Diritto all'oblio: è necessario indicare nell'atto introduttivo del giudizio gli URL dei contenuti web?
25 Agosto 2021
Nella fattispecie la Corte ha affrontato la questione processuale vertente sulla necessità ,o meno ,di indicare , nell'atto introduttivo del giudizio inibitorio ex art. 152 d.lgs. 196/2003, inteso alla deindicizzazione, idati identificativi – in particolaregli URL – deicontenuti web di cui si domanda lacancellazione .
In merito, i giudici hanno affermato che «ai fini della determinatezza del petitum mediato, la domanda di deindicizzazione esige la precisa individuazione dei risultati della ricerca che l'attore intende rimuovere e, quindi, normalmente, l'indicazione degli indirizzi telematici, o URL, dei contenuti rilevanti a tal fine, anche se non è escluso che una puntuale rappresentazione dellesingole informazioni che sono associate alleparole chiave possa rivelarsi, secondo le circostanze, idonea a dare precisa contezza della cosa oggetto della domanda, in modo da consentire al convenuto, gestore del motore di ricerca, di apprestare adeguata e puntuali difese sul punto».
Tratto da: www.dirittoegiustizia.it |