Notifica della cartella di pagamento a mezzo PEC: firma PadEs o CAdES?

Redazione scientifica
19 Agosto 2021

Secondo la normativa nazionale, la struttura del documento firmato può essere indifferentemente PAdES o CAdES. Il certificato di firma è inserito nella busta crittografica. Solo nel caso del formato CAdEs il file generato si presenta denominato con l'estensione finale p7m...

Un contribuente proponeva appello avverso la sentenza CTP di Milano, che aveva accolto parzialmente il ricorso avverso la cartella di pagamento emessa nei suoi confronti, in seguito al controllo formale del Modello 730 presentato al CAF.

Il ricorrente sottolineava, tra i vari motivi, l'illegittimità della notifica della suddetta cartella, poiché eseguita a mezzo PEC.

La doglianza è fondata. Il Collegio ha infatti rilevato che «la cartella di pagamento impugnata è stata notificata a mezzo PEC ovvero con modalità introdotta dall'art. 38, comma 4, lett. b) l. n. 122/2010, che tale previsione ha aggiunto al comma 2 dell'art. 26 d.P.R. n. 602/1973».

Inoltre, secondo gli artt. 5 e 6 d.P.R. n. 68/2005 «il sistema di trasmissionedellaposta certificataprevede una ricevuta telematica di avvenuta consegna della comunicazione che ha lo stesso valore legale della ricevuta di ritorno della raccomandata, indipendentemente dalla effettiva conoscenza della sua esistenza da parte del destinatario» e che «la riconducibilità del documento al mittente è, in particolare, comprovata, oltre che dagli elementi propri della cartella di pagamento, presenti sia in quella analogica che in quella informatica (es: intestazione, logo, etc.), anche dai dati di certificazione contenuti - con carattere immodificabile - nelle buste di trasporto e nelle varie ricevute emesse e firmate dallo stesso gestore (es. ricevuta di presa in carico, di accettazione e di avvenuta consegna) nonché dal dominio di posta elettronica dal quale il messaggio è stato inviato (ciascun dominio PEC è attribuibile al gestore unicamente ad un soggetto, con esclusione di qualsiasi incertezza)».

Il Giudice di legittimità, con la sentenza n. 10266/2018, ha affermato anche che «secondo la normativa nazionale, la struttura del documento firmato può essere indifferentemente “PAdES" (ovvero PDF -Portable Document Format - Advanced Electronic Signature) "o CAdES" (ovvero CMS - Criptographic Message Syntac - Advanced Electronic Signature). Il certificato di firma è inserito nella busta crittografica, che è pacificamente presente in entrambi gli standards abilitati (www.agid.Gov.It/sites/default/files/linee guida/firme multiple.pdf) a mente dell'art.1, lett. y) - z) del decreto dirigenziale del 16 aprile 2014. Solo nel caso del formato CAdEs l'art.12 è, ovviamente, tenuto a precisare che il file generato si presenta denominato coll'estensione finale p7m, detta anche suffisso, ovverosia nomefile.pdf.p7m. Nel caso del formato PAdES, invece, l'art. 12 non dà alcuna indicazione, perché tecnicamente il file sottoscritto digitalmente secondo tale standard mantiene il comune aspetto nomefile.pdf, che è solo apparentemente indistinguibile, poiché la busta crittografica generata con la firma PAdES contiene sempre il documento, le evidenze informatiche e i prescritti certificati. Il che offre tutte le garanzie e verifiche del caso, anche secondo il diritto Euro -unitario».

E nella recente pronuncia Cass. civ. n. 30948/2019, è stato sottolineato, inoltre, che «la notifica della cartella di pagamento può avvenire, indifferentemente, sia allegando al messaggio PEC un documento informatico, che sia duplicato informatico dell'atto originario (cd "atto nativo digitale"), sia mediante una copia per immagini su supporto informatico di documento in originale cartaceo (cd "copia informatica"), dove il Riscossore ha provveduto ad inserire nel messaggio di posta elettronica certificata un documento informatico in formato PDF, realizzato in precedenza mediante la copia per immagini di una cartella di pagamento composta in origine su carta» e che «nessuna norma di legge impone che la copia su supporto informatico della cartella di pagamento in origine cartacea, notificata dal Riscossore tramite PEC, venga sottoscritta con firma digitale».

Per tutti questi motivi la Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia rigetta l'appello del contribuente e conferma la sentenza impugnata.