Il confine tra maltrattamenti contro l'ex convivente e stalking

18 Agosto 2021

Le condotte vessatorie realizzate in caso di cessazione della convivenza more uxorio con la vittima, così come quelle realizzate in caso di separazione legale e divorzio, integrano il reato di maltrattamenti in famiglia in tutti i casi in cui il vincolo di solidarietà derivante dal precedente rapporto intercorso tra le parti non più conviventi, permangono integri o comunque abituali nonostante il venir meno della convivenza...

Le condotte vessatorie realizzate in caso di cessazione della convivenza more uxorio con la vittima, così come quelle realizzate in caso di separazione legale e divorzio, integrano il reato di maltrattamenti in famiglia in tutti i casi in cui il vincolo di solidarietà derivante dal precedente rapporto intercorso tra le parti non più conviventi, permangono integri o comunque abituali nonostante il venir meno della convivenza.

Il caso. L'imputato veniva condannato in primo e secondo grado per il delitto di maltrattamenti nei confronti della ex convivente, aggravati dall'essere stati commessi dinanzi le figlie minori, per un periodo compreso dal 1991 al 2015.

Ricorreva per cassazione l'imputato deducendo, di contro, che il periodo del tempus commissi delicti andasse retrodatato fino al 2008, ossia al momento della cessazione della convivenza. Per il periodo successivo, infatti, i fatti sarebbero stati inquadrabili nella meno grave condotta di atti persecutori prevista dall'art. 612-bis c.p.

D'altronde, secondo il ragionamento del ricorrente, se non si ragionasse così vi sarebbe disparità di trattamento tra l'ipotesi dell'ex convivente more uxorio, per cui permarrebbe la possibilità di configurazione del reato in presenza di figli nonostante la cessazione della convivenza, e del coniuge legalmente separato o divorziato, per il quale dopo la sentenza non risulta più ravvisabile il delitto di maltrattamenti.

Ritenuto infondato il ricorso, la Corte ha deciso di affrontare preliminarmente la questione del presunto disallineamento tra le ipotesi della configurabilità della condotta di cui all'art. 572 c.p. nel caso di cessazione della convivenza o di sentenza dichiarativa di divorzio e poi della configurabilità del reato contestato al caso di specie.

Ed invero, nessun orientamento si è formato in giurisprudenza che prevede una disparità di trattamento tra le due ipotesi, secondo la pronuncia in commento.

Il delitto di maltrattamenti. L'ipotesi incriminatrice di cui all'art. 572 c.p. è fondata sulla sussistenza di una condotta “maltrattante” commessa in danno di una persona della famiglia o comunque convivente (o addirittura sottoposta, come dice la norma, «alla sua autorità o a lui affidata per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l'esercizio di una professione o di un'arte»).

Il reato di maltrattamenti ha come bene giuridico l'interesse congiunto dello Stato alla difesa della famiglia con quello delle persone facenti parte del singolo nucleo alla difesa della propria incolumità fisica e psichica.

Per famiglia si intende «ogni gruppo di persone tra le quali, per strette relazioni e consuetudini, di vita, si siano instaurati rapporto di assistenza e solidarietà reciproche, senza la necessità della convivenza o di una stabile coabitazione».

Nonostante la norma definisca autore del delitto “chiunque”, si tratta, comunque, di reato proprio, considerato che può essere commesso solo da chi abbia un “ruolo” o una posizione di autorità o affidamento.

Il delitto di stalking. Il reato di atti persecutori, invece, è delitto contro la persona, che tutela il bene giuridico della libertà morale. Delitto che può essere commesso da “chiunque” attraverso atti di molestia o minaccia reiterati, senza che vi siano necessariamente relazioni interpersonali precise. La pregressa relazione qualificata costituisce, al più, una circostanza aggravante.

Ma allora quale è il confine tra le due ipotesi, soprattutto quando la condotta vede coinvolte persone un tempo legate da un rapporto di convivenza o coniugio che abbiano interrotto la propria relazione affettiva per cessazione della stessa, di fatto o per intervenuto provvedimento giudiziario?

Relazione qualificata e condotte maltrattanti. Ebbene, secondo l'orientamento oramai consolidato della Corte, sussiste il delitto di maltrattamenti quando le condotte proseguano dopo l'interruzione della convivenza della vittima con l'agente, sempre che non siano venuti meno i vincoli di solidarietà che derivano dal precedente rapporto qualificato tra le parti. Ciò significa che non viene meno il reato di maltrattamenti solo perché cessa la convivenza tra padre e figlia, ad esempio.

Ma lo stesso ragionamento, secondo i giudici, va fatto anche quando le condotte vessatorie siano poste in essere nei confronti del coniuge non più convivente (sia per separazione legale che di fatto) se permangono obblighi di assistenza tra gli stessi.

Configurabilità del delitto di maltrattamenti. E dunque, anche in presenza di una sentenza di divorzio, e contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, il delitto di maltrattamenti non è configurabile solo se, a seguito della stessa, non si ricomponga la relazione e comunque non vi sia alcun tipo di «consuetudine di vita improntata a rapporti di assistenza e solidarietà reciproche». In tutti gli altri casi, dunque, la fattispecie è correttamente configurabile.

Se, pertanto, permangano rapporti di stabile frequentazione o solidarietà che conseguono ai pregressi rapporti familiari, pur in presenza di un provvedimento formale di separazione o divorzio, nella maggior parte dei casi dovuti al comune accudimento ed educazione dei figli, si configura il più grave delitto di maltrattamenti.

Configurabilità del delitto di stalking. Si parla, invece, di atti persecutori aggravati dal pregresso rapporto qualificato tra le parti, nelle residuali ipotesi in cui la convivenza o il matrimonio siano cessati di fatto o di diritto e tutti i rapporti tra gli ex partner si siano definitivamente interrotti.

Nel caso specifico, dunque, sono state correttamente inquadrate tutte le condotte nella fattispecie più grave di cui all'art. 572 c.p. per l'intero periodo in contestazione, perché nonostante la cessazione della convivenza more uxorio (e senza alcun disallineamento giuridico con la posizione del ex coniuge), tra i due ex partner è continuata una intensa relazione fondata sulla gestione dei figli, che ha portato, addirittura, l'odierno imputato, a mantenere le chiavi dell'abitazione comune e ad accedervi giornalmente.

Fonte: DirittoeGiustizia

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