L'acquisizione documentale richiesta a mente dell'art. 76, d.lgs. n. 50/2016 consente il superamento del termine impugnatorio ex art. 120, c.p.a.

Redazione Scientifica
14 Settembre 2021

Alla luce dell'insegnamento dell'Adunanza Plenaria del Cons. St. n. 12/2020, anche l'acquisizione documentale richiesta...

Alla luce dell'insegnamento dell'Adunanza Plenaria del Cons. St. n. 12/2020, anche l'acquisizione documentale richiesta a mente dell'art. 76, d.lgs. n. 50/2016 e nei termini di cui all'art. 5 del d.P.R. n. 184 del 2006, costituisce motivo valido per superare il termine di proposizione del ricorso indicato dall'art. 120 c.p.a.; termine che, pertanto, decorre dalla effettiva comunicazione degli atti richiesti. Del resto, la logica e la funzione del principio espresso dalla Plenaria è proprio quello di evitare la proposizione di ricorsi al “buio” che potrebbero, alla luce dei documenti acquisiti, rivelarsi non proponibili.

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