Il deposito degli atti dinanzi gli uffici del Giudice di Pace non può avvenire tramite PEC

Redazione scientifica
03 Settembre 2021

«Il deposito degli atti dinanzi gli uffici del Giudice di Pace non può avvenire mediante posta elettronica certificata o mediante invio di raccomandata online ai server delle poste italiane, non essendo per tali uffici intervenuta la normativa ministeriale previo accertamento della funzionalità dei servizi di comunicazione».

Tizio ricorreva presso il Giudice di Pace di Ferrara avverso l'ordinanza di ingiunzione emessa dalla Prefettura in seguito al rigetto del ricorso proposto in via amministrativa alla stessa Prefettura. Egli si lamentava dell'illegittimità formale dell'atto opposto e del verbale annesso.

La Prefettura inviava tramite PEC gli atti relativi all'accertamento e la propria costituzione.

La doglianza è fondata, poiché, «la costituzione via PEC è inammissibile in quanto il deposito degli atti innanzi al presente ufficio non può avvenire mediante tale forma di deposito non essendo per il presente ufficio intervenuta alcuna normativa che ne consenta tale produzione in assenza del processo telematico diversamente da altri organi giudicanti». Secondo la sentenza n. 20575/2020 della Corte di Cassazione, infatti, «il deposito degli atti dinanzi gli uffici del Giudice di Pace non può avvenire mediante posta elettronica certificata o mediante invio di raccomandata online ai server delle poste italiane, non essendo per tali uffici intervenuta la normativa ministeriale previo accertamento della funzionalità dei servizi di comunicazione».

Per questi motivi il GdP accoglie il ricorso e annulla l'ordinanza opposta.

(Fonte: Diritto e Giustizia)

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