Il deposito telematico degli atti processuali può dirsi perfezionato con l'arrivo della seconda PEC

06 Settembre 2021

Il deposito telematico degli atti processuali può dirsi perfezionato con l'emissione della seconda PEC, ovvero la ricevuta di avvenuta consegna, da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della Giustizia, come disposto dall'art.16-bis, comma 7 del d.l. 179/2012. Inoltre, ferma l'applicabilità delle disposizioni di cui all'art. 155, commi 4 e 5, c.p.c., il deposito è tempestivamente eseguito, quando la ricevuta di avvenuta consegna viene generata entro la fine del giorno di scadenza, superando così la previsione secondo cui, quando la ricevuta viene rilasciata dopo le ore 14.00, il deposito deve considerarsi effettuato il giorno feriale immediatamente successivo.
Massima

Il deposito telematico degli atti processuali può dirsi perfezionato con l'emissione della seconda PEC, ovvero la ricevuta di avvenuta consegna, da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della Giustizia, come disposto dall'art.16-bis, comma 7 del D.L. n. 179/2012 (convertito in L. n. 221 del 2012), inserito dall'art. 1, comma 19, n. 2) della L. n. 228 del 2012, e modificato dall'art. 51, comma 2, lett. a) e b) del D.L. n. 90 del 2014, (convertito in L. n. 114 del 2014,) il quale ha anche aggiunto che, ferma l'applicabilità delle disposizioni di cui all'art. 155, commi 4 e 5, c.p.c., il deposito è tempestivamente eseguito, quando la ricevuta di avvenuta consegna viene generata entro la fine del giorno di scadenza, superando così la previsione di cui all'art. 13, comma 3,D.M. n. 44 del 2011, che prevede che quando la ricevuta viene rilasciata dopo le ore 14.00, il deposito deve considerarsi effettuato il giorno feriale immediatamente successivo.

Il caso

Una licenziava R.V., lavoratore presso la suddetta società in qualità di autista di autobus, motivando il provvedimento con il raggiungimento dei requisiti pensionistici.

R.V. impugnava il licenziamento e, in primo grado, il Tribunale del lavoro di Napoli accoglieva il ricorso, condannando la società che, conseguentemente, proponeva reclamo presso la Corte d'appello di Napoli.

Il Giudice di secondo grado riteneva inammissibile il reclamo poiché tardivo rispetto al termine decadenziale di impugnazione di 30 giorni sancito dalla L. n. 92 del 2012, art. 1, comma 58.

La sentenza del Tribunale era stata infatti pubblicata - e immediatamente notificata ai difensori costituiti via PEC ex L. 179/2012 – in data 01.03.2018, mentre il reclamo della società risultava proposto in data 03.04.2018.
Avverso questa sentenza proponeva ricorso la società; resisteva il lavoratore con controricorso.

La questione

La questione giuridica sottesa al caso in esame è la seguente: ai fini del rispetto del generale termine decadenziale posto dalla legge per il deposito telematico degli atti, rileva l'arrivo della seconda PEC - "ricevuta di avvenuta consegna (RdAC)"- o il momento in cui l'atto depositato viene materialmente scaricato dalla cancelleria dell'ufficio giudiziario?

Le soluzioni giuridiche

Nel caso di specie, il ricorrente, con il primo motivo, denunciava la violazione e falsa applicazione della legge n. 92 del 2012, art. 1, comma 58 e D.L. n. 179 del 2012, art. 16-bis, comma 7 poiché la Corte d'appello di Napoli, ai fini della verifica del tempestivo deposito del reclamo, aveva preso in considerazione la data di apertura della busta telematica da parte della cancelleria del Giudice competente – 03.04.2018 – invece di quella della ricevuta di avvenuta consegna del 30.03.2018.

Inoltre, un ulteriore motivo di censura riguardava la violazione e falsa applicazione dell'art. 155 c.p.c., commi 4 e 5: secondo R.V. la Corte d'Appello di Napoli non si era avveduta del fatto che il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione della sentenza cadeva in un giorno feriale (sabato 31.03.2018) e che i giorni successivi (domenica di Pasqua e lunedì dell'Angelo) erano festivi: operava quindi la prorogatio di diritto al primo giorno successivo non festivo, di talché anche il deposito in data 03.04.2021 avrebbe dovuto essere considerato tempestivo.

La Suprema Corte, innanzitutto, ribadisce il principio di diritto secondo cui, come disposto dall'art. 16-bis, comma 7 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 (convertito in L. 17 dicembre del 2012 n. 221), inserito dall'art. 1, comma 19, n. 2) della L. 24 dicembre 2012, n. 228, e modificato dall'art. 51, comma 2, lett. a) e b) del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, (convertito in L. 11 agosto 2014, n. 114), ferma l'applicabilità delle disposizioni di cui all'art. 155, commi 4 e 5, c.p.c., e superando quanto previsto dall'art. 13, comma 3, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44) secondo cui quando la ricevuta viene rilasciata dopo le ore 14.00, il deposito deve considerarsi effettuato il giorno feriale immediatamente successivo), il deposito può dirsi perfezionato con l'emissione della seconda PEC e quindi tempestivamente effettuato quando la ricevuta di avvenuta consegna - rilasciata dal gestore PEC del Ministero di Giustizia al ricevimento del messaggio contenente la busta telematica nella casella PEC del Ministero- viene generata entro la fine del giorno di scadenza dell'incombente.

Del tutto consequenziali sono pertanto le motivazioni con le quali la Suprema Corte ha accolto il motivo di censura, statuendo che la Corte d'Appello di Napoli ha errato nel considerare l'impugnazione inammissibile in quanto tardiva poiché depositata in data 30 marzo 2018, anziché il 03 aprile 2018, non avendo tenuto conto della previsione di cui all'art. 16, comma 7, D.L. n. 179 del 2012 e, tra l'altro, nemmeno della proroga di diritto di cui all'ultimo comma dell'art. 155 c.p.c., a mente della quale anche il deposito in data 03.04.2018 avrebbe dovuto essere considerato tempestivo.

Osservazioni

Con questa pronuncia la Suprema Corte evidenzia che il sistema di deposito telematico può considerarsi una fattispecie a formazione progressiva con effetto provvisorio anticipato proprio in virtù dell'attribuzione di rilevanza, ai fini del perfezionamento del deposito, al momento di ricezione della seconda PEC, ossia la "Ricevuta di consegna", subordinando così il buon esito dell'intero procedimento di deposito telematico ai controlli che vengono effettuati con la terza PEC - verifica dei controlli automatici sull'indirizzo del mittente- e con la quarta, relativa al controllo manuale effettuato dal Cancelliere dell'ufficio giudiziario. Controlli, questi ultimi, che, se positivi, non faranno altro che consolidare l'effetto provvisorio anticipato di cui alla seconda PEC, con conseguente caricamento del fascicolo telematico, visibile anche dalle controparti.

A latere, si può altresì considerare che, sebbene con questa pronuncia la Corte di legittimità abbia confermato un principio già consolidato all'art. 16, comma 7, D.L. n. 179 del 2012, ossia la rilevanza del momento dell'invio (rectius della ricezione della cd. Seconda PEC) dell'atto rispetto a quello della materialeapertura della busta telematica ad opera del Cancelliere, sarebbe in ogni caso buona prassi non inviare l'atto a ridosso della scadenza del termine, per evitare che il problema si ponga non già in ordine al momento perfezionativo del deposito bensì rispetto al deposito stesso, stante l'instabilità che potrebbe interessare il portale di deposito degli atti telematici e compromettere il momento perfezionativo del deposito.

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