Sui margini di “libertà” concessi alle imprese di suddividere tra loro le quote di esecuzione dei lavori

Davide Cicu
07 Settembre 2021

In base al complessivo tenore dell'art. 92, comma 2, del D.P.R., n. 207 del 2010, si riconosce piena libertà delle imprese partecipanti ad un raggruppamento temporaneo d'impresa orizzontale di suddividere tra loro le quote di esecuzione dei lavori, sia in via preventiva (art. 92, comma 2, secondo periodo), sia in via successiva (art. 92, comma 2, quarto periodo, sia pure con autorizzazione), con l'unico limite che si rinviene nei requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese associate.

Le doglianze: la modificazione delle quote del RTI. Nell'ambito di una procedura aperta di gara per l'affidamento in concessione della progettazione definitiva ed esecutiva, nonché dell'esecuzione dei lavori di adeguamento ed efficientamento energetico degli impianti di pubblica illuminazione con annessa gestione ordinaria, programmata e straordinaria, la seconda classificata censurava l'illegittimità dell'aggiudicazione promuovendo ricorso al TAR, che il giudice adito però respingeva non ritenendolo fondato.

Avverso tale decisione, la Ricorrente interponeva appello, deducendo in particolare il seguente motivo di doglianza: in sede di offerta, il raggruppamento aggiudicatario aveva suddiviso le prestazioni di lavori, servizi e forniture al 51% in capo alla mandataria e al 49% in capo alla mandante; successivamente, però, questo dato sarebbe stato sostanzialmente modificato dal medesimo raggruppamento in sede di giustificazione dell'offerta, per attribuire l'intera prestazione (il 100%) alla Mandataria, escludendo la Mandante.

In altre parole, secondo l'Appellante, l'indicazione in sede di offerta di criteri per la distribuzione del lavoro fra gli operatori economici associati era vincolante in sede di esecuzione e, prima ancora, in sede di giustificazione dell'offerta medesima avanti agli organi della stazione appaltante.

La normativa applicabile. A fronte di tali doglianze, il Collegio Giudicante inquadrava, anzitutto, la normativa applicabile, premettendo che, ai sensi dell'art. 92, comma 2, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, in ordine ai raggruppamenti temporanei di imprese cd. “orizzontali” – quale è il caso in esame –, «i lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate». Ebbene, rispetto a tale norma, il Collegio ribadiva i principi espressi dall'Adunanza plenaria dei Giudici di Palazzo Spada, con sentenza 27 marzo 2019, n. 6, in base ai quali vi è piena libertà in capo alle imprese partecipanti al raggruppamento di stabilire la quota di partecipazione al raggruppamento medesimo, con il solo limite rappresentato «dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato». In altre parole, sarebbe ammissibile la possibilità di modifica interna delle quote di esecuzione, purché vi sia a tal fine autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate.

L'appello è infondato. Anche nel caso di specie,il Consiglio di Stato ha confermato la piena libertà delle imprese partecipanti al raggruppamento di suddividere tra loro le quote di esecuzione dei lavori, sia in via preventiva sia in via successiva sia pure con autorizzazione, con l'unico limite che si rinviene nei requisiti di qualificazione posseduti dall'impresa associata.

Difatti, la quota di esecuzione dei lavori da parte dell'impresa associata, in sede di attribuzione preventiva e/o di definizione successiva, poteva essere liberamente stabilita nei limiti del possesso dei corrispondenti requisiti di qualificazione. Del resto, la presenza di un raggruppamento cd. orizzontale non è di per sé suscettibile di incidere sull'ambito dei rapporti interni fra la mandataria e la mandante, fermo restando il principio della responsabilità solidale dei componenti del raggruppamento nei confronti della stazione appaltante per la regolare esecuzione dell'opera.

In conclusione, nel caso di specie, l'indicazione in sede di offerta di criteri per la distribuzione del lavoro fra gli operatori economici associati (51% per la mandataria e 49% per la mandante) non era da ritenersi vincolante in sede di esecuzione né, prima ancora, in sede di giustificazione dell'offerta medesima avanti agli organi della stazione appaltante.

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