Quando la notifica all'indirizzo PEC indicato nell'IndicePA è valida?

13 Settembre 2021

La notifica al registro IndicePA è valida qualora la Pubblica Amministrazione, anche con colpa, non abbia inserito il proprio registro di posta elettronica certificata nel ReGinDE. Tale normativa, in assenza di una indicazione in proposito e di una interpretazione autentica, non si applica alle notifiche effettuate in precedenza alla entrata in vigore.

La fattispecie. Nel caso in esame la compagnia di Assicurazione aveva convenuto in giudizio l'Ente locale al fine di ottenere la rifusione delle somme dovute a titolo di franchigia per una molteplicità di sinistri avvenuti. La Corte d'Appello, in riforma della sentenza resa dal Giudice di prime cure, ha precisato che la notifica dell'atto introduttivo della prima fase del giudizio era da considerarsi nulla in quanto effettuata a mezzo PEC all'indirizzo di posta elettronica certificata estratto dal registro IPA e non da uno dei pubblici elenchi previsti dall'art. 16-ter del d.l. n. 179/12 rimettendo, per l'effetto, la causa al Tribunale. La compagnia ha proposto ricorso in Cassazione.

L'ammissibilità del ricorso. In primo luogo, la Corte ha argomentato che il ricorso deve considerarsi ammissibile in quanto la sentenza con cui il Giudice d'appello riforma o annulla la decisione di primo grado e rimette la causa al Giudice a quo è immediatamente impugnabile con ricorso per cassazione trattandosi di decisione definitiva.

I precedenti della Corte di legittimità. Secondo la Corte di legittimità qualora sia stato inserito nel ReGInDE l'indirizzo PEC di una Pubblica Amministrazione tale è l'unico abilitato per la ricezione delle notifiche e, pertanto, la notifica effettuata presso un ulteriore indirizzo deve considerarsi nulla.

Ma qualora l'indirizzo PEC della P.A. non sia stato inserito nel ReGInDE? Formulato il principio generale ora menzionato, la Corte ha esaminato l'ipotesi in cui l'indirizzo di posta elettronica certificata non sia stato inserito nel registro di cui sopra anche alla luce della recente novella normativa.

L'intervento del Legislatore. Il legislatore, al fine di coordinare la molteplicità dei registri PEC che si sono succeduti nel tempo ha statuito che in caso di mancata indicazione nel ReGInDE la notificazione alle pubbliche amministrazioni degli atti in materia civile, penale, amministrativa, contabile e in via stragiudiziale è validamente effettuata presso la posta elettronica certificata indicata nell'IndicePA (art. 28, comma 1, lett. c), d.l. n. 76/20). Tale regola si applica anche nel caso in cui l'indirizzo PEC compaia esclusivamente nel registro IPA e anche se ciò dipenda dall'inadempimento dell'Ente pubblico.

L'applicabilità ratione temporis della novella normativa. La Suprema Corte, con l'introduzione di tale novella, ha ritenuto opportuno riempire un vuoto normativo e, pertanto, in assenza di indicazioni a riguardo o di interpretazioni autentiche, la disposizione sopra richiamata non può applicarsi alle notifiche effettuate precedentemente all'entrata in vigore della stessa. Ne consegue che la notifica presso l'indirizzo inserito nell'IndicePA, non più pubblico elenco al momento della notifica, deve considerarsi nulla.

(Fonte: Diritto e Giustizia)

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