Natura giuridica dell'azione «recuperatoria» proposta dal Fondo di Garanzia delle Vittime della Strada

Lorenzo Balestra
09 Agosto 2021

Dato il contrasto sussistente tra le decisioni della Corte, sulla natura giuridica dell'azione recuperatoria proposta dal Fondo di Garanzia delle Vittime della Strada e per essa dall'azienda designata ai sensi del primo comma dell'art. 292 d.lgs. 209/2005 (codice delle assicurazioni), la questione va rimessa al Primo Presidente, per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite.
Massima

Dato il contrasto sussistente tra le decisioni della Corte, sulla natura giuridica dell'azione recuperatoria proposta dal Fondo di Garanzia delle Vittime della Strada e per essa dall'«azienda designata» ai sensi del primo comma dell'

art. 292 d.lgs. 209/2005

(codice delle assicurazioni), la questione va rimessa al Primo Presidente, per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite. Il contrasto riguarda la sua natura giuridica e, cioè, se essa sia riconducibile ad un'azione di regresso o ad un'azione surrogatoria, ovvero costituisca un

tertium genus

speciale e differente dalle altre due. Il diverso inquadramento della fattispecie, infatti, reca dei rilevanti effetti: sia sul termine di prescrizione e sulla sua decorrenza, sia sulla individuazione dei presupposti dell'azione fatta valere dal Fondo. Riguardo a questo ultimo aspetto, qualora si opti per la natura di azione surrogatoria, vi sarà la necessità del previo accertamento della responsabilità dell'autore dell'illecito (del sinistro), cosa non richiesta, invece, se si ritenga azione di regresso; inoltre, sempre su tale aspetto, il suo inquadramento avrà dei riflessi sulla applicabilità o meno della regola prevista dall'

art. 2055 c.c.

in caso di illecito (sinistro) imputabile a più responsabili.

Il caso

La vicenda trae origine da un sinistro verificatosi tra l'autovettura Peugeot condotta da K.T.F. e l'autovettura Land Rover, di proprietà di F.S., condotta da M.M.

Ai sensi dell'art. 292 del d.lgs. 209/2005 (cosiddetto codice delle assicurazioni), la compagnia Fondiaria Sai, impresa designata dal Fondo di Garanzia Vittime della Strada (ai sensi dell'art. 286 del d.lgs. 209/2005) aveva corrisposto l'importo di euro 5.293,00 sulla base di una transazione, in quanto l'auto condotta da M.M. era priva di assicurazione (art. 283, primo comma, lett. b).

Dal verbale dei Vigili Urbani, intervenuti sul posto, risultava che il sinistro era da addebitare al conducente dell'autovettura Land Rover sulla base di dichiarazioni rese da due persone informate sui fatti.

Ciò premesso, la compagnia di assicurazioni, «azienda designata» agiva, con procedimento monitorio, per il recupero della somma erogata, nei confronti del proprietario e del conducente dell'autovettura non assicurata, ai sensi del primo comma dell'art. 292 del codice delle assicurazioni (c.d.a.).

A seguito dello svolgimento delle azioni di merito (opposizione a decreto ingiuntivo e successivo appello) la controversia giunge innanzi alla Corte di legittimità, introdotta dalle parti originariamente ingiunte (F.S e M.M.) e risultate perdenti nelle fasi di merito.

È utile rilevare che, in sede di gravame, senza poter qui entrare nel merito delle altre contestazioni, la Corte di Appello di Firenze, nel rigettarlo, identifica l'azione della compagnia assicuratrice, quale azione di regresso che trova il suo fondamento nella legge (art. 292, primo comma, d.lgs. 209/2005) i cui presupposti sono la mancanza di copertura assicurativa e l'avvenuto pagamento nei confronti del danneggiato.

La questione

I motivi del ricorso per Cassazione sono sei fra i quali, quelli che più interessano in questa sede sono quelli relativi alla violazione dell'art. 292 c.d.a.

In particolare, la doglianza si incentra sulla

errata interpretazione

che la Corte d'appello avrebbe elaborato nel configurare l'azione quale

azione di regresso

nascente dalla legge.

Al contrario,

si tratterebbe di azione di surrogazione legale

nei diritti del danneggiato ed allora, in tal caso, sarebbe stato necessario non solo il fatto della mancanza di assicurazione e dell'avvenuto pagamento, ma anche l'accertamento della dinamica del sinistro o meglio la responsabilità del danneggiante richiesta dagli artt. 2054 e 2055 del c.c. essendo evocata la responsabilità in solido del proprietario e del conducente della vettura: infatti il pagamento avviene su base transattiva e non vi è un giudizio ove venga accertata la responsabilità di F.S. e M.M. risultando questa solamente dal verbale dei Vigili Urbani sulla base di dichiarazioni rese da persone informate sui fatti (evidentemente presenti al verificarsi del sinistro). Non solo, ma la necessità dell'accertamento della responsabilità nella causazione del sinistro avrebbe comportato anche lo spostamento della competenza territoriale in quanto il tribunale di Firenze, giudice adito, non sarebbe stato territorialmente competente.

La terza sezione, a questo punto, osserva che «i primi quattro motivi ed il sesto devono essere trattati congiuntamente perché strettamente connessi riguardando la questione centrale della natura giuridica dell'azione recuperatoria proposta dal Fondo di Garanzia delle Vittime della Strada e i conseguenti effetti in termini di autonomia o meno dell'azione rispetto alla posizione del danneggiante, di solidarietà passiva, di liquidità del credito e di competenza del giudice adito».

Si rende, quindi, necessaria l'armonizzazione dei diversi orientamenti nomofilattici della Corte di legittimità, tra azione di regresso e azione surrogatoria, alla luce dell'art. 292 c.d.a.: infatti, l'azione di regresso costituisce un diritto autonomo, mentre l'azione surrogatoria sottende una pretesa che non può prescindere dal medesimo diritto del danneggiato.

Si impone, a questo punto, la rimessione ex art. 374, comma 2, c.p.c. alle Sezioni Unite.

Le soluzioni giuridiche

Come enuncia la Corte, nella sua analitica trattazione, è necessario fare i conti, infatti, con diversi orientamenti: nella specie si contendono il campo, sostanzialmente, tre diverse ricostruzioni della fattispecie.

Preliminarmente la Corte sgombra il campo da possibili equivoci, osservando che l'art. 292 c.d.a., prevede due diverse fattispecie: un'azione di regresso, al comma 1, che costituisce un diritto autonomo, mentre nell'ipotesi di surrogatoria, al comma due, la pretesa riguarda il medesimo diritto del danneggiato. Infatti, l'art. 292, comma 1, prevede che il recupero possa avvenire mediante un'azione, denominata, appunto, di regresso, esperibile nei confronti del responsabile del sinistro causato da veicoli non identificati (nell'eventualità che il responsabile sia stato successivamente identificato), privi di assicurazione o circolanti prohibente domino; invece il comma 2 disciplina il diverso caso della surroga dell'impresa designata nei diritti del danneggiato, per l'ipotesi di pagamento effettuato anche in via transattiva.

Tornando alle differenti posizioni che si contendono il campo, secondo una prima tesi, l'azione prevista dal comma 1 dell'art. 292 c.d.a., riferibile al caso in commento, costituirebbe un vero e proprio regresso e quindi un diritto di ripetizione nuovo e proprio del FGVS; al contrario quella prevista dal comma 2 sarebbe una vera e propria surrogazione, da esercitarsi nei confronti dell'impresa, in liquidazione coatta, presso la quale risulti assicurato il veicolo danneggiante, cui sottende un diritto derivato da quello del danneggiato.

Secondo altra posizione, sia il comma 1, che il comma 2 dell'art. 292 c.d.a. regolano fattispecie di surrogazione riconducibili alla previsione normativa dell'art. 1203 c.c., n. 5. Anche con l'azione di cui al comma 1, pertanto, l'impresa designata subentrerebbe nella stessa posizione sostanziale e processuale del danneggiato, in quanto non adempirebbe un debito proprio, ma sarebbe tenuta per legge a pagare un debito altrui. Questa ricostruzione conduce a delle importanti conseguenze: «in primo luogo, sono differenti i termini di decorrenza della prescrizione del diritto: rispettivamente, dal momento in cui poteva essere fatta valere, per la surrogazione e dal giorno del pagamento, per il regresso. Ma la questione incide anche sull'applicabilità degli artt. 1299 e 2055 c.c. riguardo ai limiti della «sostituzione» e sulla competenza del Giudice di Pace in materia di circolazione stradale».

Un terzo orientamento inquadra l'azione di cui al primo comma dell'art. 292 c.d.a. in termini di specialità.

Ci si troverebbe, infatti, di fronte ad un'azione speciale che non sarebbe sussumibile né nell'azione di regresso, né in quella di surrogazione.

Una volta indennizzata la vittima del sinistro, nell'ipotesi in cui vi siano più responsabili (come nel nostro caso il conducente diverso dal proprietario del mezzo danneggiante), all'azione esperita dal FGVS non si applicherebbero gli artt. 1299 e 2055 c.c., dettati per l'azione di regresso.

Osservazioni

È evidente che la ricostruzione della fattispecie in termini così eterogenei non poteva che consigliare la rimessione alle Sezioni Unite.

Se un'osservazione si può fare, questa riguarda le diverse fattispecie previste dal comma 1 e dal comma 2 dell'art. 292 c.d.a.

Si potrebbe, quindi, riconoscere un senso proprio alla previsione di azione di «regresso» di cui al primo comma e di «surrogazione» al secondo comma, riflettendo sulla diversa situazione cui le azioni ivi indicate sono rivolte.

L'

azione prevista dal primo comma

si riferisce ai casi in cui il FGVS interviene ove non vi siano i presupposti affinché l'assicurazione possa coprire il danno, come nel nostro caso ove l'auto danneggiante era priva di assicurazione. In tale situazione è evidente che l'azione sarà di regresso, appunto, quale diritto autonomo da esercitarsi, per quel che ci riguarda, nei confronti del proprietario e del conducente dell'autovettura non assicurata.

Del tutto differente è l'

azione di cui al secondo comma

che prevede il caso in cui l'impresa di assicurazione non corrisponda il risarcimento del danno in quanto sottoposta a liquidazione coatta amministrativa: è evidente, in questa fattispecie, che la procedura necessita della gestione di una complessiva posizione debitoria dell'impresa assicuratrice ove si deve tutelare l'intera compagine creditoria, ragion per cui appare opportuno che venga valutata la responsabilità del sinistro attraverso il subentro in surrogatoria, nel diritto del danneggiato (ed eventualmente dell'assicurato).

Questa riflessione, certamente non dirimente, potrebbe gettare una chiave di lettura orientativa al fine di armonizzare le diverse posizioni.

Riferimenti
  • Carola Treccani, Qualificazione dell'azione spettante all'impresa designata nei confronti del responsabile del sinistro, in Danno e responsabilità, 6/2014, pp. 611-615
  • Pietro Savastano, Commento all'art. 292 c.d.a. in materia di diritto di regresso e di surroga dell'impresa designata, in Arch. Giur. Circ. e Sin. Strad., 6/2015, pp. 497 - 500
  • Luigi Desiderio - Sandro Amorosino, Il nuovo codice delle assicurazioni, Giuffrè, 2006
  • Albina Candian – Giuseppe Carriero, Codice delle assicurazioni private, Edizioni Scientifiche Italiane, 2014.
  • Sui diversi orientamenti giurisprudenziali citati in commento vedi: Cass. civ., 19 dicembre 1990, n. 12036; Cass. civ., sez. un., 11 novembre 1991, n. 12014; Cass. civ., 13 ottobre 1997, n. 9956; Cass. civ., 25 settembre 2000, n. 12671; Cass. civ., 15 gennaio 2002, n. 366; Cass. civ., 17 settembre 2005, n. 18446; Cass. civ., 6 luglio 2006, n. 15357; Cass. civ., sez. un., 2 aprile 2007, n. 8085; Cass. civ., 11 maggio 2007, n. 10827; Cass. civ., 17 maggio 2007, n. 11457; Cass. civ., 1 febbraio 2011, n. 2347; Cass. civ., 28 agosto 2012, n. 14681; Cass. civ., 19 giugno 2013, n. 15303; Cass. civ., 6 ottobre 2016, n. 20026; Cass. civ., 17 gennaio 2017, n. 930; Cass. civ., 29 marzo 2017, n. 8159.

(Fonte: Il Processo Civile)

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