Necessità del possesso dei requisiti di partecipazione in capo al proponente

La Redazione
27 Agosto 2021

Ai sensi dell'art. 96 del d.P.R. n. 207 del 2010 (applicabile giusta la previsione dell'art. 216, comma 14 del d.lgs. n. 50 de 2016), “Al fine di ottenere l'affidamento della concessione, il proponente, al momento dell'indizione delle procedure di gara di cui all'articolo 153 del codice, deve comunque possedere, anche associando o consorziando altri soggetti, i requisiti previsti dall'articolo 95”...

Ai sensi dell'art. 96 del d.P.R. n. 207 del 2010 (applicabile giusta la previsione dell'art. 216, comma 14 del d.lgs. n. 50 de 2016): “Al fine di ottenere l'affidamento della concessione, il proponente, al momento dell'indizione delle procedure di gara di cui all'articolo 153 del codice, deve comunque possedere, anche associando o consorziando altri soggetti, i requisiti previsti dall'articolo 95”.

La norma è chiara nell'indicare nel “proponente” – e non in altri – il soggetto che deve possedere in proprio i requisiti di partecipazione alla gara, ex art. 95 d.lgs. n. 50 del 2016.

Pertanto, in caso di società a responsabilità limitata, non è ad essa dato dimostrare il possesso di un requisito richiesto (nella specie fatturato medio) facendo riferimento a quello in possesso dei suoi soci, stante la sua natura di persona giuridica autonoma rispetto a questi ultimi e dotata di autonomia patrimoniale perfetta.

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