Mantenimento dei figli: sufficiente una panoramica patrimonialreddituale dei coniugi
14 Settembre 2021
Il solo riferimento alle rispettive entrate reddituali degli ex coniugi non è sufficiente per decidere sul fronte del contributo da fornire per il mantenimento dei figli. La valutazione in ambito economico deve essere più ampia, tenendo conto delle complessive situazioni patrimoniali di moglie e marito (Cass. civ., sez. VI, ord., 10 settembre 2021, n. 24460). Ufficializzata la separazione personale dei coniugi, i giudici assegnano la casa coniugale alla donna. Poi viene deciso l'affidamento condiviso dei due figli, col collocamento del maschio presso il padre e della femmina presso la madre. E per quanto concerne il mantenimento dei figli, la donna deve versare all'ex marito 200 euro al mese per il figlio, e l'uomo deve versare all'ex moglie 1.100 euro al mese per la figlia. In Appello, però, viene accolta la richiesta avanzata dall'ex marito. Così i giudici riducono a 650 euro al mese la cifra da versare all'ex moglie come contributo per il mantenimento della figlia. Inoltre, vengono ripartite «in egual misura tra gli ex coniugi le spese di istruzione, quelle mediche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, quelle sportive e di svago, queste ultime però da concordarsi preventivamente e da documentarsi». In Cassazione a protestare è, ovviamente, l'ex moglie, che ritiene inaccettabile il ‘taglio', deciso in Appello, che ha premiato l'ex marito. In particolare la donna sostiene che «nel rideterminare il contributo dovuto dal coniuge per il mantenimento della figlia» non si è tenuto conto della documentazione prodotta e della regola di ripartizione dell'onere della prova, avendo valutato come equivalenti «i redditi delle parti e gli oneri economici da esse sostenuti per garantirsi un'adeguata abitazione» e ciò «in contrasto con i rispettivi contratti di locazione e con le dichiarazioni dei redditi acquisite agli atti, documenti da cui emergeva che ella, titolare di un reddito inferiore alla metà di quello del coniuge, pagava un canone di locazione quasi doppio di quello corrisposto dall'uomo». Queste obiezioni non convincono però i Giudici della Cassazione, i quali confermano la decisione emessa in Appello. In sostanza, «nel disporre la riduzione dell'assegno mensile posto a carico dell'ex marito», spiegano i Giudici, si è proceduto, in secondo grado, ad «una comparazione tra le situazioni economiche dei coniugi globalmente considerate» e si è tenuto conto «sia degl'introiti risultanti dalla documentazione fiscale prodotta in giudizio che degli oneri sopportati per la locazione delle rispettive case di abitazione, oltre che di quelli relativi al soddisfacimento delle esigenze dei figli minori, nei periodi da questi ultimi trascorsi presso ciascuno dei genitori». E tale valutazione è corretta, secondo la Cassazione, poiché in linea col principio secondo cui «in tema di separazione personale dei coniugi la valutazione delle condizioni economiche delle parti, ai fini della determinazione del contributo rispettivamente dovuto per il mantenimento dei figli, non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto ammontare, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi».
Fonte: dirittoegiustizia.it |