La Corte Costituzionale interviene sui termini di decadenza nell'azione di impugnazione di riconoscimento del figlio
06 Settembre 2021
Massima
È costituzionalmente illegittimo l'art. 263, comma 3 c.c., come modificato dall'art. 28, comma 1, del d.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, nella parte in cui non prevede che, per l'autore del riconoscimento, il termine annuale per proporre l'azione di impugnazione per difetto di veridicità decorra dal giorno in cui ha avuto conoscenza della non paternità.Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 263, comma 3, c.c., come modificato dall'art. 28, comma 1, del d.lgs. n. 154 del 2013, nella parte in cui prevede che «l'azione non può essere comunque proposta oltre cinque anni dall'annotazione del riconoscimento».
Il caso
Nel corso di un procedimento di impugnazione del riconoscimento di un figlio per difetto di veridicità, il Tribunale di Trento ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 263, terzo comma, c.c., come modificato dal d.lgs. 154/2013, in riferimento agli artt. 3, 76 e 117, comma 1, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 8 della CEDU, in relazione al duplice termine decadenziale previsto per l'esercizio dell'azione da parte dell'autore del riconoscimento stesso (un anno dall'annotazione del riconoscimento, se l'autore deduca il contrasto del vincolo biologico di filiazione per ragioni diverse dalla sopravvenuta conoscenza della propria impotenza e, comunque. cinque anni dall'annotazione dell'annotazione stessa). In particolare, il giudice a quo ritiene costituzionalmente illegittima la norma nella parte in cui non consente, diversamente dalla corrispondenza azione di disconoscimento della paternità, quanto alla filiazione matrimoniale, che il termine annuale decorra dalla conoscenza della non paternità di chi effettuò il riconoscimento. La Corte costituzionale ritiene fondata una delle questioni dedotte (relativa alla decorrenza annuale del termine per l'esercizio dell'azione, mentre respinge la seconda, afferente l'inammissibilità dell'azione di stato, decorsi cinque anni dall'annotazione del riconoscimento). La questione
Un uomo, che abbia riconosciuto un figlio come proprio, può esperire l'azione di impugnazione del riconoscimento, pure dopo decorso un anno dall'annotazione dell'atto nel registro dello stato civile, quando venga a conoscenza di circostanze tali da escludere la paternità, sempre che non sia decorso un quinquennio dalla predetta annotazione? Le soluzioni giuridiche
Come è noto, l'ordinamento configura due azioni “demolitrici” dello status di figlio quanto alla discendenza dal lato maschile: il disconoscimento di paternità e l'impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità (a seconda che si tratti, rispettivamente, di filiazione nata all'interno, ovvero al di fuori del matrimonio). Fino alla riforma della filiazione le due azioni erano strutturate in maniera diversa, pur nell'unicità del fine: accertare la dedotta insussistenza di un vincolo di discendenza genetica tra il figlio e colui che risulta suo padre, conseguente alla presunzione di cui agli artt. 231 e 232 c.c., ovvero al riconoscimento ex art. 250 c.c. (diversa fattispecie attiene invece all'impugnazione di quest'ultimo per violenza o per effetto di interdizione giudiziale, di cui agli artt. 265 e 266 c.c., dove si contesta il difetto di capacità al momento dell'atto negoziale di riconoscimento). Basti solo pensare che, alla previsione di un termine decadenziale per l'esperimento dell'azione di disconoscimento di paternità, si contrapponeva il previgente testo dell'art. 263 c.c., per il quale l'impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità era imprescrittibile. La l. 219/2012 ha novellato la formulazione dell'art. 315 c.c., stabilendo che tutti i figli hanno lo stesso stato giuridico. Nel contempo l'art. 2 ha delegato il governo ad intervenire in diversi settori dell'ordinamento, per realizzare detto principio, modificando pertanto quelle previsioni normative che operavano discriminazioni tra i figli, a seconda che fossero nati all'interno del matrimonio (quelli che erano definiti come figli “legittimi”), ovvero al di fuori di esso (gli allora figli “naturali”). In particolare, la delega ha riguardato una disciplina tendenzialmente uniforme delle azioni di stato, già oggetto di vari interventi della Corte costituzionale. Con d.lgs. 154/2013, le azioni “demolitrici” dello stato sono state tendenzialmente rese omogenee, pur nella necessaria differenza rappresentata dal diverso titolo attributivo dello stato medesimo. Come è noto, l'attuale art. 244 c.c., relativo al disconoscimento di paternità prevede oggi che l'azione da parte del padre sia, di regola, assoggetta al termine decadenziale di un anno dalla nascita del figlio, se al momento del lieto evento il marito fosse stato a conoscenza della propria impotenza di generare, ovvero dalla scoperta dell'”adulterio” della moglie al momento del concepimento. In ogni caso l'azione non è più proponibile dopo cinque anni dalla nascita del figlio. Questo inedito nuovo termine decadenziale è frutto di un bilanciamento preventivo tra favor veritatis e favor minoris, intendendo il legislatore delegato garantire la stabilità dello stato acquisito in capo ad un soggetto (il figlio) che, malgrado la minore età, ha già strutturato una propria identità personale e familiare. Spetterà eventualmente al figlio (rappresentato da un curatore speciale, se minore) decidere in ordine al proprio stato, visto che, con disposizione innovativa, l'azione di disconoscimento è divenuta per lui imprescrittibile. Il nuovo art. 263 c.c. (frutto della riforma di cui al cit. d.lgs. 154/2013) è stato strutturato per parte sua in maniera poco felice, tanto da aver dato luogo a criticità applicative, sfociate nell'attuale declaratoria di illegittimità costituzionale. La norma limita oggi al solo figlio l'originaria imprescrittibilità dell'azione di impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità. Dispone nel contempo, al terzo comma, che detta azione, da parte dell'autore del riconoscimento, debba essere proposta nel termine di un anno decorrente dall'annotazione del riconoscimento medesimo nell'atto di nascita. Se però quegli riesca a provare di aver ignorato la propria impotenza al tempo del concepimento, il termine decorre dall'intervenuta conoscenza. L'azione, in ogni modo, non può essere promossa oltre cinque anni dall'annotazione predetta. È agevole comprendere che il legislatore delegato abbia disciplinato in modo specifico un'ipotesi alquanto eccentrica nel panorama della casistica in materia, ossia quella correlata alla sopravvenuta, da parte dell'uomo, conoscenza della propria incapacità riproduttiva (necessariamente generandi e non coeundi, come ovvio). Assai più comune è la diversa fattispecie in cui l'uomo acquisisce la consapevolezza che il figlio non è proprio, per aver intrattenuto la madre rapporti con altro soggetto, al momento del concepimento, non potendosi parlare di “adulterio”, in difetto di vincolo coniugale fra i genitori. In questo caso la lettera della norma impone l'esercizio dell'azione entro un anno dall'annotazione, senza tener conto che detta consapevolezza potrebbe essere acquisita in un momento successivo, comunque entro cinque anni dalla stessa (termine massimo decadenziale per l'esperimento dell'azione, per le medesime ragioni già esaminate quanto al disconoscimento di paternità). La palese incongruenza del disposto normativo ha dato luogo alla prima questione di costituzionalità, che la Consulta ha accolto; è stata invece dichiarata infondata l'altra questione afferente la previsione del termine quinquennale di decadenza per l'esperimento dell'azione di stato. Osservazioni
La Corte costituzionale, con la decisione in commento, è giustamente intervenuta per fare chiarezza su una norma, lacunosa prima ancora che irragionevole, quale l'art. 263 c.c., nel testo novellato dal d.lgs. 154/2013. Il passaggio da un regime di imprescrittibilità dell'azione di impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità (in forza del quale lo status di figlio “naturale” riconosciuto poteva essere sempre messo in discussione) ad altro, strutturato su termini decadenziali analoghi a quelli introdotti, con innovazioni solo parziali, per il disconoscimento di paternità, ha dato luogo ad una previsione normativa anomala. L'art. 263 c.c. disciplina nello stesso modo due fattispecie ben diverse, dovendosi necessariamente distinguere se la conoscenza delle effettive origini biologiche del figlio, riconosciuto erroneamente dal padre come proprio, sia anteriore (o coeva) al riconoscimento, ovvero ad essa successiva. Nel primo caso, il padre ha ragione di dubitare di aver generato lui il figlio, ovvero è pienamente consapevole di non averlo fatto (situazione quest'ultima propria di tanti riconoscimenti “per compiacenza”). L'azione correttamente deve essere instaurata in tempi brevi, per evitare il consolidamento di una falsa identità nel minore. Anzi, ancor prima della riforma del 2012/2013, quando l'azione era imprescrittibile, parte della giurisprudenza di merito, aveva ad affermare la radicale inammissibilità dell'azione, in presenza di riconoscimenti per compiacenza. Sta di fatto che la consapevolezza di non essere il padre biologico del figlio riconosciuto ben può intervenire anche in un momento successivo, a fronte della conoscenza di fatti prima ignorati. Non era dato comprendere per qual motivo l'azione di impugnazione dovesse essere preclusa (fermo restando il rispetto del citato termine quinquennale). In questo modo si veniva a creare una rilevante disparità di trattamento tra genitore coniugato e genitore non coniugato: solo il primo avrebbe potuto esperire l'azione di stato (disconoscimento), comprovando di aver avuto dopo l'anno della nascita del figlio (e della conseguente formazione dell'atto di stato civile) consapevolezza della propria non paternità, per effetto di un adulterio della moglie; al secondo invece, in una situazione fattuale identica, ma in mancanza di matrimonio, tale facoltà sarebbe stata preclusa. Nel contempo, siffatto regime aveva l'effetto di rendere più stabile lo status di figlio nato fuori del matrimonio rispetto a quello di figlio matrimoniale. L'intrinseca contraddizione del sistema è stata emendata dalla pronuncia in commento, che ha cura di rammentare come il regime attuale delle azioni di stato sia frutto di numerosi interventi della Consulta sulla precedente formulazione codicistica, ma anche di interventi interpretativi dello stesso Giudice delle leggi successivi alla riforma. La sentenza ha cura di evidenziare l'irragionevolezza dell'art. 263 c.c. per vizi propri, al di là della pure contestata violazione dell'art. 76 Cost, per eccesso di delega da parte del Governo. La Corte costituzionale respinge invece altra e diversa questione di legittimità, dedotta in relazione alla parte finale dell'art. 263 comma 3, c.c. che, come si è visto, dispone che l'azione di impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità non possa essere comunque proposta, decorsi cinque anni dall'annotazione del riconoscimento. La disposizione, frutto della stessa discrezionalità del legislatore delegato che ha introdotto analoga preclusione nell'art. 244, comma 4, c.c. (se pur con un differente dies a quo), si giustifica, come osserva la Corte, con la necessità di garantire al minore la stabilità identitaria e familiare acquisita, anche se in contrasto con il dato biologico di filiazione. Si precisa infatti che: «un così lungo decorso del tempo (cinque anni dal riconoscimento) radica il legame familiare e sposta il peso assiologico, nel bilanciamento attuato dalla norma, sul consolidamento dello status filiationis, in una maniera tale da giustificare che la prevalenza di tale interesse sia risolta in via automatica dalla fattispecie normativa». Nessuna censura di non proporzionalità potrebbe dunque, muoversi – anche nel coordinamento fra l'interpretazione dell'art. 8 CEDU, offerta dalla Corte EDU, e il quadro dei principi costituzionali – alla scelta operata dal legislatore che, nella sua discrezionalità, ha ritenuto di sacrificare l'interesse dell'autore del riconoscimento, a far valere in via giudiziale l'identità biologica, a beneficio dell'interesse allo status filiationis consolidatosi dopo cinque anni dal suo sorgere. Forse, la questione avrebbe meritato una maggiore riflessione, rappresentando uno degli aspetti di maggiore discrasia con il precedente regime delle azioni di stato, che non contemplavano un secondo termine decadenziale, parametrato all'acquisizione dello status da parte del figlio. Non è da escludere peraltro che la questione stessa possa essere riproposta in relazione all'art. 244 c.c., magari con ulteriori e diversi approfondimenti da parte della Consulta.
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