Inutile per l'avvocato assente all'udienza via Teams lamentare un generico malfunzionamento della piattaforma
13 Settembre 2021
A seguito della richiesta di affidamento in prova al servizio sociale da parte di un detenuto, veniva fissata udienza a mezzo di stanza virtuale tramite l'applicativo Teams. Nessuno però partecipava all'udienza e il procedimento veniva rimesso in decisione, con rigetto della richiesta. La difesa ha proposto ricorso in Cassazione invocando la violazione del diritto di difesa e la nullità dell'udienza. L'avvocato, infatti, nonostante vari tentativi, non era riuscito ad accedere alla stanza virtuale per un problema tecnico afferente all'organizzazione del servizio da parte del Tribunale di sorveglianza. Inutile anche la richiesta di essere ammesso alla stanza avanzata tramite mail.
La Cassazione ritiene manifestamente infondato il ricorso. Il Tribunale di sorveglianza ha dato atto di iniziali difficoltà con il collegamento audio, immediatamente risolti. Gli altri difensori avevano infatti regolarmente fatto accesso alla stanza virtuale, mentre l'avvocato del ricorrente risultava sempre offline. La piattaforma Teams era dunque regolarmente funzionante, circostanza che esclude la lesione del diritto di difesa. Non è infatti sufficiente l'obiezione difensiva del cattivo funzionamento della piattaforma per integrare un impedimento “di fatto”, mancando ulteriori elementi probatori a sostegno del suddetto malfunzionamento posto che il Tribunale di sorveglianza dà al contrario atto della regolare funzionalità dell'applicativo. |