Non sussiste l'espulsione automatica per il concorrente incorso, in una precedentemente gara, in una risoluzione contrattuale con altra amministrazione
14 Settembre 2021
Il caso. Una partecipante ad una gara pubblica impugnava l'aggiudicazione definitiva disposta a favore di altra impresa sostenendo, in particolare, la mancanza del requisito di affidabilità professionale in capo all'aggiudicatario a causa dell'intervenuta risoluzione di un diverso contratto stipulato tra quest'ultimo e un'altra amministrazione diversa dall'odierna stazione appaltante.
La soluzione del TAR. Il giudice amministrativo, dunque, è tenuto a verificare se la stazione appaltante debba escludere in maniera automatica (per mancanza del requisito di affidabilità professionale ex art 80, co. 5, lett. c-ter, del D. Lgs. 50/2016) l'operatore economico che sia incorso in una ipotesi di risoluzione di un precedente contratto di appalto stipulato con una diversa amministrazione. Sul punto il TAR Roma, richiamando l'orientamento costante seguito dalla giurisprudenza, ribadisce che la causa di esclusione di cui all'art. 80, co. 5, lett. c-ter, del D. Lgs. 50/2016 “non consegue automaticamente alla semplice costatazione dell'esistenza di una pregressa risoluzione contrattuale per inadempimento pronunciata nei confronti del concorrente.” In siffatta ipotesi, infatti, l'esclusione del concorrente per mancanza del requisito di affidabilità professionale “presuppone l'accertamento da parte della Stazione appaltante che tale risoluzione sia scaturita da significative e persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto, accertamento che la Stazione appaltante conduce secondo criteri di ampia discrezionalità attraverso valutazioni tendenzialmente insindacabili dal giudice se non in presenza di macroscopici profili di illogicità o di travisamento del fatto.” Anche sulla base di tali motivi, l'impugnativa veniva rigettata. |