Scioglimento del fondo patrimoniale in presenza di minoriFonte: Trib. Lucca , 29 giugno 2021
14 Settembre 2021
Massima
Ai fini dello scioglimento del fondo patrimoniale, alla presenza di uno o più figli minori, l'intervento del giudice è necessario per valutare l'interesse dei figli stessi ad interloquire sulle opzioni dei genitori, ad esempio mediante audizione ex art. 336-bis c.c. oppure mediante nomina di un curatore speciale. Atti che però non sono consequenziali tout court alla istanza dei genitori di disporre del fondo: è il giudice che ha il compito di verificare se in concreto sussista la necessità di questi atti, per conflitto di interessi. Il caso
Con atto notarile i coniugi T. e P. avevano a costituire un fondo patrimoniale nel quale erano confluiti due diversi beni immobili - dei quali peraltro, all'atto costitutivo, il marito si era riservato la proprietà esclusiva - con facoltà per i coniugi di alienazione dei ridetti beni, senza la preventiva autorizzazione giudiziale. Uno degli immobili costituiti in fondo era stato destinato ad abitazione principale della famiglia, composta anche dai figli minori della coppia. L'altro, dopo qualche anno, veniva peraltro alienato a terzi, con il consenso di entrambi i coniugi. Qualche anno più tardi accadeva che la convivenza matrimoniale si fosse fatta intollerabile, giungendosi alla separazione consensuale dei coniugi, con assegnazione parziale alla moglie della casa coniugale, unico bene rimasto nel fondo patrimoniale, nell'interesse dei figli. Più tardi ancora, i coniugi decidevano infine di addivenire al divorzio, a condizioni peraltro differenti dalla separazione. Gli accordi in vista di un futuro scioglimento del vincolo, prevedevano che condizione essenziale per addivenire ad un divorzio, in forma congiunta, fosse lo scioglimento del fondo patrimoniale a suo tempo costituito, onde consentire la futura ed eventuale alienazione dell'unico bene ivi rimasto, che avrebbe, di fatto, svuotato di contenuto il fondo patrimoniale, determinandone la cessazione. La vendita dei beni ricaduti nel fondo sarebbe stata funzionale, infatti, ad una regolazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi, con parziale assolvimento, peraltro, dell'obbligo di mantenimento da parte del genitore che sarebbe divenuto non collocatario della prole in sede divorzile. Nelle more, anticipando denaro personale il padre peraltro aveva acquistato un nuovo appartamento da destinare, quanto alla nuda proprietà ai figli e, quanto all'usufrutto alla moglie. Occorreva, allora, rivolgersi al Tribunale per richiedere l'autorizzazione allo scioglimento consensuale del fondo, al fine di “liberare” dal vincolo di destinazione, l'ultimo bene rimasto nel fondo, e poterne acquistare un altro, beneficiando i figli della nuda proprietà, ma riservandosi il padre, questa volta, l'usufrutto. Con ricorso per l'autorizzazione allo scioglimento consensuale del fondo patrimoniale, i coniugi T. e P., rappresentando l'intenzione di addivenire al divorzio alle condizioni sopra rappresentate, si rivolgevano al Tribunale che, richiamata autorevole giurisprudenza di merito, con provvedimento del 29 giugno 2021, aveva ad autorizzare i coniugi a stipulare, dinanzi al notaio, atto di scioglimento consensuale del ridetto fondo. La questione
I coniugi hanno facoltà di sciogliere consensualmente il fondo patrimoniale, benché siano presenti figli minori? Sussiste un interesse da parte dei figli, in casi simili, ad essere rappresentati dinanzi all'Autorità Giudiziaria da un curatore speciale? Le soluzioni giuridiche
La costituzione di un fondo patrimoniale, ai sensi dell'art. 167 c.c., come noto, è funzionale al soddisfacimento dei bisogni della famiglia e si caratterizza per l'imposizione di un vincolo di destinazione apposto dai membri della famiglia a un patrimonio. Per questa ragione, l'art. 169 c.c. prevede che, di regola, non si possano alienare i beni costituiti nel fondo, se non con il consenso di entrambi i coniugi e, in presenza di figli minori, previa autorizzazione giudiziale, nei soli casi di necessità ed utilità evidenti. La stessa norma tuttavia fa espressamente salvo il caso in cui vi già un espresso consenso delle parti, al momento della costituzione del fondo patrimoniale. La Corte di Cassazione ancora di recente ha avuto a ribadire ribadito che: «Pur in presenza di figli minori, si deve ritenere che la disciplina legale sancita nell'art. 169 c.c. – e quindi la preventiva autorizzazione del giudice alla alienazione dei beni del fondo – si renda applicabile solo in mancanza di deroga prevista nell'atto di costituzione del fondo patrimoniale» (Cass. 4 settembre 2019, n. 22069; conf. Cass. 4 giugno 2010, n. 13622 e, nella giurisprudenza di merito, cfr. per tutte. Trib. Milano 29 aprile 2010, in Fam. e dir. 2011, 53). In effetti, nell'atto costitutivo, i coniugi T. e P. avevano espressamente previsto il potere di alienare i beni costituiti in fondo, senza autorizzazione giudiziale, pur alla presenza dei figli. Nel fondo erano peraltro ricaduti due immobili, uno dei quali era già stato alienato dai coniugi, sicché, con l'alienazione dell'altro, si sarebbe, di fatto, pervenuti alla cessazione del fondo patrimoniale. Ebbene, tra le cause di cessazione del fondo patrimoniale, di cui all'art. 171 c.c., non è espressamente previsto dalla legge l'accordo fra i coniugi. In dottrina, si è, allora, per lo più ritenuto ammissibile lo scioglimento del fondo per risoluzione consensuale del relativo negozio costitutivo, ovvero per il verificarsi di una condizione risolutiva (purché non meramente potestativa) apposta al negozio medesimo. La giurisprudenza di merito ha espresso posizioni parzialmente difformi tra loro; si è così affermato che l'autonomia privata dei coniugi non potrebbe spingersi al punto da determinarne la cessazione (Trib. Napoli 4 giugno 2008), dovendo sempre il giudice valutare l'interesse dei figli ad interloquire sulle opzioni dei genitori (ad esempio mediante il loro ascolto oppure la nomina di un curatore speciale (Trib. Milano 21 dicembre 2016). Lo scioglimento consensuale del fondo rappresenta, infatti, un'ipotesi alternativa di cessazione del fondo stesso, non prevista dalla normativa, ma elaborata dalla giurisprudenza sulla scorta di un indirizzo inteso a valorizzare l'autonomia dei coniugi; si è ritenuto, infatti, che lo scioglimento del fondo patrimoniale possa essere parificato ad una modifica delle convenzioni matrimoniali (tra le quali viene fatto rientrare l'atto costitutivo del fondo), sicché, con il consenso di entrambi i coniugi, si può dare luogo allo scioglimento del fondo patrimoniale medesimo, con atto notarile predisposto nelle forme previste per la stipula delle altre convenzioni matrimoniali (atto pubblico, alla presenza di due testimoni). L'atto pubblico di scioglimento del fondo è soggetto a pubblicità legale, mediante trascrizione dello stesso nell'atto di matrimonio. Citando la norma, infatti, «le modifiche delle convenzioni matrimoniali, anteriori o successive al matrimonio, non hanno effetto se l'atto pubblico non è stipulato col consenso di tutte le persone che sono parti nelle convenzioni medesime, o dei loro eredi» (art. 163 c.c.). La giurisprudenza ha affermato che, in assenza di figli minori, lo scioglimento consensuale del fondo sarebbe ammissibile senza limitazioni. Quando, come nel caso in esame, vi siano invece figli minori, di regola si rende necessaria una preventiva autorizzazione giudiziale, sulla scorta di un ricorso ex art. 169 c.c., finendo dunque per sovrapporre le ipotesi di scioglimento consensuale con quelle, diverse, di alienazione dei beni facenti parte il fondo. Tutti i casi esaminati hanno coinvolto, infatti, il Tribunale, in composizione collegiale, che con decreto pronunciato in camera di consiglio si è espresso, tanto sull'alienazione dell'unico bene oggetto del fondo, quanto, in fattispecie molto più contenute, sull'autorizzazione a sciogliere il fondo. Come è noto l'intervento del tribunale si appalesa necessario alla presenza di figli minori. Nel caso in esame occorreva dunque una preventiva autorizzazione giudiziale allo scioglimento consensuale del fondo, ipotesi peraltro diversa dalla cessazione, avendo riguardo all'eventualità di una nomina, da parte del Tribunale, di un curatore speciale, in ragione del fatto che i figli minori sono titolari di un diritto ad interloquire sugli eventi, che incidano, modificandolo o financo portandolo a cessazione, del fondo medesimo. Il fondo patrimoniale, infatti, è un patrimonio separato, costituito dai coniugi, nell'interesse e per le necessità e i bisogni della famiglia, a prescindere dal fatto che uno dei coniugi, come in questo caso è accaduto per il padre, si sia riservato la proprietà esclusiva dei beni contenuti nel fondo. L'interesse dei figli dovrebbe essere, a rigore, valutato e rappresentato all'atto dello scioglimento consensuale, da un curatore speciale appositamente nominato dal Tribunale ai sensi dell'art. 320, comma 6, c.c., che è soggetto terzo, rispetto ai genitori, onde evitare l'ipotesi di un conflitto d'interessi tra i minori e i genitori stessi; il curatore, in estrema ipotesi, potrebbe anche negare il proprio consenso valutando la complessiva operazione pregiudizievole per i diritti dei figli minori. A queste conclusioni è giunta la giurisprudenza di legittimità, con una nota sentenza, la Cass. n. 17811/2014 (si confronti, in senso conforme, anche la più recente ordinanza della Suprema Corte di Cassazione, la Cass. n. 22069/2019). Si badi bene che il curatore speciale verrebbe nominato dallo stesso Collegio a cui si richiede lo scioglimento del fondo; il Tribunale peraltro potrebbe anche non ravvisare ipotesi di conflitto d'interessi e ritenere i coniugi liberi di esercitare la loro autonomia, quando l'operazione venga complessivamente stimata favorevole per i minori coinvolti (si veda, in un'ipotesi simile alla Loro, il Trib. Milano, sent. 2 ottobre 2019). Ed è ciò che è accaduto nel caso concreto, siccome i figli, già prima che i loro genitori optassero per lo scioglimento del fondo, erano stati beneficiati dal loro padre della nuda proprietà di un altro immobile, con la prospettiva di divenire nudi proprietari di un altro, una volta che si fosse addivenuti allo scioglimento ed alla successiva alienazione dell'unico immobile rimasto confinato nel fondo. Il Tribunale di Lucca si è, dunque, allineato ad un indirizzo della giurisprudenza di merito, in una materia non particolarmente “ricca” di precedenti giurisprudenziali, e pure in parziale difformità con la nota sentenza della Cassazione, la n. 17811/2014, di fatto, operando una valutazione di congruità e pieno soddisfacimento dell'interesse del minore, antecedente allo scioglimento del fondo patrimoniale. Osservazioni
Il fondo patrimoniale si presta frequentemente, come noto, ad un uso distorto da parte dei coniugi, quando gli stessi abbiano interesse a salvaguardare parte del loro patrimonio personale, segregandolo nel fondo e, dunque, neutralizzando parzialmente la garanzia del credito. Ed è per scoraggiare simili iniziative che il legislatore, da sempre diffidente, quando si tratti di consentire nel nostro ordinamento la costituzione di patrimoni separati, ha inteso apporre particolari limitazioni allo scioglimento, alla cessazione e, in genere, ad ogni evento modificativo del fondo. Da contraltare al vantaggio di costituire un patrimonio riservato per i bisogni di famiglia, v'è infatti una difficoltà intrinseca di disporre del medesimo, per coloro che lo hanno costituito. Queste ragioni hanno, in parte, contribuito a determinare una scarsa diffusione dell'istituto nel nostro ordinamento, offrendo rare occasioni alla giurisprudenza di giungere a pronunciamenti innovativi. Negli anni più recenti, invece, specie nella giurisprudenza di merito, si è assistito ad un rinnovato orientamento, teso a privilegiare – come è accaduto peraltro per altri istituti di diritto di famiglia – una maggiore autonomia dei coniugi, riconoscendo loro maggiore flessibilità nella particolare fattispecie dello scioglimento consensuale del fondo medesimo. Ciò è ancor più chiaro quando il presupposto dell'esistenza del fondo venga ad affievolirsi per effetto dell'attenuazione del vincolo matrimoniale, a causa della separazione personale e/o del divorzio, che determina ex art. 171 c.c., la cessazione del fondo medesimo. È pacifico, infatti, che il disgregamento della famiglia bigenitoriale generi una parallela perdita d'utilità del fondo medesimo, che si pone, almeno nell'intenzione del legislatore, come un baluardo della famiglia contro le rivendicazioni di terzi. Lo stesso art. 171 c.c. deroga espressamente a tale ipotesi di cessazione, nel caso in cui i figli non abbiano ancora raggiunto la maggiore età. In un'ottica ancor più tutelativa della prole, il terzo comma del medesimo articolo prevede financo che il giudice abbia facoltà, in taluni casi, di assegnare, in godimento o proprietà, i beni del fondo agli stessi figli. Come si osservava, se da un lato è consentito ai coniugi alienare beni presenti nel fondo senza preventiva autorizzazione giudiziale, purché tale facoltà sia espressamente fatta salva nell'atto costitutivo (e ciò però, principalmente grazie alle pronunce più “innovative” della giurisprudenza), il codice civile, all'art. 169 c.c., non consente di addivenire ad alcuna alienazione dei beni contenuti nel fondo, alla presenza dei figli minori, se non previa autorizzazione del giudice in caso di necessità od utilità evidente dell'operazione. Ipotesi diversa dall'alienazione e dalla cessazione, ma spesso confusa, riguarda lo scioglimento consensuale del fondo, istituto di cui non v'è traccia nell'ordinamento, nonostante sia stato sovente ricondotto dalla giurisprudenza ai casi di mutamento convenzionale delle convenzioni matrimoniali di cui all'art. 163 c.c. In assenza di una norma di riferimento, la giurisprudenza ha fatto riferimento ai presupposti di cui agli artt. 169 e 171 c.c., quando è stata sollecitata dai coniugi al rilascio di un'autorizzazione allo scioglimento del fondo, in difetto della quale i Notai avrebbero potuto rifiutare di stipulare l'atto. Di tal che, quando i coniugi vogliano pervenire allo scioglimento consensuale del fondo, tale circostanza è comunque subordinata alla preventiva autorizzazione giudiziale, in presenza di figli minori: è dunque necessario ricorrere al Tribunale competente, che potrà autorizzare lo scioglimento quando l'intera operazione venga ritenuta congrua e confacente l'interesse del minore. Quando, invece, lo scioglimento non appaia conveniente per i minori – e questa è la novità apportata dalle più recenti pronunce del Tribunale di Milano e di quella in commento – l'autorizzazione può essere comunque concessa, previa la nomina di un curatore speciale, che rappresenti il minore nel procedimento, ovvero ancora all'atto notarile di scioglimento del fondo, quando questo sia preventivamente autorizzato dal Giudice. Nel caso di specie, la volontà dei coniugi di divorziare a condizioni congiunte, mediante una regolarizzazione reciproca dei rapporti patrimoniali, anche afferenti il mantenimento dei loro figli, tramite trasferimenti immobiliari, uno o più dei quali destinati in nuda proprietà ai figli minori, è stata ritenuta pienamente confacente all'interesse della prole, da parte del Tribunale di Lucca, che nemmeno ha ravvisato la sussistenza di un conflitto d'interessi, con la necessità di procedere alla nomina di un curatore speciale. Riferimenti
Figone A., Fondo patrimoniale: scioglimento, in ilFamiliarista |