Katia Mascia
25 Agosto 2021

L'art. 1 della legge 1 aprile 2021, n. 46 prevede che, al fine di favorire la natalità, di sostenere la genitorialità e di promuovere l'occupazione, in particolare femminile, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa, uno o più decreti legislativi volti a riordinare, semplificare e potenziare, anche in via progressiva, le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e universale. Nelle more dell'adozione dei predetti decreti attuativi, a decorrere dal 1° luglio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, con il d.l. 8 giugno 2021, n. 79 viene introdotto l'assegno temporaneo per i figli minori.

Il nuovo assegno temporaneo per i figli minori. L'art. 1, comma 1, l. 30 luglio 2021, n. 112, ha convertito, con modificazioni, il d.l. 8 giugno 2021, n. 79 che, con l'obiettivo di sostenere la genitorialità e favorire la natalità, ha introdotto misure urgenti in materia di assegno temporaneo per i figli minori. Si tratta di una misura di carattere transitorio che il legislatore ha riconosciuto - a decorrere dal 1 luglio 2021 e fino al 31 dicembre 2021 (periodo “ponte”) - ai nuclei familiari che non abbiano diritto all'assegno per il nucleo familiare (ANF di cui all'art. 2, d.l. 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla l. 13 maggio 1988, n. 153), un assegno temporaneo su base mensile, a condizione che, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, siano in possesso congiuntamente di una serie di requisiti espressamente previsti dalla legge. Ciò in attesa dell'introduzione, prevista per il 2022, dell'assegno unico e universale.

I beneficiari. Chi richiede l'assegno temporaneo, detto anche assegno “ponte”, deve cumulativamente: 1) essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno semestrale; 2) essere soggetto al pagamento dell'imposta sul reddito in Italia; 3) essere domiciliato e residente in Italia e avere i figli a carico di età inferiore ai diciotto anni compiuti; 4) essere residente in Italia da almeno due anni, anche non continuativi, ovvero essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale.

Come chiarito dall'INPS con la circolare n. 93 del 30 giugno 2021, nelle ipotesi di cui al punto 1), ai fini del presente beneficio, ai cittadini italiani sono equiparati i cittadini stranieri aventi lo status di rifugiato politico o lo status di protezione sussidiaria, mentre, con riguardo ai requisiti di cui al punto 2), nel fare rinvio a quanto previsto dall'art. 2, d.p.r. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le persone che, per la maggior parte del periodo di imposta, sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile.

Con riferimento, poi, a quanto contemplato al punto 3), tra i figli minori devono considerarsi inclusi anche quelli adottati e in affido preadottivo. Inoltre, il richiedente l'assegno temporaneo deve essere residente e convivente con il minore. Pertanto, il genitore e il minore devono essere coabitanti e avere dimora abituale nello stesso Comune al momento della domanda, ferma restando la possibilità che l'assegno sia erogato nella misura del 50% anche all'altro genitore, così come previsto dall'art. 3, comma 2, d.l n. 79/21, in caso di affido condiviso dei minori.

Nella circolare n. 93/21 l'INPS chiarisce che il diritto alla prestazione dell'assegno temporaneo è esteso ai nonni per i nipoti minori in linea retta a carico dell'ascendente, qualora essi risultino presenti nell'ISEE dell'ascendente, in presenza di un formale provvedimento di affido o in ipotesi di collocamento o accasamento etero familiare (equiparata all'affidamento ex lege n. 184/83). Diversamente, nell'ipotesi di famiglia anagrafica composta dai nonni con la presenza di nipoti minorenni, in totale assenza di provvedimento di affido definitivo o temporaneo, per la composizione del nucleo familiare ai fini ISEE vale la regola secondo cui i nipoti minorenni devono essere attratti nel nucleo familiare dei genitori, cui si applicano in via analogica le disposizioni di cui all'art.3, comma 2, d.p.c.m. n. 159/13.

Infine, con riguardo al punto 4), ove sia previsto che il richiedente possa essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale, qualora tale soggetto, in quanto lavoratore, risulti beneficiario di ANF, non potrà accedere alla prestazione dell'Assegno temporaneo per incompatibilità tra le due misure.

Per accedere a tale beneficio economico, sotto il profilo reddituale, è necessario che il nucleo familiare del richiedente sia in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), in corso di validità, calcolato ai sensi dell'art. 7, d.p.c.m. 5 dicembre 2013, n. 159, che non superi i cinquantamila euro annui.

Criteri per la determinazione dell'assegno temporaneo. L'ammontare dell'assegno temporaneo spettante al beneficiario è determinato sulla base della tabella allegata al d.l. n. 79/21, che individua i livelli di ISEE e i corrispondenti importi mensili dell'assegno per ciascun figlio minore, in relazione al numero dei figli minori.

Gli importi sono maggiorati di 50 euro per ciascun figlio minore con disabilità riconosciuta ai sensi della normativa vigente.

L'assegno spetta dal primo giorno del mese di presentazione della domanda ed è differenziato in base al numero di figli minori presenti nel nucleo. Si distinguono nuclei fino a due figli minori e nuclei con almeno tre figli minori. Si riconosce, nel primo caso, una maggiorazione di euro 37,5 per ciascun figlio, e, per i nuclei familiari di almeno tre figli, di euro 55,00 per ciascun figlio. L'importo dell'assegno temporaneo diminuisce all'aumentare del livello dell'ISEE. In presenza di una soglia di ISEE fino a 7000 euro l'assegno spetta in misura piena (ossia 167,5 euro per ciascun figlio in caso di nuclei con uno o due figli, ovvero 217,8 euro per figlio in caso di nuclei con almeno tre figli minori), fino ad annullarsi in presenza di un ISEE superiore a 50.000 euro, indipendentemente dal numero di figli minori.

Modalità di presentazione dell'istanza e termine. L'art. 3 del d.l. n. 79/21 prevede che la domanda per il riconoscimento dell'assegno temporaneo deve essere presentata in modalità telematica all'INPS ovvero presso gli Istituti di patronato, con le modalità stabilite dalla stessa INPS. L'assegno è comunque corrisposto con decorrenza dal mese di presentazione della domanda. Se questa è presentata entro il 30 settembre 2021 il beneficiario ha diritto a percepire le mensilità arretrate a partire dal mese di luglio 2021, mentre, se successiva a tale data, le mensilità a cui il beneficiario avrebbe avuto diritto dal 1° luglio 2021 devono ritenersi ormai perdute e questi avrà diritto soltanto all'assegno temporaneo per i mesi ricompresi tra quello di presentazione della domanda e il dicembre 2021.

L'INPS con la citata circolare n. 93/21 ha specificato che la domanda di assegno temporaneo dovrà essere inoltrata una sola volta per ciascun figlio, attraverso i seguenti canali:

  1. Portale web, se si è in possesso del codice PIN dispositivo rilasciato dall'Istituto entro il 1° ottobre 2020, oppure di SPID di livello 2 o superiore o una Carta di identità elettronica 3.0 (CIE), o una Carta Nazionale dei Servizi (CNS);
  2. Contact Center Integrato, chiamando un numero telefonico;
  3. Patronati, utilizzando i servizi offerti gratuitamente dagli stessi.

Erogazione dell'assegno temporaneo. L'importo spettante, determinato sulla base della tabella allegata al d.l. n. 79/21 e alla circolare INPS, viene corrisposto mediante accredito su rapporti di conto dotati di IBAN, intestati al richiedente e abilitati a ricevere bonifici, ovvero mediante bonifico domiciliato al richiedente presso lo sportello postale, o, infine attraverso accredito sulla carta di cui all'art. 5 d.l. n. 4/19, per i nuclei beneficiari di Reddito di cittadinanza (RdC). In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, l'assegno spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario. Nel caso di affidamento congiunto o condiviso, l'assegno, difettando l'accordo, è ripartito in pari misura tra i genitori. In assenza di questi, l'assegno sarà corrisposto a chi esercita la responsabilità genitoriale.

Compatibilità dell'assegno temporaneo col reddito di cittadinanza e con altre misure

Come previsto dall'art. 4, d.l. n. 79/21, l'assegno “ponte” è compatibile con il reddito di cittadinanza e con la fruizione di eventuali altre misure in denaro a favore dei figli a carico erogate dalle Regioni, Province autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali.

Il reddito di cittadinanza, introdotto dal d.l. n. 4/19, convertito in l. n. 26/19, è inteso come misura fondamentale di politica attiva del lavoro a garanzia del diritto al lavoro, di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all'esclusione sociale, nonché diretta a favorire il diritto all'informazione, all'istruzione, alla formazione e alla cultura attraverso politiche volte al sostegno economico e all'inserimento sociale dei soggetti a rischio di emarginazione nella società e nel mondo del lavoro.

Per i nuclei familiari percettori del RdC, l'INPS corrisponde d'ufficio l'assegno temporaneo congiuntamente a esso e con le modalità di erogazione del medesimo.

Come ulteriormente precisato nella citata circolare dell'INPS, sono compatibili con l'assegno temporaneo anche le seguenti misure:

  1. assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori, di cui all'art. 65, l. n. 448/98;
  2. assegno di natalità di cui all'art.1, comma 125, l. n. 190/14, all'art. 23-quater, commi 1 e 2, d.l. n. 119/18, convertito, con modificazioni, dalla l. n.136/18, e all'art. 1, comma 340, l. n. 160/19;
  3. premio alla nascita, di cui all'art. 1, comma 353, l. n. 232/16;
  4. fondo di sostegno alla natalità previsto dall'art. 1, commi 348 e 349, l. n. 232 cit.;
  5. detrazioni fiscali previste dall'art.12, commi 1, lettera c), e 1-bis, del TUIR;
  6. assegni familiari previsti dal testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, di cui al d.p.r. n. 797/55.

Resta esclusa la compatibilità con l'assegno per il nucleo familiare (ANF) di cui all'art. 2, d.l. n.69/88, convertito, con modificazioni, dalla l. n.153/88.

Non c'è, invece, alcuna incompatibilità con l'assegno temporaneo ai figli minori per i soggetti destinatari della prestazione degli assegni familiari di cui al d.p.r. n.797/55, quali i coltivatori diretti, coloni e mezzadri, i piccoli coltivatori diretti e titolari di pensione da lavoro autonomo. Pertanto, tali soggetti possono fruire, fino al 31 dicembre 2021, contemporaneamente della prestazione familiare e dell'assegno temporaneo di cui all'art. 1 del d.l. n. 79/21.

Nell'ipotesi di variazione del nucleo familiare, in corso di fruizione dell'assegno temporaneo, dovrà essere presentata una dichiarazione sostitutiva unica (DSU), aggiornata, entro due mesi dalla data della variazione. Dal mese successivo a quello di presentazione della DSU aggiornata, la prestazione decade d'ufficio ovvero è adeguata nel caso in cui i nuclei familiari abbiano presentato contestualmente una nuova domanda di assegno temporaneo.

Fonte: dirittoegiustizia.it

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