Ripartizione del trattamento di fine rapporto tra coniuge superstite e coniuge divorziato
20 Agosto 2021
La ripartizione del trattamento di fine rapporto tra coniuge superstite e coniuge divorziato, entrambi aventi i requisiti per la relativa pensione, va effettuata ai sensi della l. n. 898/1970, art. 9, comma 3, oltre che sulla base del criterio legale della durata dei matrimoni, anche ponderando ulteriori elementi correlati alla finalità solidaristica dell'istituto, e tra questi tenendo conto della durata della convivenza, ove il coniuge interessato alleghi e provi la stabilità e l'effettività della comunione di vita precedente al proprio matrimonio con il de cuius. Il meccanismo di computo della quota di indennità cui ha diritto il coniuge divorziato prevede, la previa ripartizione dell'indennità tra il coniuge superstite ed i figli (e/o altri superstiti) del lavoratore deceduto e, successivamente, la sub-ripartizione della quota spettante al coniuge superstite con il coniuge divorziato, senza prescindere dal criterio legale della durata del matrimonio. |