Legittimità della clausola che prevede un prezzo fisso nelle procedure da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa

Redazione Scientifica
13 Agosto 2021

Nell'ambito dei contratti il cui affidamento deve essere effettuato in base al miglior rapporto tra qualità e prezzo, l'articolo 95, comma 7, del codice dei contratti pubblici conferisce...

Nell'ambito dei contratti il cui affidamento deve essere effettuato in base al miglior rapporto tra qualità e prezzo, l'articolo 95, comma 7, del codice dei contratti pubblici conferisce altresì alla stazione appaltante la facoltà di limitare il confronto concorrenziale esclusivamente sui criteri qualitativi e, di conseguenza, di escluderlo, secondo la previsione contenuta nell'articolo 67, paragrafo 2, della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014, sui criteri economici, i quali possono, pertanto, "assumere la forma di un prezzo o costo fisso"; peraltro, in ordine all'inserimento di tale clausola deve essere data congrua motivazione, ove simile possibilità non sia espressamente contemplata, ai sensi dell'articolo 95 cit., comma 2, da "disposizioni legislative, regolamentari o amministrative relative... alla remunerazione di servizi specifici".

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