Utilizzo di componenti quanti-qualitative dell'offerta tecnica nelle gare ad alta intensità di manodopera, c.d. “labour intensive”

Davide Cicu
07 Settembre 2021

Le componenti dell'offerta tecnica, che sono fisiologicamente dotate di un valore economico, non risultano in grado di rendere la Stazione Appaltante immediatamente edotta dell'entità complessiva del prezzo del lavoro o del servizio da affidare, destinato ad essere conosciuto dall'Amministrazione in via separata e distinta attraverso l'apertura della busta dell'offerta economica.

Le doglianze. Il raggruppamento secondo classificato ricorreva innanzi al Giudice amministrativo domandando di annullare l'aggiudicazione della procedura aperta per l'affidamento del servizio di manutenzione delle aree verdi e di noleggio di piante ornamentali, nonché dei relativi servizi accessori per edifici pubblici, nonché tutti gli atti e le valutazioni della Commissione di gara del RUP e della Stazione Appaltante, nella parte in cui avevano ammesso, mantenuto e non avevano escluso l'aggiudicataria dalla procedura di gara.

E invero la ricorrente sosteneva l'asserita illegittimità dell'operato della Stazione Appaltante dovuta alla pretesa commistione, all'interno dell'offerta del RTI aggiudicatario, di elementi tecnici e di elementi economici. Più precisamente, secondo la ricostruzione descritta in ricorso, alcuni elementi inclusi nell'offerta tecnica avrebbero consentito di svelare i contenuti economici dell'offerta economica e, in particolare, il costo della manodopera quale componente essenziale indefettibile e nella specie preponderante di quest'ultima.

Il divieto di commistione tra offerta tecnica ed offerta economica. In altre parole, la ricorrente ha richiamato la costante giurisprudenza amministrativa secondo cui nelle gare pubbliche il c.d. principio di separazione tra offerta tecnica e offerta economica, denominato anche come divieto di commistione, risponde alla finalità ineludibile «di garantire la segretezza dell'offerta economica ed è perciò funzionale ad evitare che l'offerta tecnica contenga elementi che consentano di ricostruire, nel caso concreto, l'entità dell'offerta economica».

Va peraltro evidenziato che tale divieto, come osservato dalla pronuncia in esame, non può essere inteso in senso assoluto, bensì relativo ovvero «con indagine da condurre in concreto, in riferimento alla detta funzione e non può essere interpretato in maniera indiscriminata, al punto da eliminare ogni possibilità di obiettiva interferenza tra l'aspetto tecnico e quello economico dell'appalto posto a gara, attesa l'insussistenza di una norma di legge che vieti l'inserimento di elementi economici nell'offerta tecnica, a meno che uno specifico divieto non sia espressamente ed inequivocabilmente contenuto nella legge di gara».

Il ricorso è infondato. Ebbene,nella vicenda in esamesecondo il TAR – considerati nella vertenza in esame i documenti in atti – l'offerta tecnica formulata dal RTI aggiudicatario non risultava contenere alcun elemento in grado di svelare indebitamente le caratteristiche della componente economica. E difatti, anche l'indicazione in sede di offerta tecnica di dati e informazioni quantitativo-prestazionali come il numero degli addetti, la relativa qualifica professionale o le ore settimanali previste per ciascun profilo – del resto richiesta specificamente dal sub criterio A.2 “Consistenza quali-quantitativa della struttura operativa da impiegare nell'esecuzione dei servizi” – risultava indispensabile per la Stazione Appaltante per conoscere alcuni aspetti organizzativi e gestionali del servizio offerto e per poter così più adeguatamente valutare la qualità e quantità della prestazione proposta in gara.

Oltretutto, le anzidette specificazioni numeriche non erano idonee, né tantomeno finalizzate a fornire elementi sul costo della manodopera o a ricostruire in modo sia pure approssimativo il valore dell'offerta economica.

E, al detto proposito, è stato evidenziato come il costo della manodopera, pur in presenza dell'indicazione di alcuni dei suddetti dati, fosse pur sempre «l'effetto del concomitante influsso su di essi di numerosi e diversi altri fattori, tra cui il CCNL applicato, la possibilità di usufruire di benefici fiscali e/o contributivi, il livello di assenteismo dei dipendenti ecc. e che, proprio per la presenza di tali ulteriori rilevanti elementi, le componenti dell'offerta tecnica, che sono fisiologicamente dotate di un valore economico, non risultano in grado di rendere la Stazione Appaltante immediatamente edotta dell'entità complessiva del prezzo del lavoro o del servizio de quo, destinato ad essere conosciuto dall'Amministrazione in via separata e distinta attraverso l'apertura della busta dell'offerta economica».

Del resto, l'utilizzo delle componenti quanti-qualitative dell'offerta tecnica è frequente nelle gare ad alta intensità di manodopera cd “labour intensive” come quella in questione, nelle quali l'Amministrazione, per poter valutare in concreto la qualità del servizio offerto, non può prescindere dall'esame di tali elementi, senza per questo voler anticipare la conoscenza del prezzo contenuto nell'offerta economica.

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