Il confronto tra le condizioni reddituali delle parti è irrilevante ai fini della determinazione dell'assegno divorzile
30 Agosto 2021
La Corte d'Appello di Genova, con sentenza resa prima della decisione delle Sezioni Unite n. 18287/2018, confermava la decisione di primo grado, che aveva riconosciuto alla ex moglie un assegno divorzile di 500 euro mensili a carico dell'ex marito, oltre al contributo di mantenimento della figlia minorenne e al rimborso della metà delle spese straordinarie per quest'ultima. L'uomo ricorre in Cassazione in ordine all'assegno divorzile alla sua ex economicamente indipendente (insegnante liceale, assegnataria della casa coniugale e con nuda proprietà di un altro immobile). La Corte territoriale non ha mai dubitato dell'indipendenza economica della donna, ma le ha comunque riconosciuto l'assegno divorzile in ragione degli obblighi di aggiornamento e di decoro che la professione da insegnante le impone (è diventata insegnante di ruolo dopo la separazione), degli oneri economici connessi all'accompagnamento della figlia alle gare di golf, e dei maggiori redditi dell'ex marito, medico ospedaliero e proprietario di immobili. Tale ragionamento della Corte distrettuale risulta però infondato, posto che nel valutare l'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge che faccia richiesta dell'assegno si deve considerare se egli sia in condizione di vivere autonomamente e dignitosamente con le proprie risorse. E a tal fine non hanno rilievo le migliori condizioni economiche dell'altro coniuge, posto che il confronto tra le condizioni reddituali e patrimoniali delle parti è irrilevante ai fini della determinazione dell'assegno. Infatti, a giustificare l'attribuzione dell'assegno non è lo squilibrio o il divario tra le condizioni reddituali delle parti all'epoca del divorzio, ma la mancanza dell'indipendenza o autosufficienza economica di uno dei due coniugi, intesa come impossibilità di condurre un'esistenza economicamente autonoma e dignitosa. Alla funzione assistenziale dell'assegno concorre poi la funzione compensativa-perequativa “a determinate condizioni”, quando si impone la necessità di compensare uno dei due coniugi per il particolare contributo che ha dato durante la vita matrimoniale, con l'effetto di aver sacrificato le proprie aspettative professionali. Il ricorso viene quindi accolto con rinvio al giudice di merito per l'applicazione del criterio principale dell'indipendenza economica e di quello compensativo per l'attribuzione e quantificazione dell'assegno divorzile. |