L’errore materiale dell’offerta è emendabile quando chiaramente riconoscibile

09 Settembre 2021

Nelle gare pubbliche è ammissibile un'attività interpretativa della volontà dell'impresa partecipante alla gara da parte della Stazione appaltante, al fine di superare eventuali ambiguità nella formulazione dell'offerta: non si verifica, infatti, alcuna inammissibile attività manipolativa allorquando ci si limiti a correggere un errore materiale ictu oculi evidente e purché non siano necessarie complesse indagini ricostruttive di una volontà agevolmente individuabile e chiaramente riconoscibile da chiunque.In base all' art. 97 comma 3, d.lgs. n. 50/2016, quando il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, il subprocedimento di verifica dell'anomalia deve essere attivato solo nel caso in cui le offerte ammesse siano pari o superiori a tre.

La fattispecie. Nell'ambito di una procedura di affidamento in concessione del servizio di raccolta, trasporto e recupero degli indumenti usati e accessori di abbigliamento, mediante posizionamento di contenitori anti-intrusione in aree pubbliche all'interno del territorio comunale, l'offerente arrivata al secondo posto nella graduatoria di gara impugnava il provvedimento di aggiudicazione definitiva adottato dalla stazione appaltante verso l'impresa risultata prima, deducendone l'illegittimità per mancata esclusione di quest'ultima.

In sede di gravame la ricorrente evidenziava, in primo luogo, che nella sua offerta economica l'aggiudicataria aveva proposto un rialzo percentuale rispetto a prezzo base d'asta (stabilito dalla stazione appaltante in € 324) del 108%, al contempo indicando però un prezzo unitario per singolo cassonetto pari ad € 349,92, errando così o “nell'indicare il rialzo percentuale rispetto al prezzo unitario del cassonetto posto a base d'asta, ovvero… nel riportare il prezzo unitario offerto”, poiché, applicando il rialzo percentuale del 108% al prezzo unitario di 324 € a cassonetto, il prezzo unitario annuo sarebbe stato pari ad € 673,92.

Secondo l'interessata, quindi, tale insuperabile contraddittorietà dell'offerta avrebbe dovuto condurre all'esclusione dell'offerente, risultata poi aggiudicataria, non sussistendo neppure i presupposti per il soccorso istruttorio, attesa la natura sostanziale e non meramente formale dell'incongruenza riscontrata e l'attinenza di essa all'offerta economica, assolutamente non modificabile.

In secondo luogo, secondo la ricorrente l'offerta della controinteressata avrebbe dovuto in ogni caso essere sottoposta al giudizio di anomalia “obbligatorio” ex art. 97 comma 3 del d.lgs. n. 50/2016 o, quantomeno, a quello cd. “facoltativo” a norma dell'art. 97 comma 6 d.lgs. n. 50/2016, apparendo macroscopicamente antieconomica.

La soluzione. Entrambi i motivi di gravame erano rigettati dal giudice amministrativo. In particolare, quanto al primo motivo, si ribadisce che nelle gare pubbliche è ammissibile un'attività interpretativa della volontà dell'impresa partecipante alla gara da parte della stazione appaltante, al fine di superare eventuali ambiguità nella formulazione dell'offerta, purché si giunga ad esiti certi circa la portata dell'impegno negoziale con essi assunti; evidenziandosi, altresì, nel contempo, che le offerte, intese come atto negoziale, sono suscettibili di essere interpretate in modo tale da ricercare l'effettiva volontà del dichiarante, senza peraltro attingere a fonti di conoscenza estranee all'offerta medesima, né a dichiarazioni integrative o rettificative dell'offerente (Cons. St., IV, 6 maggio 2016 n. 1827).

Non si verifica, cioè, alcuna inammissibile attività manipolativa ad opera della Commissione allorquando questa si limiti a correggere un mero errore materiale, a fronte di una volontà correttamente espressa dalla partecipante in relazione all'offerta economica, nei limiti indicati dalla consolidata giurisprudenza in materia: e invero, l'errore materiale direttamente emendabile è soltanto quello che può essere percepito o rilevato ictu oculi, dal contesto stesso dell'atto e senza bisogno di complesse indagini ricostruttive di una volontà agevolmente individuabile e chiaramente riconoscibile da chiunque (cfr. Cons. Stato, VI, 2 marzo 2017, n. 978)”.

Relativamente al giudizio di anomalia, di cui al secondo motivo di gravame, si rileva che nell'ipotesi in questione – nella quale era stata disposta l'esclusione di una delle tre partecipanti, la cui offerta economica era stata ritenuta non valutabile - la sottoposizione della controinteressata a tale giudizio non era “obbligatoria” ai sensi e per gli effetti dell'art. 97 comma 3 d.lgs. n. 50/2016, poiché in base a tale norma, quando il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, il subprocedimento di verifica dell'anomalia deve essere attivato solo nel caso in cui le offerte ammesse siano pari o superiori a tre.

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