Esclusivo interesse morale e materiale della prole e requisiti di idoneità genitoriale

10 Settembre 2021

In tema di affido dei minori l'elevato grado di conflittualità della coppia di genitori e una grave carenza delle capacità genitoriali devono essere indagate attraverso l'accertamento della veridicità dei comportamenti contestati al genitore, con i comuni mezzi di prova, tipici e specifici della materia, incluse le presunzioni, da motivare adeguatamente.
Massima

In tema di affido dei minori l'elevato grado di conflittualità della coppia di genitori e una grave carenza delle capacità genitoriali devono essere indagate attraverso l'accertamento della veridicità dei comportamenti contestati al genitore, con i comuni mezzi di prova, tipici e specifici della materia, incluse le presunzioni, da motivare adeguatamente.

Nei giudizi in cui sia stata esperita C.T.U. medico-psichiatrica, il giudice di merito, nell'aderire alle conclusioni dell'accertamento peritale, non può, ove all'elaborato siano state mosse specifiche precise censure, limitarsi al mero richiamo alle conclusioni del consulente, ma è tenuto a verificare il fondamento, sul piano scientifico, di una consulenza che presenti devianze dalla scienza medica ufficiale e che risulti oggetto di plurime critiche e perplessità da parte del mondo accademico internazionale. Dovendosi escludere la possibilità, in ambito giudiziario, di adottare soluzioni prive del necessario conforto scientifico e potenzialmente produttive di danni ancor più gravi di quelli che intendono scongiurare.

Il caso

La controversia inizia davanti al Tribunale di Treviso sull' istanza del padre di ottenere un affido “super-esclusivo” della figlia, riconosciuta qualche anno prima e affidata ad entrambi i genitori con collocamento presso la madre. Viene emesso un provvedimento, dopo due CTU, di affido esclusivo della figlia minore al padre, capovolgendo una precedente decisione del 2016.

La madre impugnava la sentenza e così il padre. Quest'ultimo con l'intento di ottenere l'affido “super-esclusivo” della figlia e importanti limitazioni dei suoi contatti con la madre, attraverso la disposizione di visite protette della minore con la madre, con esclusione del pernottamento della figlia presso di lei, nonché la revoca del suo contributo al mantenimento della minore, disposto comunque a suo carico e a favore della madre.

La Corte d'appello di Venezia respinge il reclamo della madre accogliendo totalmente le richieste paterne, fondando la propria decisione su quanto emerso dalla prima C.T.U., cioè una scarsa flessibilità della madre ad accettare il ripristino delle relazioni padre e figlia, relazione fondata su elevata tensione anche in presenza della minore. Ad ulteriore sostegno della propria motivazione la Corte richiama la seconda C.T.U. che aveva suggerito l'affido super-esclusivo ritenendo il comportamento della madre a rischio di alienazione dei rapporti con il padre. Aggiungendo che la madre “sembrava affetta dalla cd. sindrome della madre malevola”. Tutto ciò mentre la stessa C.T.U. aveva riconosciuto l'esistenza di un sufficiente rapporto di accudimento da parte della madre verso la figlia. La “colpa” della madre veniva individuata nella sua condotta tendente ad impedire al padre un normale e affettuoso rapporto con la minore, estraniandolo da ogni scelta relativa alla bambina.

La Corte d'Appello di Venezia proprio su quest'ultimo assunto ha ritenuto corretto stabilire l'affido super-esclusivo al padre.

La difesa della madre ricorre quindi in Cassazione esponendo i seguenti motivi di impugnazione: a) una acritica adesione da parte del giudice di merito alle due C.T.U. che risultavano fondate sulla diagnosi della cd. PAS, anche se non in modo esplicito; b) la mancata verifica dell'attendibilità scientifica della teoria della diagnosi della sindrome della “madre malevola”, senza dati clinici; c) non essere stata fatta alcuna valutazione comparativa degli effetti sulla minore del trauma dell'allontanamento dalla casa familiare rispetto al beneficio atteso; d) la violazione della Convenzione internazionale di New York sui diritti del fanciullo e della Convenzione europea di Strasburgo, oltre che dell'art. 8 Cedu e 337-octies c.c. sull'ascolto del minore.

La questione

La pronuncia pone le seguenti questioni processuali e di merito:

1) La scelta processuale di delegare la valutazione dei fatti a periti viene criticata dalla Corte che richiede siano acquisiti dal giudice elementi fattuali che gli consentano di decidere nel merito della controversia.

2) Il giudice non può aderire acriticamente a teorie e diagnosi prive di attendibilità scientifica, come quella della c.d. Pas (Sindrome da Alienazione Parentale) o della “madre malevola” o “simbiotica” senza dati clinici scientifici, incorrendo nel rischio di produrre danni maggiori di quelli che si intendono scongiurare.

3) Deve sempre essere fatta una valutazione comparativa tra l'allontanamento dalla madre e dalla casa familiare e i benefici attesi da questa decisione.

La Suprema Corte mette in guardia dalla “colpa d'autore” detta “tatertyp” in base alla quale si possono punire i soggetti non per ciò che hanno commesso ma per il loro modo di atteggiarsi. Così finendo per non tenere in considerazione il buon rapporto tra genitore convivente e figlio in mancanza di oggettive condotte di trascuratezza o incuria di quest'ultimo.

Le soluzioni giuridiche

La S.C. afferma espressamente che il giudice di merito è tenuto ad accertare la veridicità dei comportamenti denunciati come volontà di allontanamento morale e materiale del figlio da un genitore, utilizzando comuni mezzi di prova tipici e specifici della materia, non teorie discutibili e prive di elementi di fatto verificabili, come la c.d. sindrome da alienazione parentale (PAS).

La Corte afferma ancora quale criterio fondamentale delle decisioni quello della verifica dell'esclusivo interesse morale e materiale della prole, principio cardine da seguire nella valutazione di ciascun caso.

Pertanto, la Cassazione, con l'ordinanza qui commentata, individua con precisione i criteri di orientamento per il giudice che deve provvedere in ordine all'affido:

1) privilegiare quel genitore che appaia più idoneo a ridurre al massimo il pregiudizio derivante dalla disgregazione familiare.

2) Effettuare un giudizio prognostico circa la capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio, da fondarsi sulle modalità con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo.

3) Fare particolare riferimento alle capacità di relazione affettiva, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto.

4) Fare un apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente che è in grado di offrire al minore.

Una motivazione che conduca alla decisione attraverso la valutazione di questi criteri per stabilire il migliore affidamento della prole, dando quindi conto delle ragioni della decisione adottata, è un apprezzamento di fatto non suscettibile di censura in sede di legittimità.

Così non è avvenuto nel caso di specie, che viene quindi cassato con rinvio ad altra Corte d'Appello (Brescia) ritenendo che la Corte veneziana abbia emesso una pronuncia “espressione di una inammissibile valutazione di tatertyp”, ove configura a carico della ricorrente una sorta di “colpa d'autore” connessa alla postulata sindrome [Pas]. Cassando la decisione anche sotto l'aspetto della totale mancanza di accertamento in ordine alle carenze d'espressione di capacità genitoriali, oltre ad avere palesemente trascurato le conseguenze sulla minore del c.d. “super-affido” al padre, considerata la rilevante attenuazione dei rapporti con la madre.

Osservazioni

Il provvedimento, qui in commento, fa parte di una giurisprudenza che si sta sviluppando nella Corte di legittimità, che da ultimo è a più riprese intervenuta sulle decisioni dei giudici di merito, proprio in tema di alienazione parentale. L'allontanamento del minore dalla madre ritenuta alienante, simbiotica, malevola o altre espressioni similari non può essere disposto indipendentemente dalle cause che hanno portato il minore a rifiutare il padre. E ciò senza considerare le capacità di accudimento del figlio, né valutare il rapporto tra il minore e la madre in “mancanza di condotte di oggettiva trascuratezza o incuria” da parte della stessa.

Questa affermazione di principio della Suprema Corte mette in discussione in modo significativo quanto l'Associazione Italiana degli avvocati per la famiglia e per i minori (Aiaf) ripete da anni e da ultimo ha esposto nel proprio “Manifesto per la riforma della giustizia familiare” in tema di riforma del processo civile, con particolare riguardo a quello dei diritti delle relazioni familiari. Sulla Consulenza Tecnica e Servizi Sociali si chiede che questi ultimi siano esclusi “dallo svolgimento di qualsivoglia attività di valutazione delle capacità genitoriali e/o di accertamento”. E poi viene ritenuto necessario disporre il “Divieto di delegare al CTU ogni e qualunque decisione in punto responsabilità genitoriale, modalità di accudimento e tempi di permanenza”.

Vi è, poi, da sottolineare che la stragrande maggioranza di questi contenziosi nascono su richieste dei padri di allontanare i figli dalle madri, perché ritenute capaci di rompere la relazione con questi, senza ragioni. In genere sono spesso presenti problematiche di violenza familiare, subita direttamente dal minore o assistita in ambito domestico prima dell'interruzione della convivenza tra i genitori, o anche successivamente.

Questo porta i minori a prendere posizione per il genitore con cui rimangono a vivere, ovvero ad assumere ed esternare un loro punto di vista di rifiuto del genitore che li mette a disagio, in stato di paura e di ansia, se non in pericolo.

Si sta quindi imponendo, finalmente, un onere della prova più rigoroso e avulso da pregiudizi o giudizi basati su teorie discutibili, quale è oramai assodato essere quella della alienazione parentale e definizioni similari.

È poi richiesta una altrettanto rigorosa motivazione di provvedimenti che possono incidere in modo devastante sulla vita di un minore, rispetto alla quale la Suprema Corte indica i principali elementi della corretta interpretazione della norma in tema di affido dei minori. Si ritiene che questi elementi dovranno essere inseriti nei quesiti da sottoporre al CTU, senza lasciare che né il perito del giudice, né altri soggetti, come ad esempio i servizi sociali, si sostituiscano al giudice nello stabilire chi sia il genitore più idoneo a permanere con i figli, lasciando in questo modo aperte soluzioni che la Cassazione ha già più volte ritenuto non corrette riformando le relative pronunce di merito.

Riferimenti

Senato della Repubblica, Rapporto su sulla violenza di genere domestica nella realtà giudiziaria, commissione femminicidio,in senato.it

La consulenza psicologica in caso di violenza nellacornice della convenzione di istanbul (CdI)Linee guida per la consulenza tecnica in materia di affidamento dei figli a seguito di separazione dei genitori, in PaeseRoma.it;

M.G. Tuzzato, La colpa d'autore nel diritto penale in jus.unitn.it;

E. Stanig, Il nuovo diritto penale d'autore.

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