In G.U. le regole tecnico-operative del PAT

Redazione scientifica
04 Agosto 2021

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (n. 183 del 2 agosto 2021) il decreto 28 luglio 2021 contenente le regole tecnico-operative per l'attuazione del processo amministrativo telematico, per la sperimentazione e per la graduale applicazione dei relativi aggiornamenti e le relative specifiche tecniche.

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (n. 183 del 2 agosto 2021) il decreto 28 luglio 2021 contenente le regole tecnico-operative per l'attuazione del processo amministrativo telematico, per la sperimentazione e per la graduale applicazione dei relativi aggiornamenti e le relative specifiche tecniche.

Il testo del decreto stabilisce le regole tecnico-operative del PAT, per la sperimentazione e per la graduale applicazione dei relativi aggiornamenti.

In particolare:

  • nelle ipotesi in cui le udienze, camerali e pubbliche, si volgono mediante collegamenti da remoto, qualora sia chiesta la discussione orale in videoconferenza si utilizza adeguata piattaforma in uso presso la Giustizia amministrativa;
  • per lo svolgimento da remoto della Camera di consiglio alla quale partecipano i soli magistrati si provvede con i collegamenti in videoconferenza consentiti dalla piattaforma mediante inviti a videoconferenze differenti rispetto a quelli utilizzati per le convocazioni delle udienze;
  • nel caso in cui l'istanza dei difensori delle parti di discussione orale non sia proposta da tutte le parti costituite, la segreteria trasmette alle parti diverse dall'istante, l'avviso di avvenuto deposito dell'istanza secondo le modalità previste nelle allegate specifiche tecniche;
  • i difensori o le parti che agiscono in proprio, ove non intendano mandare in decisione la causa, presentano l'istanza di discussione da remoto;
  • in tutte le ipotesi in cui viene disposta la discussione da remoto, la segreteria comunica agli avvocati, almeno tre giorni liberi prima della trattazione, l'avviso del giorno e dell'ora del collegamento da remoto in videoconferenza;
  • all'udienza sia pubblica sia camerale il presidente del collegio, con l'assistenza del segretario, verifica la funzionalità del collegamento;
  • sempre il presidente del collegio disciplina l'uso della funzione audio ai fini di dare la parola ai difensori o alle parti;
  • è assolutamente vietata la registrazione della video conferenza;
  • infine, le parti sono invitate a “contenere” i loro interventi di discussione entro i tempi massimi stabiliti dalle relative specifiche tecniche.

(Fonte: Diritto e Giustizia)

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