Regolamento di competenza sollevato in materia di amministrazione di sostegno
04 Agosto 2021
Il giudice tutelare di un Tribunale disponeva l'apertura dell'amministrazione di sostegno in favore di un uomo, come richiesto dal di lui figlio e nipote, ma, essendo sorto contrasto tra i richiedenti circa l'individuazione dell'amministratore di sostegno, indicava come tale un soggetto terzo, un avvocato. Avverso tale decreto proponeva reclamo al Tribunale competente il primo dei due contendenti, dolendosi solo della individuazione dell'amministratore di sostegno, ed insistendo affinché lo stesso reclamante fosse designato in tale veste. Il Tribunale, con ordinanza, dichiarava inammissibile il reclamo assumendo che la previsione ex art. 720-bis c.p.c. ha carattere speciale rispetto al combinato disposto ex artt. 739 c.p.c. e 45 disp. att. c.c., con la conseguenza che competente a pronunciarsi sul reclamo era la Corte di Appello. Riassunto, pertanto, il giudizio dinanzi alla Corte di Appello competente da parte del primo soggetto, nella resistenza del secondo uomo si assumevano erronea declaratoria di competenza della Corte distrettuale, la quale con ordinanza aveva richiesto d'ufficio regolamento di competenza. In motivazione l'uomo investiva solo la designazione dell'amministratore di sostegno, sicché competente a pronunciarsi era il Tribunale in composizione collegiale, dato che secondo la giurisprudenza di legittimità bisogna distinguere: (*) tra i provvedimenti di apertura e chiusura della procedura di amministrazione -per i quali effettivamente esiste la competenza sul reclamo della Corte di appello- ed (*) i provvedimenti che investono le modalità di attuazione della misura -per i quali, invece, la competenza è del Tribunale in composizione collegiale-. Tra i secondi, sono pacificamente fatti rientrare anche quelli di designazione, revoca o sostituzione dell'amministratore, in quanto non incidono sullo status o sui diritti fondamentali del beneficiario della tutela. E in ordine a tale aspetto, non può influire su tale conclusione la circostanza che l'individuazione dell'amministratore avvenga contestualmente all'apertura della procedura con il medesimo provvedimento. Quindi, per la Corte di appello non era condivisibile la decisione presa dal Tribunale, la quale si fondava, nonostante la formale declaratoria di inammissibilità, su di una valutazione di incompetenza, che legittimava la Corte di appello a richiedere d'ufficio il regolamento di competenza. All'esito dell'adunanza camerale, la Sezione civile della Suprema Corte interessata della causa disponeva la trasmissione degli atti al primo Presidente per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite. Quest'ultimo provvedeva in tal senso e, così, le Sezioni Unite hanno avuto l'occasione di enunciare, grazie all'analisi del caso di specie, un utile principio di diritto.
La decisione della Corte a Sezioni Unite. Preliminarmente la Corte ha ritenuto di dover affermare l'ammissibilità del regolamento di competenza richiesto d'ufficio dalla Corte di Appello de quo. Al riguardo, secondo i Supremi Giudici, non rileva in senso contrario la circostanza che il Tribunale, inizialmente adito come giudice del reclamo, avesse dichiarato l'inammissibilità del reclamo stesso, trattandosi di pronuncia che appare motivata unicamente in ragione della riscontrata incompetenza in favore della Corte di appello. A tal fine, la Suprema Corte richiama il noto principio di diritto secondo cui l'impugnazione proposta davanti al giudice incompetente, anche nell'ambito dei procedimenti di volontaria giurisdizione, non è inammissibile, in quanto comunque idonea ad instaurare un valido rapporto processuale, suscettibile di proseguire dinanzi al giudice competente attraverso il meccanismo della translatio iudicii. Ne consegue che, avverso il provvedimento che erroneamente dichiari l'inammissibilità dell'impugnazione, è esperibile il rimedio di regolamento necessario di competenza, trattandosi di piena applicazione, estesa alla materia di volontaria giurisdizione, di principi già in precedenza affermati dalle Sezioni Unite, secondo cui l'appello proposto davanti a un giudice diverso, per territorio o grado, da quello indicato dall'art. 341 c.p.c. non determina la inammissibilità dell'impugnazione, ma è idonea ad instaurare un valido rapporto processuale, suscettibile di proseguire dinanzi al giudice competente attraverso il meccanismo della translatio iudicii. E sulla scorta del fatto che, secondo le Sezioni Unite, l'interpretazione letterale e storica della norma, unitamente ad evidenti considerazioni di economia processuale, depongono per la conclusione per cui tutti i decreti del giudice tutelare emessi in materia di amministrazione di sostegno sono reclamabili dinanzi alla Corte di Appello, a prescindere dal loro contenuto. Il principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite in materia di amministrazione di sostegno. In base al suddetto principio è stato precisato che i decreti del giudice tutelare in materia di amministrazione di sostegno sono reclamabili ex art. 720-bis, comma 2, c.p.c. unicamente dinanzi alla Corte di appello, quale che sia il loro contenuto, decisorio oppure gestorio.
Fonte: dirittoegiustizia.it |