Validità della cartella esattoriale notificata via PEC in formato pdf

Redazione scientifica
14 Settembre 2021

Deve essere ritenuta legittima e valida la notifica della cartella esattoriale effettuata in pdf, essendo sufficiente che la copia telematica rechi l'attestazione di conformità, redatta secondo le disposizioni vigenti ratione temporis.

Deve essere ritenuta legittima e valida la notifica della cartella esattoriale effettuata in pdf, essendo sufficiente che la copia telematica rechi l'attestazione di conformità, redatta secondo le disposizioni vigenti ratione temporis.

L'Agenzia delle Entrate proponeva appello avverso la sentenza con cui la C.T.P. di Roma ha accolto il ricorso proposto da una s.r.l. avverso il sollecito di pagamento che Equitalia chiedeva in relazione al mancato pagamento della cartella di pagamento relativa all'imposta di registro connessa alla registrazione della sentenza del Tribunale di Roma: a seguito del mancato pagamento, infatti, l'Agenzia della riscossione provvedeva a notificare la cartella presso l'indirizzo di posta elettronica della contribuente.

Si costituiva in appello la società, contestando la validità del documento con cui era stata trasmessa la cartella via PEC, in quanto solo il formato p7m garantirebbe la "genuinità" del contenuto dell'atto esattoriale inviato al destinatario.

Il ricorso è infondato. La notifica a mezzo PEC, infatti, è espressamente consentita dall'art. 26, co. 2, del d.P.R. n. 602/1973 e, al pari di quella realizzata tramite il servizio postale con raccomandata con avviso di ricevimento, essa fornisce certezza dell'invio e della ricezione nel giorno e nell'ora indicati, nonché in merito all'integrità del contenuto e degli eventuali allegati.

Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione, inoltre, in tema di processo telematico devono ritenersi validi sia gli atti trasmessi in pdf sia quelli in p7m. Sul punto, la Suprema Corte si è richiama al diritto europeo, in particolare al Regolamento UE n. 910/2014 ed alla decisione di esecuzione della Commissione n. 1506/2015, secondo cui le diverse estensioni "p7m" e "pdf" devono essere riconosciute e convalidate dagli Stati membri, ed ha ritenuto legittima e valida la notifica della cartella esattoriale effettuata in pdf, ritenendo sufficiente che la copia telematica rechi l'attestazione di conformità, redatta secondo le disposizioni vigenti ratione temporis: trova piena applicazione, pertanto, il principio di carattere generale di cui all'art. 156, comma 3, c.p.c., secondo cui la nullità non può essere pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui era destinato.

Per questi motivi, la C.T.R. del Lazio accoglie l'appello e condanna l'appellato al pagamento delle spese di lite.

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