Il Supremo Collegio torna sul deposito del reclamo a mezzo PEC avverso la sentenza dichiarativa di fallimento

Redazione scientifica
06 Settembre 2021

Il deposito del reclamo proposto dalla ricorrente avverso la sentenza dichiarativa di fallimento deve considerarsi idoneo ad impedire la decadenza dall'impugnazione, in quanto anteriore alla scadenza del termine di 30 giorni, non assumendo alcun rilievo la circostanza che la relativa busta telematica, dapprima accettata dal sistema telematico, sia stata successivamente rifiutata.

Una s.r.l. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui la Corte d'Appello dichiarava inammissibile, in quanto tardivo, il reclamo da essa interposto avverso la sentenza emessa dal Tribunale, la quale aveva dichiarato il fallimento della ricorrente.

In particolare, a fondamento della decisione, la Corte d'Appello rilevava che il reclamo, depositato in via telematica il giorno della scadenza del termine previsto dalla legge, era stato spedito all'indirizzo PEC del ruolo del contenzioso civile, anziché a quello del ruolo della volontaria giurisdizione, ritenendo tardivo il nuovo deposito correttamente effettuato a quest'ultimo indirizzo il giorno successivo.

Il deposito con modalità telematiche si ha per avvenuto al momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore della PEC del Ministero della giustizia; e il deposito è tempestivamente effettuato quando la ricevuta di avvenuta consegna viene generata entro la fine del giorno di scadenza. La S. C. ribadisce che, in caso di deposito telematico, ai fini della verifica della tempestività, il ricorso deve intendersi proposto nel momento in cui viene generata la ricevuta di consegna da parte del gestore della PEC del Ministero, non assumendo alcun rilievo la circostanza che, all'esito dei controlli manuali di accettazione della busta telematica, l'atto sia stato rifiutato, in quanto inviato ad un ufficio di cancelleria diverso da quello competente per l'iscrizione a ruolo, a condizione che la procedura sia stata ripresa e condotta a buon fine mediante l'invio della busta all'ufficio competente, che l'abbia accettata.

Pertanto, nell'ipotesi in cui il deposito sia stato effettuato secondo modalità diverse da quelle previste dalla legge, ma non è prevista alcuna espressa sanzione di nullità, la deviazione dallo schema legale si risolve in una mera irregolarità, sanabile per effetto dell'attestazione da parte del cancelliere del ricevimento degli atti e del loro inserimento nel fascicolo processuale, che comportano il raggiungimento dello scopo dell'atto.

In applicazione di tali principi il Supremo Collegio ribadisce che «il deposito del reclamo proposto dalla ricorrente avverso la sentenza dichiarativa di fallimento deve considerarsi idoneo ad impedire la decadenza dall'impugnazione, in quanto anteriore alla scadenza del termine di trenta giorni previsto dal R.D. n. 267 del 1942, art. 18 non assumendo alcun rilievo la circostanza che la relativa busta telematica, dapprima accettata dal sistema telematico, sia stata successivamente rifiutata, a seguito dei controlli effettuati manualmente dalla Cancelleria, a causa dell'avvenuto invio dell'atto all'indirizzo del ruolo del contenzioso civile, anziché a quello della volontaria giurisdizione».

La sentenza impugnata va pertanto cassata.

(Fonte: Diritto e Giustizia)

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