Le controversie riguardanti le c.d. grandi opere od opere strategiche possono essere trattate solo in sede giurisdizionale dinanzi al T.A.R. competente

Redazione Scientifica
02 Agosto 2021

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 120 e 125 del c.p.a., gli atti che riguardano le procedure di progettazione...

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 120 e 125 del c.p.a., gli atti che riguardano le procedure di progettazione, approvazione e realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi ritenuti strategici e relative attività di espropriazione, occupazione ed asservimento, sono impugnabili in sede giurisdizionale innanzi al T.A.R. competente e non anche con ricorso straordinario al Capo dello Stato. Si è, in sostanza, previsto che tutte le controversie che riguardano le c.d. grandi opere o opere strategiche siano trattate solo in sede giurisdizionale (l'art. 120 comma 1 prima citato, richiamato dall'art. 125 c.p.a., che disciplina le infrastrutture strategiche, precisa “unicamente” mediante ricorso al Tribunale amministrativo competente).

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