Ammissibili, in sede di separazione consensuale o divorzio congiunto, gli accordi attuativi di un trasferimento immobiliare

Katia Mascia
02 Agosto 2021

Sono valide le clausole dell'accordo di divorzio a domanda congiunta, o di separazione consensuale, che riconoscano ad uno o ad entrambi i coniugi la proprietà esclusiva di beni mobili o immobili, o di altri diritti reali, ovvero ne operino il trasferimento a favore di uno di essi, o dei figli, al fine di assicurarne il mantenimento.

Il suddetto accordo di divorzio o di separazione, in quanto inserito nel verbale d'udienza, redatto da un ausiliario del giudice e destinato a fare fede di ciò che in esso è attestato, assume forma di atto pubblico ai sensi e per gli effetti dell'art. 2699 c.c. e, ove implichi il trasferimento di diritti reali immobiliari, costituisce, dopo la sentenza di divorzio resa ai sensi dell'art. 4, comma 16, della legge n. 898/1970 che, in relazione alle pattuizioni aventi ad oggetto le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici, ha valore di pronuncia dichiarativa, ovvero dopo l'omologazione che lo rende efficace, valido titolo per la trascrizione a norma dell'art. 2657 c.c. La validità dei trasferimenti immobiliari presuppone l'attestazione, da parte del cancelliere, che le parti abbiano prodotto gli atti e rese le dichiarazioni di cui all'art. 29, comma 1 bis della legge n. 52/1985. Non produce nullità del trasferimento il mancato compimento, da parte dell'ausiliario, dell'ulteriore verifica circa l'intestatario catastale dei beni trasferiti e la sua conformità con le risultanze dei registri immobiliari.

Il caso. Una coppia di coniugi, con ricorso congiunto, chiedeva dinanzi al Tribunale di Pesaro che si addivenisse alla pronuncia della cessazione degli effetti civili del proprio matrimonio concordatario, celebrato nel 1980, e dal quale erano nati due figli. Durante il matrimonio essi avevano acquistato un appartamento, destinato a casa coniugale, cointestato al 50%. Nelle condizioni di divorzio congiunto i coniugi, oltre ad accordarsi sull'assegno divorzile a favore dell'ex moglie e su quello di mantenimento spettante ai figli maggiorenni non economicamente autosufficienti, prevedevano il trasferimento da parte dell'ex marito, in favore dei figli, della nuda proprietà, in relazione alla sua quota del 50% dell'immobile, nonché dell'usufrutto sulla propria quota a favore della signora. Considerata la contrarietà espressa dal Tribunale adito all'inserimento, nelle domande congiunte di divorzio, di disposizioni accessorie aventi ad oggetto trasferimenti immobiliari a qualsiasi titolo, insistevano nella richiesta di accoglimento del ricorso congiunto, alle condizioni indicate in esso, comprese quelle relative ai trasferimenti immobiliari, e, solo in via subordinata, chiedevano di considerare tali trasferimenti come impegni preliminari di vendita e di acquisto. Il giudice di prime cure pronunciava la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ritenendo i suddetti trasferimenti come impegni preliminari di vendita e di acquisto. La coppia proponeva ricorso dinanzi alla Corte di Appello di Ancona, la quale rigettava il gravame e confermava la statuizione del Tribunale di Pesaro.

Motivi del ricorso. Avverso tale decisione i coniugi proponevano ricorso congiunto per Cassazione, sulla base di tre motivi. In particolare, evidenziavano come la Corte territoriale non avesse tenuto conto della volontà espressa dai coniugi e manifestata anche dai figli di voler realizzare, in via immediata, il passaggio del diritto di proprietà sull'immobile a favore dei figli e il trasferimento del diritto di usufrutto dal marito alla moglie, al fine di definire senza differimenti pregiudizievoli per tutti gli interessati ogni questione relativa ai profili economici della crisi coniugale. Ritenevano violato l'art. 1322 c.c., il quale, in virtù del principio di autonomia contrattuale, consente alle parti e, quindi, anche ai coniugi che si separano o divorziano di concludere, in sede di determinazione dei c.d. accordi della crisi coniugale, pattuizioni atipiche meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico. Con ordinanza interlocutoria la Prima Sezione della Corte di Cassazione rimetteva gli atti al Primo Presidente per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, considerata la non univocità di vedute della giurisprudenza in merito agli accordi della crisi coniugale aventi ad oggetto trasferimenti immobiliari.

Osservazioni. La questione relativa alla possibilità per le parti di introdurre, all'interno di accordi di separazione consensuale o di divorzio congiunto, clausole diverse da quelle facenti parte del contenuto necessario degli stessi ha ricevuto risposte diverse in dottrina. Alcuni autori esprimono posizioni di chiusura, altri ritengono che sia comunque necessaria la redazione dell'atto notarile in esecuzione dell'obbligo assunto in sede di separazione/divorzio, altri ancora, in un'ottica di maggiore apertura, giungono a valutare complessivamente tutte le condizioni di separazione/divorzio, attribuendo ad esse una comune connotazione di tipicità e una disciplina unitaria. Anche la giurisprudenza si è pronunciata in varie occasioni su tale problematica dei trasferimenti di diritti reali immobiliari in sede di separazione consensuale e divorzio congiunto. Per i giudici della legittimità è indifferente la modalità con la quale il regolamento di interessi avvenga, purché sia idoneo a garantire un soddisfacente assetto dei rapporti tra le parti - per un futuro nel quale la convivenza coniugale si avvia verso un esito di separazione o di scioglimento - in tempi ragionevoli che consentano di chiudere la crisi al più presto, quanto meno sul piano economico. In tale ottica la strumento più adatto si rivela essere proprio il trasferimento immobiliare definitivo, escluso invece dalla sentenza impugnata. In senso contrario alle coordinate interpretative tracciate dalla giurisprudenza di legittimità si è espressa la maggior parte delle pronunce rese dai giudici di merito, orientati prevalentemente a negare la possibilità di intese immediatamente traslative all'interno del verbale di separazione consensuale/divorzio congiunto. Alla luce di soluzioni non univoche su tale questione di notevole importanza, le Sezioni Unite ritengono di condividere e confermare l'orientamento secondo il quale in sede di separazione consensuale e di divorzio congiunto siano ammissibili accordi tra le parti che non si limitino all'assunzione di un mero obbligo preliminare ma attuino, in via diretta e immediata, il trasferimento della proprietà di beni o di altro diritto reale sugli stessi. Ad avviso della Suprema Corte l'impostazione seguita dai giudici dell'appello si è tradotta, in concreto, in un limite ingiustificato all'esplicazione dell'autonomia privata.

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza in oggetto, pertanto, accolgono il ricorso e cassano la sentenza impugnata, rinviando alla Corte di Appello di Ancona, in diversa composizione, la quale dovrà procedere ad un nuovo esame del merito della controversia.

Fonte: dirittoegiustizia.it

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