L'irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 213, comma 13, d.lgs. n. 50/2016 va disposta solo nei casi di omissione

Redazione Scientifica
01 Settembre 2021

Ai fini dell'irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 213, comma 13, d.lgs. n. 50/2016, devono ritenersi rilevanti esclusivamente...

Ai fini dell'irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 213, comma 13, d.lgs. n. 50/2016, devono ritenersi rilevanti esclusivamente le condotte espressamente previste dalla norma, ovvero l'omissione di informazioni richieste e le false dichiarazioni. Di tale disposizione normativa deve essere prescelta un'interpretazione restrittiva, in quanto la segnalazione comporta l'apertura di un procedimento finalizzato all'applicazione della misura interdittiva dalla partecipazione alle pubbliche gare, con effetti general-preventivi pregiudizievoli anche più di quelli prodotti da una sanzione vera e propria.

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