La violazione dell'obbligo dell'operatore economico di dichiarare i propri precedenti professionali è soggetta a valutazione di rilevanza

Redazione Scientifica
03 Agosto 2021

La lett. c-bis) del comma 5 dell'art. 80 del d.lgs. n. 50 del 2016 costituisce norma di chiusura che impone agli operatori economici di dichiarare tutte...

La lett. c-bis) del comma 5 dell'art. 80 del d.lgs. n. 50 del 2016 costituisce norma di chiusura che impone agli operatori economici di dichiarare tutte le informazioni relative alle proprie vicende professionali, anche non costituenti cause tipizzate di esclusione, la cui rilevanza deve essere apprezzata caso per caso dalla stazione appaltante. In tale quadro, se è vero che l'omissione di informazioni non ha attitudine espulsiva automatica, come invece l'ipotesi di falso dichiarativo, ai sensi della lett. f-bis (cfr. Ad. Plen. n. 16/2020), è altrettanto vero che l'omessa dichiarazione va valutata dalla stazione appaltante in sé, verificando se le informazioni non rese avrebbero potuto astrattamente incidere sulla ammissione del concorrente (cfr. TAR Firenze sez. I, 30 dicembre 2020, n.1755). La violazione di tale obbligo dichiarativo non è superabile con il soccorso istruttorio.

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