Diritto all'oblio: è necessario indicare nell'atto introduttivo del giudizio gli URL dei contenuti web?

Redazione scientifica
25 Agosto 2021

La Corte di cassazione ha affrontato la questione processuale vertente sulla necessità, o meno, di indicare, nell'atto introduttivo del giudizio inibitorio ex art. 152 d.lgs. 196/2003, inteso alla deindicizzazione, i dati identificativi – in particolare gli URL – dei contenuti web di cui si domanda la cancellazione.

Nella fattispecie la Corte ha affrontato la questione processuale vertente sulla

necessità

,

o meno

,

di indicare

, nell'

atto introduttivo

del giudizio inibitorio ex art. 152 d.lgs. 196/2003, inteso alla deindicizzazione, i

dati identificativi

– in particolare

gli URL

– dei

contenuti web

di cui si domanda la

cancellazione

.

In merito, i giudici hanno affermato che «ai fini della determinatezza del petitum mediato, la domanda di deindicizzazione

esige la precisa individuazione dei risultati della ricerca

che l'attore intende rimuovere e, quindi, normalmente, l'indicazione degli indirizzi telematici, o URL, dei contenuti rilevanti a tal fine, anche se non è escluso che una puntuale rappresentazione delle

singole

informazioni

che sono associate alle

parole chiave

possa rivelarsi, secondo le circostanze, idonea a dare precisa contezza della cosa oggetto della domanda, in modo da consentire al convenuto, gestore del motore di ricerca, di apprestare adeguata e puntuali difese sul punto».

Tratto da: www.dirittoegiustizia.it

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