L’omessa dichiarazione di informazioni professionali può ex se comportare l’esclusione dalla gara

09 Settembre 2021

L'omessa dichiarazione di informazioni relative alle pregresse vicende professionali, anche quando non rientranti tra le cause tipiche di esclusione automatica, va comunque valutata dalla stazione appaltante, verificando se le informazioni non rese avrebbero potuto astrattamente incidere sulla ammissione del concorrente. La violazione di tale obbligo dichiarativo non è superabile con il soccorso istruttorio.

La fattispecie. Nell'ambito di una procedura aperta finalizzata all'affidamento in concessione del servizio di energia termica relativo agli immobili di proprietà di ente di gestione di casa popolari e del servizio di gestione degli impianti di illuminazione delle parti comuni degli immobili, l'offerente arrivata al secondo posto nella graduatoria di gara impugnava il provvedimento di aggiudicazione adottato dalla stazione appaltante in favore dell'impresa risultata prima, deducendone l'illegittimità per mancata esclusione di quest'ultima.

Rilevava la ricorrente, nello specifico, che la controinteressata, nel DGUE allegato all'offerta e nelle relative dichiarazioni integrative, aveva dichiarato l'insussistenza delle condizioni di esclusione di cui dell'art. 80, comma 5, lett. c) e c-ter), omettendo invece di dichiarare sia due rinvii a giudizio disposti a dal tribunale penale, rispettivamente per i reati di truffa aggravata e falso e di concorso in omicidio colposo conseguente ad un infortunio sul lavoro; sia due risoluzioni contrattuali per inadempimento, l'una delle quali accertata peraltro in sede giurisdizionale.

In sostanza, non dichiarando le predette circostanze l'aggiudicataria non avrebbe consentito alla stazione appaltante di valutare la rilevanza dei fatti sottesi sotto il profilo della sussistenza dell'illecito professionale nonché dell'integrità ed affidabilità dell'operatore (art. 80, c. 5, lett. c, D.lgs. n. 50/2016).

La soluzione. Il motivo di ricorso è ritenuto fondato dal giudice amministrativo.

Ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. c bis, del D.lgs. n. 50/2016, norma di chiusura espressione dei principi di lealtà e affidabilità contrattuale e professionale, è onere del concorrente portare a conoscenza dell'amministrazione tutte le informazioni relative alla propria attività, per consentire alla stazione appaltante una ponderata valutazione dell'integrità e dell'affidabilità di ogni partecipante alla gara (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, n. 6615/2020; idem sez. III n. 6530/2020; idem sez. VI, n. 6743/2020; TAR Lombardia, Brescia, sez. I, n. 806/2020 e TAR Lombardia, Milano, sez. I, n. 1881/2020).

L'operatore è cioè tenuto a fornire una rappresentazione quanto più dettagliata possibile delle proprie pregresse vicende professionali in cui, per varie ragioni, gli è stata contestata una condotta contraria a norma o, comunque, si è verificata la rottura del rapporto di fiducia con altre stazioni appaltanti (cfr. Consiglio di Stato sez. V, 12 aprile 2019, n. 2407; idem sez. V, 4 febbraio 2019, n. 827; idem 16 novembre 2018, n. 6461; idem 24 settembre 2018, n. 5500; idem 3 settembre 2018, n. 5142; idem 17 luglio 2017, n. 3493; idem 5 luglio 2017, n. 3288; idem 22 ottobre 2015, n. 4870), non potendo viceversa valutare autonomamente la rilevanza dei fatti da comunicare alla stazione appaltante, poiché quest'ultima deve essere libera di ponderare discrezionalmente la sua idoneità come causa di esclusione.

L'omissione di informazioni dovute “ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione” costituisce, infatti, ex se un'ipotesi di grave illecito professionale (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 3 settembre 2018, n. 5142; Consiglio di Stato, sez. III, 23 agosto 2018, n. 5040).

Se è vero che l'omissione di informazioni non ha attitudine espulsiva automatica, come invece l'ipotesi di falso dichiarativo, ai sensi della lett. f bis (cfr. Ad. Plen. n. 16/2020), è altrettanto vero che l'omessa dichiarazione va valutata dalla stazione appaltante in sé, verificando se le informazioni non rese avrebbero potuto astrattamente incidere sulla ammissione del concorrente (cfr. TAR Firenze sez. I, 30 dicembre 2020, n.1755).

Nel caso di specie la controinteressata ha omesso di dichiarare una serie numericamente rilevante di circostanze astrattamente riconducibili a gravi illeciti professionali che hanno comportato l'adozione del provvedimento di aggiudicazione in suo favore senza che la relativa determinazione sia stata preceduta dall'effettuazione della “valutazione di integrità e affidabilità del concorrente” cui la stazione appaltante è tenuta, ai sensi dell'art. 80 del D.lgs. 50/2016, non essendo stata fornita alla stazione appaltante stessa il completo quadro informativo circa le circostanze rilevanti ai fini della predetta valutazione di integrità ed affidabilità.

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