Irrilevanza dell'errore materiale in sede indicazione della ripartizione delle lavorazioni
27 Agosto 2021
Nelle gare pubbliche l'errore materiale nell'offerta, suscettibile di essere rilevato e corretto dalla stazione appaltante, è ravvisabile soltanto là dove consista in una fortuita divergenza fra il giudizio e la sua espressione letterale, cagionata da mera svista o disattenzione nella redazione dell'offerta che deve emergere ictu oculi (Cons. Stato, V, 26 gennaio 2021, n. 796) e configurarsi come un “errore ostativo” intervenuto nella fase della estrinsecazione formale della volontà o “lapsus calami rilevabile ictu oculi ed ex ante”, quindi senza bisogno di alcuna indagine ricostruttiva della volontà (Cons. Stato, III, 9 dicembre 2020, n. 7758), richiedendo una correzione di ordine meramente materiale (Cons. Stato, III, 20 marzo 2020, n. 1998) (nella specie è stata esclusa la sussistenza di un mero errore materiale circa la ripartizione delle lavorazioni indicata nella dichiarazione congiunta, non potendo a tal fine rilevare la mera dichiarazione di voler eseguire le prestazioni “nella misura corrispondente alle categorie e classificazioni SOA possedute”).
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