possibilità di pensione anticipata (con un anticipo di diversi anni rispetto ai requisiti “ordinari”) per le donne (cd. “Opzione donna”) a patto però di accettare un assegno interamente calcolato con il sistema contributivo.
Nello specifico la nuova formulazione dell'opzione consente alle lavoratrici donne di maturare il diritto alla pensione in via anticipata se entro il 31 dicembre 2018 hanno maturato:
- un'anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni;
- un'età pari o superiore a 58anni per le lavoratricidipendenti;
- un'età pari o superiore a 59anni per le lavoratriciautonome.
Il requisito dell'età non sarà anagrafica e non adeguato agli incrementi alla speranza di vita.
Di converso, però, le stesse dovranno accettare di percepire un assegno di pensione:
- calcolato interamente con il sistema contributivo (e non misto retributivo-contributivo);
- decorsi 12 mesi dalla maturazione dei requisiti per le lavoratrici dipendenti;
- decorsi 18 mesi dalla maturazione dei requisiti per le lavoratrici autonome.
Riferimenti
Normativi:
Art. 14 DL 4/2019 conv. in L. 26/2019
Art. 1 commi 214-216, Legge 11 dicembre 2016, n. 232
Articolo 1, commi da 265 a 276, Legge 28 dicembre 2015, n. 208
Art. 2, Legge 10 ottobre 2014, n. 147
Ministero del Lavoro, Decreto 14 febbraio 2014
art. 1, co. 194-198, Legge 27 dicembre 2013, n. 147
Ministero del Lavoro, Decreto 22 aprile 2013
Artt. 11 e 11-bis, D.L. 31 agosto 2013, n. 102, convertito con modificazioni dalla Legge n. 124/2013
Ministero del Lavoro, Decreto 8 ottobre 2012
Ministero del Lavoro, Decreto 1 giugno 2012
Art. 1, co. 231-234, Legge 24 dicembre 2012, n. 228
Art. 22, D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla Legge n. 135/2012
Art. 24, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011
Prassi:
Ministero del Lavoro, Circolare 29 dicembre 2016, n. 41
INPS, Messaggio n. 6645/2013
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