Sui margini di “libertà” concessi alle imprese di suddividere tra loro le quote di esecuzione dei lavori
24 Agosto 2021
In base al complessivo tenore dell'art. 92, comma 2, del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, la giurisprudenza riconosce la piena libertà delle imprese partecipanti al raggruppamento di suddividere tra loro le quote di esecuzione dei lavori, sia in via preventiva (art. 92, comma 2, secondo periodo), sia in via successiva (art. 92, comma 2, quarto periodo, sia pure con autorizzazione), con l'unico limite che si rinviene nei requisiti di qualificazione posseduti dall'impresa associata. |