Criteri di revisione dell'assegno di mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio

Marina Pavone
16 Agosto 2021

La revisione del quantum del mantenimento in favore dei figli non economicamente autosufficienti si applica anche ai figli nati fuori dal matrimonio?
Massima

In tema di revisione dell'assegno di mantenimento dei figli, sia minorenni che maggiorenni non autosufficienti, occorre accertare che la sopravvenuta modifica delle condizioni economiche dei genitori sia idonea a mutare il pregresso assetto patrimoniale,con la conseguenza che«il giudice non può procedere ad una nuova ed autonoma valutazione dei presupposti o dell'entità dell'assegno» ( ..) «ma, nel pieno rispetto delle valutazioni espresse al momento dell'attribuzione dell'emolumento, deve limitarsi a verificare se, ed in quale misura, le circostanze sopravvenute abbiano alterato l'equilibrio così raggiunto e ad adeguare l'importo o lo stesso obbligo della contribuzione alla nuova situazione patrimoniale». Tali principi devono applicarsi anche ai figli nati fuori dal matrimonio.

Il caso

Il Tribunale di Arezzo rigetta l'istanza proposta da Tizio per la riduzione del mantenimento, in favore della figlia minore, originariamente fissato in € 3.000,00 mensili dal Tribunale di Perugia.

La Corte d'Appello di Firenze, in parziale modifica delle precedenti statuizioni, riduce il contributo per la minore ad € 1.200,00 mensili, sia in ragione dell'aumento dei redditi della reclamata Caia (consolidato con l'acquisto di un bene immobile) sia ritenendo sovrabbondante l'originario contributo in relazione all'età della figlia (di soli 5 anni).

Propone ricorso per Cassazione Caia, sulla scorta di sette motivi.

Il primo motivo riguarda l'omesso esame, da parte del giudice del gravame, del decreto del Tribunale di Perugia con il quale veniva accertato che Caia aveva già percepito, nel 2015, un determinato reddito ed aveva acquistato un immobile. Tale circostanza è stata erroneamente considerata dalla Corte territoriale come fatto nuovo sopraggiunto, meritevole di determinare la modifica delle statuizioni. Invero, l'omessa valutazione di un documento (già oggetto di discussione tra le parti nei precedenti giudizi) ha indotto la Corte d'Appello ad un'erronea ricostruzione dei fatti, essendo state considerate come nuove e sopravvenute circostanze che, in realtà, tali non erano.

Il secondo motivo afferisce alla violazione e falsa applicazione degli artt. 337-quinquies e 2909 c.c. Fa rilevare Caia come Tizio, non avendo proposto reclamo rispetto al primo provvedimento (emesso dal Tribunale di Perugia), non possa ottenere una revisione basata su fatti pregressi e ragioni non addotte nel giudizio, ma soltanto su fatti nuovi eventualmente sopraggiunti. Il giudice della modifica aveva correttamente ritenuto che non fosse intervenuto alcun mutamento delle condizioni economiche dei genitori, essendo tra l'altro trascorsi solo 11 mesi dal provvedimento iniziale. Vi sarebbe, pertanto, una violazione del principio secondo cui il giudicato rebus sic stantibus copre il dedotto ed il deducibile.

Con il terzo motivo viene denunciata la violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. essendo onere di Tizio dimostrare l'esistenza di circostanze nuove sopravvenute e non, invece, della ricorrente provare la congruità dell'assegno già determinato. Il quarto motivo evidenzia una contraddizione nella motivazione rispetto ai documenti allegati da Caia, anche questi già oggetto di discussione tra le parti, quali, i redditi percepiti (2015 e 2016), la contrazione del reddito nel 2017 ed un finanziamento richiesto dalla stessa nel 2018. Il quinto motivo riguarda la nullità del decreto impugnato laddove la Corte territoriale, avendo ritenuto equa la somma mensile di € 1.200,00 per la minore, ha pronunciato un giudizio di equità anziché di diritto.

Con gli ultimi due motivi viene dedotta la nullità del decreto impugnato nella parte in cui, in merito al calendario di visita padre/figlia, da una parte la Corte d'appello si è pronunciata oltre i limiti della domanda formulata dal padre, dall'altra ha accolto una domanda nuova enunciata, per la prima volta, in sede di reclamo.

La Cassazione ritiene fondati i primi quattro motivi ed assorbito il quinto mentre dichiara inammissibili gli ultimi due per difetto di autosufficienza e specificità. Su quest'ultimo punto viene richiamato il consolidato orientamento (Cass. n. 23834/2019) per il quale, ove sia denunciato un error in procedendo, la parte deve riportare nel ricorso per cassazione, nel rispetto del principio di autosufficienza, gli elementi ed i riferimenti che consentono di individuare, nei suoi termini esatti e non genericamente, il vizio suddetto. La ricorrente avrebbe dovuto riportare un estratto dell'atto di reclamo relativo alle modalità dell'esercizio del diritto di visita, in modo tale da fornire elementi idonei alla rilevazione del dedotto errore procedurale, non limitandosi genericamente a dedurre l'esistenza dei vizi processuali sopra indicati in cui sarebbe incorsa la Corte d'Appello.

La pronuncia impugnata, pertanto, viene cassata in relazione ai motivi accolti e la causa viene rinviata alla Corte territoriale competente, in diversa composizione, per nuovo esame della vicenda.

La questione

In tema di assegno di mantenimento in favore dei figli, minorenni o maggiorenni non economicamente autosufficienti, i presupposti sulla base dei quali il giudice può disporre una revisione del quantum, già stabilito in sede di separazione o divorzio, valgono anche nel caso di figli nati fuori dal matrimonio?

Le soluzioni giuridiche

Nel sistema dei principi che regolamentano il mantenimento del figlio minore, o maggiorenne non indipendente, è orientamento consolidato della Cassazione che le relative pronunce passino in cosa giudicata rebus sic stantibus e che, pertanto, siano suscettibili di modifica laddove vi sia sopravvenienzadi fatti nuovi tali da incidere sull'assetto economico e/o relativo all'affidamento dei figli. Resta esclusa, invece, la rilevanza dei fatti passati e delle ragioni giuridiche non addotte nel giudizio che vi ha dato luogo, in base alla regola generale secondo cui il giudicato copre il dedotto ed il deducibile (Cass. n. 2953/2017, Cass. n. 4768/2018 e Cass. n. 11177/2019).

Il provvedimento di revisione dell'assegno de quo comporta non soltanto la verifica di un sopraggiunto mutamento delle condizioni economiche degli ex coniugi, ma anche la sua idoneità ad incidere sull'assetto patrimoniale precedente, secondo un'analisi comparativa delle rispettive condizioni economiche delle parti. In detta verifica, il giudice non può effettuare una nuova ed autonoma ponderazione dei presupposti o dell'entità dell'assegno, sulla base di una diversa valutazione delle condizioni economiche delle parti come risultavano al momento della pronuncia del divorzio (o della separazione), ma deve limitarsi a verificare se, ed in quale misura, le circostanze sopravvenute abbiano inciso sulla precedente situazione, adeguando di conseguenza l'importo al nuovo assetto patrimoniale.

Ciò vale per i figli minori, o maggiorenni non economicamente autosufficienti, a prescindere che siano nati nell'ambito del matrimonio oppure al di fuori del rapporto di coniugio.

Sul punto, la Corte enuncia il seguente principio di diritto: «Il provvedimento di revisione dell'assegno di mantenimento dei figli, sia minorenni che maggiorenni non autosufficienti, nati fuori dal matrimonio, presuppone, come per le analoghe statuizioni patrimoniali pronunciate nei giudizi di divorzio e separazione, non soltanto l'accertamento di una sopravvenuta modifica delle condizioni economiche dei genitori naturali, ma anche la sua idoneità a mutare il pregresso assetto patrimoniale realizzato con il precedente provvedimento attributivo del predetto assegno. Ne consegue che il giudice non può procedere ad una nuova ed autonoma valutazione dei presupposti o dell'entità dell'assegno, ma, nel pieno rispetto delle valutazioni espresse al momento dell'attribuzione originaria dell'emolumento, deve limitarsi a verificare se, ed in quale misura, le circostanze sopravvenute abbiano alterato l'equilibrio così raggiunto e ad adeguare l'importo o lo stesso obbligo della contribuzione alla eventuale nuova situazione patrimoniale».

Il fondamento normativo del suddetto principio si rinviene nella legge sul divorzio (l. n. 898/1970, art. 9 comma 1), nel codice civile in tema di separazioni (art.156, comma 7, c.c.), nonché, nel d.lgs. n. 154/2013 che, avendo eliminato ogni residua discriminazione tra i figli un tempo definiti “naturali” e quelli “legittimi”, parificandone ad ogni effetto la condizione, ha esteso il riconoscimento di tali presupposti ai rapporti di natura patrimoniale riguardanti i figli nati fuori dal matrimonio.

Ciò premesso, gli Ermellini evidenziano gli errori commessi dal giudice di secondo grado il quale, in primo luogo, ha errato dando rilievo alla “superfluità del contributo di eccezionale rilevanza” corrisposto da Tizio nei confronti della figlia, a fronte di una mancanza di prova da parte di Caia della congruità dell'assegno in relazione alle reali esigenze di una bambina di soli cinque anni. È evidente come la Corte di merito abbia ignorato i criteri per la determinazione del contributo al mantenimento, già esaminati dal Tribunale di primo grado al momento dell'attribuzione dell'emolumento, effettuando una nuova ed autonoma valutazione delle condizioni economiche delle parti ed introducendo un criterio (l'onere della prova dell'indispensabilità dell'emolumento) del tutto estraneo a quelli richiesti per la domanda di revisione dell'assegno di mantenimento quali la verifica di circostanze sopravvenute, nelle rispettive situazioni patrimoniali dei genitori, e l'incidenza sull'equilibrio consacrato nella originaria determinazione dell'entità del contributo.

In secondo luogo, come eccepito da Caia, la Corte d'appello ha, da un lato, erroneamente attribuito alla ricorrente un incremento patrimoniale (nel 2015) inquadrandolo come fatto nuovo sopravvenuto ed omettendo di considerare che il giudice di prime cure, nel determinare il contributo al mantenimento per la minore, aveva già dato atto che in quello stesso anno la ricorrente aveva acquistato un immobile. Dall'altro lato, il giudicante ha ignorato ulteriori fatti decisivi ai fini dell'accertamento del mutamento delle condizioni patrimoniali delle parti (ed oggetto di discussione tra le medesime).

Osservazioni

La pronuncia esaminata appare in linea con un consolidato orientamento giurisprudenziale che ha riconosciuto la parificazione della posizione dei figli minori, o economicamente non autosufficienti, a prescindere che siano nati dentro o fuori dal matrimonio, rispetto ai criteri di revisione dell'assegno di mantenimento.

Il dovere del genitore di mantenere la prole, cui corrisponde il diritto del minore ad essere mantenuto, è indiscusso nel nostro ordinamento ed assurge a valore costituzionale. L'art. 30 della Costituzione, infatti, stabilisce che sia «dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio” e ciò “in proporzione alle proprie sostanze e secondo la loro capacità professionale» (art. 148 c.c.).

La giurisprudenza, sul punto, è da sempre unanime nel riconoscere l'obbligo al mantenimento del figlio, a decorre dalla nascita, anche in caso di figli nati fuori dal matrimonio purché riconosciuti. Si tratta di un dovere che nasce automaticamente, in virtù della filiazione in sé, a prescindere dall'eventuale stato di bisogno del minore, non avendo esclusivamente natura alimentare.

A fronte di tale inalienabile diritto della prole, il legislatore ha statuito la possibilità di intervenire con una modifica dei provvedimenti economici dinanzi all'insorgenza di sopravvenienze che vadano ad incidere sull'assetto patrimoniale dei genitori. Così è previsto nella separazione all'art. 156 comma 7 c.c.che prevede:«Qualora sopravvengano giustificati motivi il giudice, su istanza di parte, può disporre la revoca o la modifica dei provvedimenti di cui ai commi precedenti”. Nel divorzio il riferimento normativo è l'art. 9 c. 1,l.n. 898/1970 che recita: “Qualora sopravvengano giustificati motivi dopo la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, in camera di consiglio e, per i provvedimenti relativi ai figli, con la partecipazione del pm, può su istanza di parte disporre la revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli e di quelle relative alla misura e alle modalità dei contributi da corrispondere ai sensi degli articoli 5 e 6».

A seguire, l'intervento legislativo del 2013 (d. lgs. n. 154 - "Revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione") ha realizzato piena attuazione a quanto stabilito già con la l. n. 219/2012 la quale, per prima, aveva prospettato una parificazione in tema di filiazione. È

stato, così, introdotto il principio dell'unicità dello stato di figlio, valido anche in caso di adozione, e disposta l'eliminazione dei termini “legittimo” e “naturale”, con la conseguenza che i diritti ed i doveri riconosciuti dall'ordinamento fanno capo al figlio in quanto tale, senza ulteriori specificazioni. È stato, altresì, riconosciuto il principio per cui la filiazione, in assenza di matrimonio, produce comunque effetti successori nei confronti di tutti i parenti e non solo dei genitori.

In tale quadro normativo l'art. 337-bis c.c. chiarisce che «in caso di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio, ovvero all'esito di procedimenti relativi ai figli nati fuori del matrimonio, si applicano le disposizioni del presente capo»,ovvero, il Capo II, Titolo IX, primo libro del codice civile nel quale è inserita la norma di cui all'art. 337-quinquies (in sostituzione del precedente art. 155-ter c.c.) relativa alle disposizioni delle quali i genitori hanno diritto di chiedere, in ogni tempo, la revisione, ovvero, l'affidamento dei figli, l'attribuzione dell'esercizio della responsabilità genitoriale su di essi e le eventuali statuizioni relative alla misura ed alla modalità del contributo.

La Cassazione, dunque, richiama un principio fondato su un solido assetto normativo e costituzionale e lo conferma rimandando alla novella che ha suggellato la parificazione dei figli nati al di fuori del vincolo matrimoniale a quelli prima definiti “legittimi”, a mezzo della pronuncia di un principio di diritto con la funzione di fornire un ulteriore chiarimento.

La decisione de qua, peraltro, appare illuminante anche per aver confermato come il contributo al mantenimento della prole debba essere determinato tenendo presente la situazione in essere al momento della decisione, di talché, dovrà essere esaminato anche l'eventuale mutamento delle condizioni economico/patrimoniali dei genitori, sia nel corso del giudizio che successivamente, mai dimenticando che si tratti di previsioni con valore rebus sic stantibus e che, pertanto, sono soggette a modifica a fronte del mutamento dei presupposti che le hanno determinate. Requisiti essenziali per la modifica del contributo al mantenimento del figlio sono, in sostanza, soltanto le “sopravvenienze”, ovvero, quelle circostanze sopraggiunte rispetto al provvedimento del quale si chiede la revisione, capaci di incidere sensibilmente su una situazione già costituita e regolamentata. E ciò non può che essere valido per tutti i figli, in quanto tali, senza distinzione di sorta.

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