La notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria in formato ‘Pdf' è valida

Redazione scientifica
13 Settembre 2021

L'Agenzia delle Entrate Riscossione impugnava la pronuncia con cui la CTP di Campobasso aveva accolto il ricorso per l'annullamento della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, a causa dell'invalidità della notifica di tale atto, avvenuta tramite PEC..

L'Agenzia delle Entrate – Riscossione – impugnava la pronuncia con cui la Commissione Tributaria Provinciale di Campobasso aveva accolto il ricorso per l'annullamento della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, a causa dell'invalidità della notifica di tale atto, avvenuta tramite PEC «contenente il file della cartella con estensione ".pdf" anziché ".p7m", inidoneo a garantire non solo l'integrità e l'immodificabilità del documento informatico, ma anche l'individuazione del suo autore e la provenienza del documento».

La ricorrente deduceva che la suddetta comunicazione fosse avvenuta in forma regolare, rispettando «le forme semplificate previste dall'art. 26 del d.P.R. n. 602/1973, che non prevede alcuna sottoscrizione mediante firma digitale, né l'osservanza degli adempimenti previsti dalla normativa sulla notifica degli atti a mezzo PEC» e non potesse essere annullata avendo raggiunto lo scopo. […]».

La doglianza è fondata.

Nel caso di specie, la Commissione Tributaria si è basata, erroneamente, sul presupposto che «la notifica pervenuta al contribuente risultava carente del file con estensione ".p7m"», risultando, così, illegittima, «non consentendo al destinatario della PEC di verificare l'estensione della busta crittografica contenente al suo interno la firma e la chiave per il riscontro dell'originalità dell'atto pervenutogli». Inoltre, essendo un documento informatico non munito di firma digitale» non avrebbe garantito «la genuina paternità (certa e qualificata) e la sicura provenienza, ai sensi degli artt. 2704 e seguenti del codice civile, ma solamente una copia in pdf, senza attestazione di conformità».

Tale tesi non è, però, condivisibile. in quanto l'atto notificato risulta sicuramente formato dall'Amministrazione finanziaria e, dunque, non può ritenersi «sussistente alcuna incertezza in ordine alla genuinità e alla provenienza della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria». Inoltre, «l'asserita omessa e/o irregolare sottoscrizione del provvedimento da parte del funzionario competente non comporta l'invalidità dell'atto, la cui esistenza non dipende tanto dall'apposizione del sigillo o del timbro o di una sottoscrizione leggibile, quanto dal fatto che il documento sia inequivocabilmente riferibile all'organo amministrativo titolare del potere di emetterlo».

La stessa Corte Suprema ha affermato che «la mancanza della sottoscrizione della cartella di pagamento da parte del funzionario competente non comporta l'invalidità dell'atto, quando non è in dubbio la riferibilità di questo all'Autorità da cui promana, giacché l'autografia della sottoscrizione è elemento essenziale dell'atto amministrativo nei soli casi in cui sia prevista dalla legge» (Cass. n. 21290/2018) e che «l'irritualità della notificazione di un atto a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna telematica ha comunque prodotto il risultato della conoscenza dell'atto e determinato così il raggiungimento dello scopo legale» (Cass. n. 7665/2016 e n. 23620/2018).

Per tutti questi motivi la Commissione Tributaria Regionale di Campobasso accoglie l'appello e dichiara la legittimità del provvedimento impugnato.

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