Il giudice deve sempre valutare la consulenza tecnica di parte
20 Agosto 2021
«In sede di impugnazione de libertate il Tribunale cautelare deve valutare il contenuto della consulenza tecnica di parte, eventualmente presentata, e deve indicare, sia pure sommariamente, la sua pertinenza o meno rispetto all'oggetto dell'indagine nonché i dati tecnici che si sottraggono alla diretta verifica in tale momento procedimentale, in assenza di un accertamento peritale, che è incompatibile con l'incidente cautelare, non potendo, per il resto, pretermettere l'esame di elaborati tecnici prodotti dalle parti con riferimento ai quali, sussistendo un contrasto di posizioni su punti decisivi del tema cautelare, deve dare conto, quantunque sinteticamente, per non incorrere nel vizio di omessa motivazione, dei criteri di scelta adottati e, dunque, dei riferimenti ai contenuti e alle ragioni della prevalenza dei rilievi di carattere difensivo su quelli posti a fondamento del provvedimento cautelare o viceversa, essendo insufficiente tanto il generico richiamo alla consulenza tecnica del pubblico ministero e agli altri di polizia giudiziaria quanto il solo generico richiamo a consulenze della difesa».
Con questa lunga ed articolata massima la Corte di cassazione ha accolto il ricorso della pubblica accusa che aveva impugnato l'ordinanza con il quale il Tribunale della libertà aveva disposto il dissequestro di una serie di terreni in precedenza sottoposti a sequestro preventivo. L'intervento della Corte si inserisce in un complesso procedimento penale, di cui non è il caso di ricostruire i contorni in quanto sostanzialmente irrilevante per i fini qui perseguiti. Interessa invece sottolineare come il fulcro della decisione si sia sostanziata in un punto specifico e cioè sulla mancanza di una motivazione laddove il Tribunale aveva accolto, senza alcuna analisi critica della consulenza del pubblico ministero, le tesi difensive. E ciò risultava ancor più grave considerando che le conclusioni a cui erano pervenuti i consulenti dell'accusa erano diametralmente opposte a quelle della difesa. Sicché un'analisi sul punto in questione avrebbe dovuto essere svolta, almeno sinteticamente. Interessante è notare che la Suprema corte ha giustificato il dictum facendo leva sull'assenza di poteri istruttori da parte del Tribunale della libertà, il quale non potendo disporre una perizia avrebbe così dovuto ed a maggior ragione fare riferimento agli atti presentati dalla parti e, quindi, anche agli elaborati tecnici contenuti negli accertamenti tecnici di parte: in sostanza, mancando una piena istruttoria, l'esigenza di una analisi compiuta e scrupolosa dell'intero quadro indiziario si rende ed a maggior ragione necessaria. Ciò detto, nel complesso la decisione risulta ragionevole ma è bene evidenziare l'assenza di un'ampia “apertura” in relazione agli obblighi di motivazione specialmente a favore della difesa. Infatti, il caso di specie è incentrato su una situazione nella quale il contrasto tra accusa e difesa era evidente e, quindi, una scelta per l'una o per l'altra tesi era indispensabile. Sicché, nel caso in cui non vi sia un tale irrisolvibile contrasto, il giudice può sempre far leva sull'astratta compatibilità delle posizioni e, quindi, tenere buona la tesi accusatoria, essendo peraltro l'accertamento cautelare assolutamente parziale per definizione. Ma quid iuris nel caso, come quello di specie, in cui vi è un netto contrasto tra le tesi delle parti? Ovviamente bisognerà far riferimento ai dati: ma se questi rappresentano situazioni opposte e se per poter verificare quale rappresentazione sia corretta è necessario svolgere degli accertamenti (come bene ha evidenziato la Corte), il Tribunale della libertà non può fare alcunché se non decidere a favore dell'una o dell'altra tesi. Ma ecco che qui s'annida il vero problema: la motivazione deve essere sintetica e la sua illogicità non è ricompresa tra le violazioni di legge. Così ed improvvisamente ci si accorge che di fronte a due rappresentazioni opposte, la regola de “in dubio pro reo”, propria dell'accertamento dibattimentale, non sussiste e che quindi, pur nell'incertezza e nell'impossibilità oggettiva di dirimere ogni dubbio o di accertare la correttezza di questa o quella ricostruzione, ben si può dare prevalenza alle tesi accusatorie, sostenendo per esempio e genericamente che queste sono più affidabili. Bene allora, forse, avrebbe dovuto la Corte ulteriormente specificare la possibilità di considerare come “valida” anche la motivazione cautelare che dia ragione alla difesa, data l'incertezza e la contraddittorietà delle risultanze degli atti. Del resto, se così non è, altro non si è dato che un ulteriore impulso (al di là delle forme di stile) a svalutare, in sede cautelare, gli elementi difensivi.
Fonte: DirittoeGiustizia |